Language of document : ECLI:EU:T:2013:439

Causa T‑435/09

(pubblicazione per estratto)

GL2006 Europe Ltd

contro

Commissione europea

«Clausola compromissoria – Contratti di sovvenzione conclusi nell’ambito del quinto e del sesto programma quadro per azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e nell’ambito del programma eTEN – Progetti Highway, J WeB, Care Paths, Cocoon, Secure-Justice, Qualeg, Lensis, E‑Pharm Up, Liric, Grace, Clinic e E2SP – Risoluzione dei contratti – Rimborso delle somme versate – Note di addebito – Domanda riconvenzionale – Rappresentanza della ricorrente»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2013

1.      Procedimento giurisdizionale – Ricorso divenuto privo di oggetto – Silenzio mantenuto dalla ricorrente con riguardo ad una misura di organizzazione del procedimento concernente la designazione di nuovi rappresentanti – Non luogo a provvedere – Incidenza su una domanda riconvenzionale

(Art. 225 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 113)

2.      Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Competenza del Tribunale – Portata e limiti – Competenza a conoscere di una domanda riconvenzionale – Fondamento

(Artt. 225 CE e 238 CE)

1.      Il Tribunale può accertare d’ufficio, conformemente all’articolo 113 del proprio regolamento di procedura, che un ricorso è divenuto privo di oggetto e che non occorre più statuire qualora il ricorrente mantenga il silenzio con riguardo ad una misura di organizzazione del procedimento concernente la designazione di nuovi rappresentanti.

Tuttavia, qualora la parte convenuta abbia proposto una domanda riconvenzionale e il non luogo a statuire sul ricorso nel procedimento principale non sia atto a soddisfare tale parte,       ne risulta, da un lato, che la domanda riconvenzionale possiede un oggetto nonostante il fatto che il ricorso nel procedimento principale ne sia privo e, dall’altro, che la parte convenuta conserva un interesse a che sia accolta la propria domanda. Così avviene nel caso di una domanda riconvenzionale diretta alla condanna della ricorrente al rimborso delle somme che le sono state versate.

(v. punti 33, 45, 46)

2.      A termini dell’articolo 238 CE, i giudici dell’Unione sono competenti a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall’Unione o per suo conto. La competenza del Tribunale a conoscere, in forza di una clausola compromissoria, di una controversia riguardante un contratto deve essere valutata alla luce di detta disposizione e delle pattuizioni della clausola stessa. Tale competenza costituisce una deroga rispetto al diritto ordinario e dev’essere, quindi, interpretata in senso restrittivo. In tal senso, il Tribunale può, da un lato, statuire su una controversia contrattuale solo nel caso in cui le parti manifestino la volontà di attribuirgli tale competenza e, dall’altro, conoscere solo delle domande derivanti da un contratto contenente la clausola compromissoria o che siano in relazione diretta con le obbligazioni che ne derivano.

Inoltre, nel sistema comunitario dei rimedi giuridici, la competenza a statuire su un ricorso nella controversia principale implica l’esistenza di una competenza a statuire su qualsivoglia domanda riconvenzionale proposta nel corso del medesimo procedimento che provenga dallo stesso atto o dal medesimo fatto che costituisce oggetto del ricorso. Tale competenza si fonda sull’interesse dell’economia procedurale e sulla priorità riconosciuta al giudice adito per primo, considerazioni, queste, che vengono comunemente riconosciute anche nei sistemi processuali degli Stati membri.

(v. punti 37, 38, 42)