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Ricorso proposto il 28 ottobre 2010 - Viktor Uspaskich / Parlamento europeo

(Causa T-507/10)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Viktor Uspaskich (Kėdainiai, Lituania) (rappresentanti: Vytautas Sviderskis, avvocato, e Stanislovas Tomas, consulente legale)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del Parlamento europeo 7 settembre 2010, n. P7_TA(2010)0296, sulla richiesta di revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich;

Condannare il convenuto al pagamento di EUR 10 000 per i danni immateriali sofferti;

Condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente deduce quattro motivi.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che il convenuto ha violato i suoi diritti della difesa e il principio della buona amministrazione nel procedimento 2009/2147 (IMM). Il Parlamento europeo ha rifiutato di sentire il ricorrente durante il procedimento concernente la revoca della sua immunità, e ciò sia in sede di Commissione giuridica, sia in occasione della seduta plenaria. Inoltre, non si sarebbe tenuto conto della maggioranza degli argomenti del ricorrente né si sarebbe data loro risposta.

In secondo luogo, il Parlamento europeo avrebbe adottato la decisione impugnata su di un errato fondamento giuridico e ha violato l'art. 9, primo comma, lett. a), del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in quanto si è basato su di un'interpretazione chiaramente erronea dei nn. 1 e 2 dell'art. 62 della Costituzione lituana. Il ricorrente fa riferimento alla sentenza del Tribunale 19 marzo 2010, causa T-42/06, Gollnisch/Parlamento, nella quale il Tribunale ha dichiarato che in tale fattispecie si era verificata una violazione analoga ad opera del Parlamento europeo.

In terzo luogo, il convenuto ha omesso di rispettare il principio del fumus persecutionis e ha commesso un manifesto errore di valutazione nel suo esame. Il convenuto si è discostato interamente dalle sue precedenti decisioni relative al fumus persecutionis. Inoltre, il Parlamento europeo ha tralasciato di tener conto della circostanza che, all'epoca della decisione di avviare un procedimento penale, un esponente politico non era responsabile per le violazioni relative all'amministrazione, e che la documentazione attinente alle indagini preliminari era stata pubblicata.

In quarto luogo, il convenuto ha violato il diritto del ricorrente di proporre una richiesta in difesa della sua immunità, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Parlamento europeo. Detta istituzione ha rifiutato di prendere in esame la richiesta del ricorrente che difendeva la propria immunità adducendo che la misura che gli impone il pagamento di una cauzione di EUR 436 000 è sproporzionata all'ammenda massima comminabile per il reato di cui è accusato.

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