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Ricorso proposto il 20 ottobre 2010 - Manufacturing Support & Procurement Kala Naft / Consiglio

(Causa T-509/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti F. Esclatine e S. Perrotet)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del Consiglio 26 luglio 2010;

annullare altresì il regolamento di esecuzione del Consiglio 26 luglio 2010, n. 668;

condannare il Consiglio all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, una società commerciale che opera nel settore dell'industria petrolifera, chiede l'annullamento della decisione del Consiglio 2010/413/PESC 1 e del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 2 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare, nella parte in cui il nominativo della ricorrente è stato iscritto nell'elenco delle persone, degli organismi e delle entità i cui capitali e le cui risorse economiche sono congelati in applicazione di tale disposizione.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente fa valere otto motivi, attinenti a:

una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto il Consiglio si è basato su elementi vaghi, imprecisi e non verificabili;

una violazione dei diritti fondamentali della ricorrente, dal momento che in primo luogo, la ricorrente sarebbe obbligata, per difendersi, a fornire una prova negativa del fatto che essa non ha contribuito al programma nucleare iraniano; in secondo luogo, alla ricorrente sarebbe stato concesso un termine assai breve per presentare la propria domanda di riesame; e, in terzo luogo, la ricorrente sarebbe stata privata del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e del suo diritto di proprietà, in quanto essa non ha avuto accesso alle informazioni contenute nel suo fascicolo;

un'incompetenza, poiché il Consiglio è solamente competente a disporre misure di accompagnamento della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1929(2010); orbene, quest'ultima non stabilirebbe alcuna misura riguardante l'industria petrolifera;

uno sviamento di potere, in quanto la decisione impugnata paralizzerebbe tutte le operazioni realizzate dalla ricorrente sul territorio dell'Unione europea, compresi gli acquisti di attrezzature non essenziali, andando così al di là di quanto previsto dall'art. 4 della decisione impugnata;

un errore di diritto, dato che il commercio di prodotti a duplice uso non può giustificare una misura di congelamento di capitali nei confronti di un'entità, qualora quest'ultima non contribuisca effettivamente al programma nucleare iraniano;

un'inesattezza materiale dei fatti, poiché la ricorrente non avrebbe acquistato alcun prodotto che possa riguardare il programma nucleare iraniano;

un errore manifesto di valutazione, dal momento che le restrizioni imposte al diritto di proprietà della ricorrente ed al suo diritto di esercitare un'attività economica non sono giustificate da alcun motivo di interesse generale e sono sproporzionate rispetto all'obiettivo perseguito;

una mancanza di base giuridica per il regolamento impugnato come conseguenza dell'annullamento della decisione impugnata.

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1 - Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).

2 - Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 26 luglio 2010, n. 668, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 195, pag. 25).