Language of document : ECLI:EU:T:2010:88





Ordinanza del Presidente del Tribunale 15 marzo 2010 – GL2006 Europe / Commissione e OLAF

(causa T‑435/09 R)

«Procedimento sommario – Programmi comunitari di ricerca e di sviluppo tecnologici – Clausola compromissoria – Ordine di riscossione – Nota di addebito – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Danno pecuniario – Assenza di circostanze eccezionali urgenza – Insussistenza di circostanze eccezionali – Insussistenza dell’urgenza»

1.                     Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Procedimento sommario – Identificazione del convenuto (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1) (v. punti 16‑17)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 256, n. 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 27‑29)

3.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente – Onere della prova (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 31‑33)

4.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente – Valutazione con riguardo alla situazione del gruppo cui appartiene – Applicazione a una persona fisica che esercita il controllo su tale società (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 35‑37)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione contenuta nella lettera della Commissione 10 luglio 2009 con cui essa ha posto fine alla partecipazione della richiedente a due progetti comunitari, nonché delle note di addebito emesse il 7 agosto 2009 con cui essa ha chiesto il rimborso delle somme versate nell’ambito dei progetti comunitari cui la richiedente aveva partecipato.

Dispositivo

1)

La Commissione europea è considerata come sola parte resistente.

2)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

3)

Le spese sono riservate.