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SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

4 maggio 2016 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Articolo 288 TFUE – Direttiva 2000/60/CE – Politica dell’Unione in materia di acque – Articolo 4, paragrafo 1 – Prevenzione del deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali – Articolo 4, paragrafo 7 – Deroga al divieto di deterioramento – Interesse pubblico superiore – Autorizzazione alla costruzione di una centrale idroelettrica sul fiume Schwarze Sulm (Austria) – Deterioramento dello stato delle acque»

Nella causa C‑346/14,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 18 luglio 2014,

Commissione europea, rappresentata da E. Manhaeve, C. Hermes e G. Wilms, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica d’Austria, rappresentata da C. Pesendorfer, in qualità di agente,

convenuta,

sostenuta da:

Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek, Z. Petzl e J. Vláčil, in qualità di agenti,

interveniente,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, F. Biltgen, E. Levits, M. Berger e S. Rodin (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Kokott,

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 settembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo applicato correttamente le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU 2000, L 327, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti derivanti dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 288 TFUE.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

2        I considerando 11, 19, 25, 26 e 32 della direttiva 2000/60 sono formulati come segue:

«(11)      Come stabilito dall’articolo 174 del trattato [FUE], la politica ambientale della Comunità deve contribuire a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, che dev’essere fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”.

(...)

(19)      La presente direttiva intende mantenere e migliorare l’ambiente acquatico all’interno della Comunità. Tale obiettivo riguarda principalmente la qualità delle acque interessate. Il controllo della quantità è un elemento secondario fra quelli che consentono di garantire una buona qualità idrica e pertanto si dovrebbero istituire altresì misure riguardanti l’aspetto quantitativo ad integrazione di quelle che mirano a garantire una buona qualità.

(...)

(25)      È opportuno stabilire definizioni comuni di stato delle acque, sotto il profilo qualitativo e anche, laddove ciò si riveli importante per la protezione dell’ambiente, sotto il profilo quantitativo. Si dovrebbero fissare obiettivi ambientali per raggiungere un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta la Comunità e impedire il deterioramento dello stato delle acque a livello comunitario.

(26)      Gli Stati membri dovrebbero cercare di raggiungere almeno l’obiettivo di un buono stato delle acque definendo e attuando le misure necessarie nell’ambito di programmi integrati di misure, nell’osservanza dei vigenti requisiti comunitari. Ove le acque abbiano già raggiunto un buono stato, si dovrebbe mantenere tale situazione. Per le acque sotterranee, oltre ai requisiti di un buono stato, si dovrebbe identificare e correggere qualsiasi tendenza significativa e prolungata all’aumento della concentrazione di sostanze inquinanti.

(...)

(32)      A precise condizioni, vi possono essere motivi per dispensare dall’obbligo di prevenire un ulteriore deterioramento o di conseguire un buono stato, se il mancato raggiungimento dei risultati è dovuto a circostanze impreviste o eccezionali, in particolare inondazioni o siccità o a motivi di interesse pubblico di primaria importanza, o a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello dei corpi sotterranei, purché sia fatto il possibile per mitigare l’impatto negativo sullo stato del corpo idrico».

3        L’articolo 4 della direttiva 2000/60, intitolato «Obiettivi ambientali», al paragrafo 1, lettera a), prevede quanto segue:

«1.      Nel rendere operativi i programmi di misure specificate nei piani di gestione dei bacini idrografici:

a)      Per le acque superficiali

i)      gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l’applicazione dei paragrafi 6 e 7 e fermo restando il paragrafo 8;

ii)      gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali, salva l’applicazione del punto iii) per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l’applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;

iii)      gli Stati membri proteggono e migliorano tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l’applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;

iv)      gli Stati membri attuano le misure necessarie a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’articolo 16, paragrafo 8, al fine di ridurre progressivamente l’inquinamento causato dalla sostanze pericolose prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie,

fermi restando, per le parti interessate, i pertinenti accordi internazionali di cui all’articolo 1».

4        L’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60 così recita:

«Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora:

–        il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l’incapacità di impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale o sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello di corpi sotterranei, o

–        l’incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano,

purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a)      è fatto tutto il possibile per mitigare l’impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

b)      le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall’articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni;

c)      le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l’ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile, e

d)      per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale».

