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Ricorso proposto il 22 ottobre 2009 - GL2006 Europe/Commissione e OLAF

(Causa T-435/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: GL2006 Europe Ltd (Birmingham, Regno Unito) (rappresentanti: M. Gardenal e E. Belinguier-Raiz, lawyers)

Convenuti: Commissione delle Comunità europee e Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il controllo in loco effettuato dalla Commissione nel dicembre 2008, il progetto di relazione di controllo contabile e la relazione finale di controllo contabile redatti rispettivamente il 19 dicembre 2008 e il 25 marzo 2009 dalla Commissione, nonché la decisione finale della Commissione contenuta nella lettera datata 10 luglio 2009, che prevede la risoluzione di due progetti cui era coinvolta la GL2006 Europe Ltd, nonché le note di addebito del 7 agosto 2009, secondo le quali la GL2006 Europe Ltd deve restituire alla Commissione un importo totale pari a EUR 2 258 456,31 sono illegittimi, nulli e inefficaci;

in subordine o in aggiunta, dichiarare che le affermazioni nel merito svolte dalla Commissione sono infondate;

dichiarare che il controllo in loco, le relazioni di controllo contabile e la decisione finale della Commissione non possono incidere sulla validità dei contratti comunitari in cui la GL2006 Europe Ltd era coinvolta;

dichiarare validi i contratti stessi;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, basato sulla clausola arbitrale, la ricorrente contesta la legittimità della decisione della Commissione datata 10 luglio 2009 che risolve, alla luce della relazione di controllo contabile dell'OLAF, due contratti stipulati con la ricorrente nell'ambito dei programmi comunitari per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. La ricorrente contesta altresì la legittimità delle note di addebito redatte dalla Commissione il 6 agosto 2009, alla luce della medesima relazione dell'OLAF, tese al recupero degli anticipi versati dalla Commissione per 12 progetti nei quali la ricorrente è stata coinvolta e sottoposta ad indagine.

La ricorrente formula, a sostegno dei propri motivi, le seguenti argomentazioni.

Anzitutto, essa sostiene che il controllo in loco effettuato dalla Commissione era irregolare per le seguenti ragioni: non vi è stata alcuna previa notificazione; la sua durata è stata insufficiente rispetto alla gravità della decisione finale; la valutazione degli elementi essenziali non è stata sufficiente; la Commissione ha violato la riservatezza della ricorrente; vi è stato un errore quanto al fondamento giuridico, in quanto il resoconto scritto del controllo faceva riferimento ad un regolamento non più vigente.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che la relazione di controllo contabile presenta gravi irregolarità quali la mancanza di una motivazione adeguata, dal momento che è stata redatta sulla base di un controllo in loco insufficiente, nonché la mancanza di nesso tra l'analisi svolta e le conclusioni formulate dalla relazione finale, le quali hanno determinato una violazione dei diritti fondamentali della ricorrente, quale la presunzione di innocenza.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione finale della Commissione non è chiara per quanto riguarda la sanzione, dal momento che prevede la risoluzione di due contratti, mentre le relative note di addebito riguardano 12 contratti. Essa sostiene inoltre che la decisione finale non le è stata regolarmente notificata.

Inoltre, la ricorrente fa valere talune censure con riferimento agli argomenti di merito fatti valere dalla Commissione allo scopo di risolvere i contratti e di chiedere il rimborso delle somme versate alla ricorrente. La ricorrente afferma che tali argomenti, fatti valere dalla Commissione nella sua decisione, sono infondati e giungono a conclusioni opposte rispetto a quelle cui era giunta la relazione di controllo contabile per il 2007.

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