5        Ai sensi dell’articolo 13 della direttiva, intitolato «Piani di gestione dei bacini idrografici»:

«1.      Per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico.

(...)

6.      I piani di gestione dei bacini idrografici sono pubblicati entro nove anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.

7.      I piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni».

 Il diritto austriaco

6        L’articolo 21a del Wasserrechtsgesetz (legge in materia di acque), nel testo applicabile al caso di specie (in prosieguo: il «WRG»), così recita:

«1)      Qualora, dopo la concessione dell’autorizzazione, alla luce, in particolare, dei risultati dell’inventario (articolo 55d), risulti che, malgrado il rispetto delle condizioni e delle norme enunciate nella decisione di autorizzazione o in altre disposizioni, gli interessi pubblici (articolo 105) non siano sufficientemente tutelati, l’autorità, fatto salvo l’articolo 52, paragrafo 2, secondo periodo, deve imporre le altre condizioni o le condizioni necessarie, conformemente allo stato attuale della tecnica (articolo 12a), per conseguire tale tutela, fissare obiettivi di adeguamento e ordinare la presentazione di documenti corrispondenti del progetto relativi all’adeguamento, limitare, in modo temporaneo o permanente, il tipo e la portata dell’uso dell’acqua o vietare, in modo temporaneo o permanente, l’uso dell’acqua.

2)      L’autorità deve concedere termini ragionevoli per consentire l’esecuzione degli ordini di cui al paragrafo 1 nonché la pianificazione delle misure di adeguamento richieste e la presentazione dei documenti corrispondenti del progetto; per quanto riguarda il contenuto necessario dei documenti del progetto si applica l’articolo 103. Detti termini devono essere prorogati qualora il soggetto obbligato dimostri l’impossibilità di rispettare il termine per ragioni a lui non imputabili. Una domanda di proroga presentata tempestivamente sospende il termine. In caso di scadenza del termine senza esito, l’articolo 27, paragrafo 4, si applica mutatis mutandis.

3)      L’autorità non può imporre misure ai sensi del paragrafo 1 qualora risultino sproporzionate. In tale contesto, si applicano i seguenti principi:

a)      gli oneri connessi alla realizzazione di tali misure non devono essere sproporzionati rispetto all’effetto perseguito, dovendosi considerare il tipo, la quantità e la pericolosità degli effetti e delle conseguenze negative dovuti all’uso dell’acqua, nonché la durata dell’uso, la redditività e la particolarità tecnica dell’uso dell’acqua;

b)      in caso di violazione di diritti esistenti, sarà scelto unicamente il mezzo meno rigoroso in funzione dell’obiettivo perseguito;

c)      differenti interventi possono essere imposti successivamente.

(...)

4)      In presenza di un piano di risanamento autorizzato (articolo 92) o di un programma di risanamento (articolo 33d), le misure previste al paragrafo 1 non possono andare oltre tale piano o programma.

5)      I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis agli altri impianti e autorizzazioni ai sensi delle disposizioni della presente legge federale».

 Procedimento precontenzioso

7        Con decisione del 24 maggio 2007, il Landeshauptmann der Steiermark (governatore della Stiria, Austria) autorizzava la costruzione di una centrale idroelettrica lungo il corso del fiume Schwarze Sulm, situato in Austria (in prosieguo: la «decisione del 2007»).

8        Nel mese di ottobre del 2007, la Commissione inviava alla Repubblica d’Austria una lettera di diffida, richiamando la sua attenzione sull’incompatibilità del progetto previsto dalla decisione del 2007 (in prosieguo: il «progetto contestato») con l’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60. A parere della Commissione, il governatore della Stiria aveva adottato tale decisione senza previamente esaminare se il deterioramento, da «elevato» a «buono», dello stato dei corpi idrici superficiali del fiume Schwarze Sulm, che l’attuazione di detta decisione avrebbe comportato, rispondesse a un interesse pubblico superiore, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, lettera c), della medesima direttiva.

9        Nel mese di gennaio del 2008, la Repubblica d’Austria, in risposta a detta lettera di diffida, precisava che una deroga al divieto di deterioramento, prevista all’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60, era giustificata dall’interesse pubblico superiore a utilizzare maggiormente le fonti energetiche rinnovabili, come l’energia idroelettrica.

10      Nel corso del 2009, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/60, la Repubblica d’Austria pubblicava il piano di gestione dei bacini idrografici relativo al bacino idrografico oggetto del progetto contestato (in prosieguo: il «piano del 2009»). In base a tale piano, la cui adozione era stata preceduta da una consultazione pubblica in debita forma, a norma dell’articolo 14 di detta direttiva, lo stato dei corpi idrici superficiali di tale fiume era qualificato come «elevato».

11      Nel mese di gennaio del 2010, la Commissione archiviava la procedura d’infrazione dopo essere stata informata dalla Repubblica d’Austria che la decisione del 2007 era stata revocata dal Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Ministero federale dell’Agricoltura, della Silvicoltura, dell’Ambiente e della Gestione delle acque, Austria) a seguito del ricorso amministrativo proposto dal wasserwirtschaftliches Planungsorgan (organismo di pianificazione della gestione dell’acqua, Austria).

12      Nel mese di marzo del 2012, il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale, Austria) dichiarava che il diritto di azione dell’organismo di pianificazione della gestione dell’acqua non era conforme alla Costituzione. Di conseguenza, la Repubblica d’Austria riteneva che la decisione ministeriale di revoca della decisione del 2007 fosse divenuta priva di oggetto, che tale decisione avesse riacquisito validità e che non fosse più possibile impugnarla dinanzi a un giudice nazionale.

13      Nel mese di novembre del 2012, la Repubblica d’Austria dichiarava di voler avviare una procedura di riesame, ai sensi dell’articolo 21a del WRG, della decisione del 2007 e, in tale contesto, di procedere a una valutazione dello stato del corpo idrico superficiale oggetto del progetto contestato, al fine di adeguare l’autorizzazione iniziale allo stato della tecnica, precisando che i primi risultati di tale valutazione non sarebbero emersi prima dell’inizio del 2014.

14      Su richiesta della Commissione, la Repubblica d’Austria, nel mese di dicembre del 2012, faceva presente che, nonostante la procedura di riesame, la costruzione della centrale idroelettrica avrebbe potuto iniziare immediatamente per effetto dell’autorizzazione rilasciata con la decisione del 2007.

15      Il 26 aprile 2013 la Commissione inviava alla Repubblica d’Austria una lettera di diffida in cui le contestava la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60 e l’erronea applicazione, relativamente al progetto di «centrale elettrica Schwarze Sulm – fase A dei lavori di costruzione», della deroga al divieto di deterioramento prevista all’articolo 4, paragrafo 7, di detta direttiva.

16      Il 15 luglio 2013 la Repubblica d’Austria rispondeva alla Commissione che la procedura di riesame era ancora in corso e che i risultati erano attesi per l’inizio del mese di settembre del 2013. Essa precisava altresì che avrebbe tenuto conto, nell’ambito di tale procedura, degli «orientamenti nazionali per la valutazione di un utilizzo sostenibile dell’energia idroelettrica».

17      Il 19 novembre 2013 la Repubblica d’Austria comunicava alla Commissione le proprie osservazioni supplementari, informandola del fatto che il 4 settembre 2013 il governatore della Stiria aveva adottato una decisione confermativa della decisione del 2007 (in prosieguo: la «decisione del 2013»).

18      Tuttavia, dagli atti sottoposti alla Corte risulta che il governatore della Stiria, nell’adozione della decisione del 2013, si è basato sulla circostanza che lo stato delle acque superficiali del fiume Schwarze Sulm, ancor prima dell’attuazione del progetto contestato, dovesse essere qualificato come «buono» e non più come «elevato», e che, a causa di tale declassamento, detto progetto poteva essere attuato senza che fosse necessaria una deroga al divieto di deterioramento, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60.

19      Il 9 ottobre 2013 il Ministero federale dell’Agricoltura, della Silvicoltura, dell’Ambiente e della Gestione delle acque proponeva dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Suprema Corte amministrativa, Austria) un ricorso diretto all’annullamento della decisione del 2013. Poiché tale ricorso, ancora pendente alla data della presente sentenza, non ha effetti sospensivi, il promotore del progetto contestato ha potuto proseguire la costruzione della centrale idroelettrica.

20      Il 21 novembre 2013 la Commissione trasmetteva alla Repubblica d’Austria un parere motivato nel quale ribadiva le proprie contestazioni. Il 21 gennaio 2014 tale Stato membro replicava che la decisione del 2007, dal suo punto di vista, era conforme all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60.

21      La Commissione, non ritenendosi soddisfatta delle risposte fornite dalla Repubblica d’Austria, decideva di proporre il presente ricorso.

 Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento e di presentazione di nuove prove

22      Successivamente alla presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale, la Commissione presentava, in data 30 novembre 2015, domanda di riapertura della fase orale del procedimento nonché domanda di autorizzazione a produrre nuove prove, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 83 e dell’articolo 128, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, sottoponendo a quest’ultima il progetto di «Piano nazionale di gestione delle acque 2015», pubblicato il 21 gennaio 2015 dal Ministero federale dell’Agricoltura, della Silvicoltura, dell’Ambiente e della Gestione delle acque.

23      Occorre anzitutto rilevare che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura non prevedono la possibilità per le parti di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (ordinanza del 4 febbraio 2000, Emesa Sugar, C‑17/98, EU:C:2000:69, punto 2, e sentenza del 6 settembre 2012, Döhler Neuenkirchen, C‑262/10, EU:C:2012:559, punto 29).

24      Riguardo, poi, alla riapertura della fase orale, occorre ricordare che la Corte, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, o anche su istanza di parte, può disporre la riapertura della fase orale, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, qualora ritenga di non essere sufficientemente edotta ovvero che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di dibattito tra le parti (v. sentenze del 3 marzo 2009, Commissione/Austria, C‑205/06, EU:C:2009:118, punto 13, e del 6 settembre 2012, Döhler Neuenkirchen, C‑262/10, EU:C:2012:559, punto 30).

25      Per quanto attiene, infine, alla produzione di prove successivamente alla chiusura della fase scritta del procedimento ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, tale disposizione prevede che la parte che intenda produrre tali prove debba motivare il ritardo nella presentazione delle medesime e che il presidente, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, possa assegnare alla controparte un termine per controdedurre su tali elementi di prova.

26      Nella specie, poiché la Corte ritiene di essere sufficientemente edotta per statuire e la causa non deve essere decisa sulla base di argomenti o di nuove prove che non siano stati oggetto di dibattito tra le parti, non vi è ragione di accogliere le domande della Commissione.

 Sul ricorso

 Argomenti delle parti

27      La Commissione contesta sostanzialmente alla Repubblica d’Austria di non aver adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2000/60, avendo autorizzato la costruzione di una centrale idroelettrica sul fiume Schwarze Sulm.

28      La Commissione rileva, infatti, che la decisione del 2007 viola l’obbligo, imposto agli Stati membri dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2000/60, di attuare le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali.

29      Al riguardo, la Commissione sostiene che tale obbligo incombeva al governatore della Stiria alla data di adozione di detta decisione da parte del medesimo, sebbene la pubblicazione dei piani di gestione dei bacini idrografici sia divenuta obbligatoria, in forza dell’articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2000/60, solo a partire dal 22 dicembre 2009.

30      La Commissione giustifica la propria posizione dichiarando che, in base al combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 288 TFUE, gli Stati membri erano tenuti ad astenersi, tra il 22 dicembre 2000, data di entrata in vigore della direttiva 2000/60, e il 22 dicembre 2009, data di scadenza del termine previsto all’articolo 13, paragrafo 6, della medesima direttiva per la pubblicazione dei piani di gestione, dall’adottare disposizioni idonee a compromettere seriamente la realizzazione del risultato prescritto dall’articolo 4 della stessa direttiva. Pertanto, le disposizioni di detto articolo dovevano essere già rispettate durante il citato periodo.

31      Orbene, a parere della Commissione, il progetto contestato è idoneo a produrre un deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale del fiume Schwarze Sulm, in violazione del divieto di deterioramento enunciato all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60. Infatti, mentre la decisione del 2007 avrebbe valutato tale stato come «elevato», il progetto declasserebbe tale stato a «buono» comportandone il deterioramento. Al riguardo, la Commissione afferma che, ai fini della determinazione dell’esistenza di un deterioramento del genere, non si può tener conto del fatto che il governatore della Stiria, con la decisione del 2013, abbia, infine, valutato il medesimo stato come «buono», poiché quest’ultima decisione non sarebbe stata adottata nel rispetto dei requisiti procedurali stabiliti agli articoli 13 e 14 di detta direttiva. Pertanto, non può ritenersi, nonostante il declassamento del livello dello stato delle acque operato da quest’ultima decisione, che detto progetto non comporterà alcun deterioramento di tale stato.

32      Ciò considerato, la Commissione rileva che la decisione del 2007 di autorizzazione del progetto contestato poteva essere legittimamente fondata solo qualora fossero soddisfatte le condizioni richieste dall’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60 per autorizzare una deroga al divieto di deterioramento. Orbene, la Commissione fa valere che la Repubblica d’Austria non ha debitamente esaminato se tale deroga potesse essere validamente applicata né, in ogni caso, ha sufficientemente motivato il ricorso a una deroga del genere.

33      La Commissione sottolinea, al riguardo, che la Repubblica d’Austria avrebbe dovuto tener conto del fatto che la capacità della centrale idroelettrica oggetto della decisione del 2007 sarebbe stata «insignificante» rispetto alla produzione regionale e nazionale d’idroelettricità. Orbene, tale Stato membro non avrebbe effettuato indagini relative ad eventuali siti alternativi e nemmeno avrebbe previsto altre fonti energetiche rinnovabili, contrariamente ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60. Di conseguenza, il deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali del fiume Schwarze Sulm che comporterà il progetto contestato non potrebbe essere giustificato sul fondamento di tale disposizione.

34      La Repubblica d’Austria ritiene il ricorso irricevibile, poiché, da un lato, non sarebbe sufficientemente chiaro e preciso, in particolare per quanto concerne l’addebito relativo all’asserita violazione degli obblighi previsti all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 288 TFUE, e in quanto, dall’altro, la Commissione sarebbe unicamente competente a verificare che le autorità nazionali abbiano correttamente attuato gli obblighi procedurali imposti dalla direttiva 2000/60, e non può controllare la valutazione da parte di tali autorità sulla fondatezza di un progetto particolare né la ponderazione degli interessi effettuata da dette autorità sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 7, della medesima direttiva.

35      In subordine, nel merito, la Repubblica d’Austria riconosce di non essere autorizzata, dal 2007, ad adottare misure generali o speciali idonee a compromettere seriamente la realizzazione degli obiettivi prescritti dalla direttiva 2000/60.

36      Tuttavia, secondo la Repubblica d’Austria, la decisione del 2007 poteva validamente autorizzare, senza violare tali obiettivi, un progetto di centrale idroelettrica che comportasse eventualmente un deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali, essendo soddisfatte le condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 7, della medesima direttiva.

37      La Repubblica d’Austria precisa, al riguardo, che la decisione del 2007 è stata adottata al termine di una procedura nell’ambito della quale è stato analizzato e valutato giuridicamente il criterio globale relativo all’esistenza di un interesse pubblico superiore connesso al progetto contestato, tenendo concretamente conto degli obiettivi della direttiva 2000/60 e degli effetti di tale progetto sulle particolarità regionali e locali. In proposito, la Repubblica d’Austria sottolinea il fatto di aver tenuto conto di uno studio elaborato dall’Institut für Elektrizitätswirtschaft und Energieinnovation (Istituto per la gestione dell’elettricità e l’innovazione in materia di energia, Austria) della Technische Universität Graz (università tecnica di Graz, Austria), il quale espone gli obiettivi e i vantaggi di detto progetto nonché gli effetti di quest’ultimo sull’ambiente.

38      La Repubblica d’Austria deduce che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, l’autorità competente non si è basata sul principio secondo cui la produzione di energia idroelettrica risponde sempre a un interesse pubblico superiore e costituisce un’eccezione generale agli obiettivi della direttiva 2000/60, ma ha esaminato nel loro complesso il significato regionale concreto e l’impatto a livello locale della costruzione di una centrale idroelettrica sul fiume Schwarze Sulm.

39      In definitiva, la Repubblica d’Austria sostiene che il governatore della Stiria, al momento di adozione della decisione del 2007, disponeva di un adeguato margine discrezionale per ponderare gli interessi conformemente alle disposizioni della direttiva 2000/60, dato che l’autorizzazione di un progetto di centrale idroelettrica costituisce una decisione complessa che comprende elementi previsionali.

 Giudizio della Corte

 Sulla ricevibilità

40      La Repubblica d’Austria rileva sostanzialmente, da un lato, che il presente ricorso non è sufficientemente chiaro e preciso, ai sensi dell’articolo 120, lettera c), del regolamento di procedura, in particolare per quanto concerne l’addebito relativo all’asserita violazione degli obblighi previsti all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 288 TFUE. Dall’altro, essa afferma che tale ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile in quanto la Commissione non sarebbe competente a valutare la fondatezza di un progetto particolare né la ponderazione degli interessi in gioco effettuata dalle autorità nazionali competenti.

41      Entrambi i capi d’irricevibilità devono essere respinti.

42      Per quanto concerne il primo capo d’irricevibilità, dal ricorso risulta infatti chiaramente che la Commissione contesta alla Repubblica d’Austria il fatto di non essersi astenuta, tra il 22 dicembre 2000, data di entrata in vigore della direttiva 2000/60, e il 22 dicembre 2009, data di scadenza del termine previsto all’articolo 13, paragrafo 6, della medesima direttiva per la pubblicazione dei piani di gestione, dall’adottare disposizioni idonee a compromettere seriamente la realizzazione del risultato prescritto dall’articolo 4 della stessa direttiva. In tal senso, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, la Commissione si riferisce espressamente, ai punti 25 e 26 del proprio ricorso, alla sentenza dell’11 settembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e a. (C‑43/10, EU:C:2012:560), riguardante il fiume Achéloos, in cui la Corte ha dichiarato che gli Stati membri, già prima dell’applicabilità di detta disposizione, dovevano astenersi dal compromettere seriamente gli obiettivi perseguiti da quest’ultima, in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 288 TFUE.

43      Per quanto concerne il secondo capo d’irricevibilità, si deve sottolineare, come affermato dall’avvocato generale al paragrafo 32 delle proprie conclusioni, che la questione di accertare se e in qual misura le disposizioni della direttiva 2000/60 lascino alle autorità nazionali competenti un margine discrezionale per procedere alla ponderazione degli interessi in gioco e se tale margine sia stato oltrepassato non riguarda la ricevibilità del ricorso, bensì la sua fondatezza.

44      Il ricorso è dunque ricevibile.

 Nel merito

45      La Commissione contesta sostanzialmente alla Repubblica d’Austria di aver autorizzato il progetto censurato con la decisione del 2007, sebbene, in base alla medesima decisione, quest’ultimo comportasse un deterioramento, da «elevato» a «buono», dello stato dei corpi idrici superficiali del fiume Schwarze Sulm, vietato dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60, e benché lo stesso progetto non potesse rientrare nell’ambito della deroga al divieto di deterioramento, prevista all’articolo 4, paragrafo 7, lettera c), della medesima direttiva.

46      Come esposto al punto 18 supra, occorre rilevare in limine che la classificazione dello stato delle acque dello Schwarze Sulm prima dell’attuazione del progetto controverso, stabilita dalla decisione del 2007, è stata riveduta dalla decisione del 2013. Così, con quest’ultima decisione, il governatore della Stiria ha declassato detto livello da «elevato» a «buono», con la conseguenza che il progetto controverso non avrebbe più comportato alcun deterioramento di tale stato delle acque da «elevato» a «buono».

47      Tuttavia, va rilevato che la decisione del 2013 non è oggetto del presente ricorso. Infatti, da un lato, sebbene la Commissione affermi che non si può tener conto di tale decisione nel caso di specie e del declassamento dello stato dei corpi idrici superficiali dello Schwarze Sulm effettuato da quest’ultima per determinare se il progetto contestato comportasse un deterioramento di detto stato, la stessa istituzione non ha contestato, nell’ambito del ricorso, la valutazione della fondatezza di detta decisione né incluso quest’ultima nel petitum del ricorso. Dall’altro, la Repubblica d’Austria non ha nemmeno invocato la decisione del 2013 dinanzi alla Corte per contestare l’esistenza di un deterioramento del genere e sostenere in tal modo che, con l’adozione di tale decisione, avvenuta prima della scadenza del termine previsto nel parere motivato, essa ha posto fine all’asserito inadempimento. Pertanto, tale Stato membro non contesta il fatto che, ai fini del presente ricorso, occorra tener conto dello stato delle acque dello Schwarze Sulm quale valutato dalla decisione del 2007, ma ritiene che tale progetto non violi l’articolo 4 della direttiva 2000/60, posto che il deterioramento dello stato delle acque che ne consegue sarebbe giustificato a norma dell’articolo 4, paragrafo 7, della medesima direttiva.

48      Ciò considerato, ai fini del presente ricorso, non si deve tener conto della decisione del 2013, bensì, soltanto, della classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali dello Schwarze Sulm accertata dalla decisione del 2007.

49      Al fine di valutare la compatibilità della decisione del 2007 con le disposizioni della direttiva 2000/60, occorre ricordare che gli obblighi previsti all’articolo 4 di quest’ultima sono di per sé applicabili unicamente dal 22 dicembre 2009, data di scadenza del termine concesso agli Stati membri, in forza dell’articolo 13, paragrafo 6, della medesima direttiva, per pubblicare i piani di gestione dei bacini idrografici (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e a., C‑43/10, EU:C:2012:560, punti da 51 a 56).

50      Tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, in pendenza del termine per la trasposizione di una direttiva, gli Stati membri destinatari di quest’ultima devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano seriamente compromettere la realizzazione del risultato prescritto dalla direttiva stessa. Poiché tale obbligo di astensione si impone nei confronti di tutte le autorità nazionali, esso deve intendersi riferito all’adozione di qualsiasi misura, generale o particolare, atta a produrre un simile effetto negativo (sentenza dell’11 settembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e a., C‑43/10, EU:C:2012:560, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

51      Di conseguenza, sebbene il progetto contestato non ricadesse, alla data di adozione della decisione del 2007, nell’ambito dell’articolo 4 della direttiva 2000/60, la Repubblica d’Austria era comunque tenuta, ancor prima della data di scadenza del termine concesso agli Stati membri, in forza dell’articolo 13, paragrafo 6, della medesima direttiva, per la pubblicazione dei piani di gestione dei bacini idrografici, ad astenersi dall’adottare disposizioni idonee a compromettere seriamente la realizzazione dell’obiettivo previsto da detto articolo 4 (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e a., C‑43/10, EU:C:2012:560, punto 60).

52      Pertanto, ai fini dell’esame del presente ricorso, si deve esaminare se il progetto contestato sia idoneo a produrre un deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali dello Schwarze Sulm e, in caso affermativo, accertare se un deterioramento del genere possa rientrare nell’ambito della deroga al divieto di deterioramento prevista all’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60.

–       Sul deterioramento dello Schwarze Sulm

53      Va rilevato che, a termini del considerando 25 della direttiva 2000/60, occorre fissare obiettivi ambientali per raggiungere un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta l’Unione europea e impedire il deterioramento dello stato delle acque a livello dell’Unione. Inoltre, dal testo dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), i), di tale direttiva, il quale enuncia che «gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali», risulta che l’adozione di siffatte misure da parte degli Stati membri è obbligatoria. Al riguardo, l’autorizzazione di un progetto particolare, come quello previsto dalla decisione del 2007, deve essere intesa come un’attuazione di tal genere (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, punti 31, 32 e 35).

54      In tal senso, la Corte ha dichiarato che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60 non si limita ad enunciare, in termini di formulazione programmatica, meri obiettivi di pianificazione di gestione, ma produce effetti vincolanti, in esito alla determinazione dello stato ecologico del corpo idrico in parola, in ogni fase della procedura prescritta dalla direttiva medesima (sentenza del 1° luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, punto 43).

55      In proposito, il regime delle deroghe previsto dall’articolo 4, paragrafo 7, di detta direttiva costituisce un elemento che suffraga l’interpretazione secondo la quale impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici presenta un carattere vincolante (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, punto 44).

56      Inoltre, occorre sottolineare che la struttura delle categorie derogatorie previste da detta disposizione consente di ritenere che l’articolo 4 della stessa direttiva non contenga obblighi di carattere solo programmatico, bensì riguardi parimenti progetti particolari. Infatti, i motivi di deroga si applicano, segnatamente, quando il mancato rispetto degli obiettivi di cui allo stesso articolo 4 faccia seguito a nuove modifiche delle proprietà fisiche del corpo idrico superficiale, derivandone conseguenze negative, ovvero a nuove attività di sviluppo umano sostenibile. Orbene, questo può verificarsi in esito a nuove autorizzazioni di progetti. Infatti, è impossibile considerare separatamente un progetto e l’attuazione di piani di gestione (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, punto 47).

57      Conseguentemente, tali progetti particolari ricadono nell’obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici previsto dall’articolo 4 della direttiva 2000/60.

58      Tale stato è determinato secondo rapporti di qualità ecologica, suddivisi, per ogni categoria di acqua superficiale, in cinque classi in base ad un valore limite degli elementi di qualità biologica che indica il confine tra le diverse classi, vale a dire «elevato», «buono», «sufficiente», «mediocre» e «cattivo» (sentenza del 1° luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, punto 57).

59      In proposito, la Corte ha precisato che sussiste un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2000/60, quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità ai sensi dell’allegato V di detta direttiva si degradi di una classe, anche laddove tale deterioramento non si traduca in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale. Tuttavia, nel caso in cui l’elemento di qualità di cui trattasi, ai sensi di tale allegato, si trovi già nella classe più bassa, qualunque deterioramento di detto elemento costituisce un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale (sentenza del 1° luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, punto 69).

60      Nella specie, dagli atti sottoposti alla Corte risulta che i lavori necessari alla costruzione della centrale idroelettrica oggetto del progetto contestato riguarderanno il corso dello Schwarze Sulm per una lunghezza di 8 km. Al fine di determinare lo stato ecologico di tale fiume, ai sensi della direttiva 2000/60, una perizia redatta nel 2006 dall’Institut für Bodenkultur Wien (Istituto agrario di Vienna, Austria) ha concluso che lo stato dei corpi idrici superficiali di detto fiume era «elevato» e che tale progetto, a causa del deterioramento del suddetto stato che esso avrebbe comportato, doveva essere respinto. La classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali dello Schwarze Sulm come «elevato» si basava sulle risultanze finali di pianificazioni estese su un periodo determinato che hanno condotto, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2000/60, all’elaborazione del piano del 2009.

61      Inoltre, nella sua risposta alla prima diffida, la Repubblica d’Austria non ha contestato il fatto che l’attuazione del progetto controverso avrebbe comportato un deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali dello Schwarze Sulm, ma si è avvalsa della deroga al divieto di deterioramento prevista all’articolo 4, paragrafo 7, lettera c), della direttiva 2000/60, facendo valere che un interesse pubblico superiore imponeva di ricorrere maggiormente alle fonti energetiche rinnovabili, come l’energia idroelettrica.

62      Infine, come rilevato dalla Repubblica d’Austria al punto 20 del proprio controricorso, nella decisione del 2007, pagina 192 e seguenti, lo stesso governatore della Stiria ha riconosciuto che il progetto avrebbe comportato un «degrado almeno parziale delle acque superficiali», che il «mantenimento di un “livello elevato” nel settore parziale interessato OK 8026600» era di interesse pubblico, e che «[nei] corpi idrici “superiori” OK 8026600, per un tratto di circa 8 km, uno degli stati menzionati all’articolo 30 bis della legge in materia di acque è degradato di una classe, vale a dire da “elevato” a “buono”».

63      Ciò considerato, risulta che il progetto contestato è idoneo a comportare un deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali dello Schwarze Sulm, come accertato dalla decisione del 2007.

–       Sulla deroga al divieto di deterioramento, prevista all’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60

64      Si deve rammentare che, fatta salva la concessione di una deroga, qualsivoglia deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale deve essere evitato. Pertanto, l’obbligo di impedire un deterioramento del genere continua ad essere vincolante in ogni fase dell’attuazione della direttiva 2000/60 ed è applicabile ad ogni tipo e ad ogni stato di corpo idrico superficiale per il quale sia stato adottato un piano di gestione. Lo Stato membro interessato è conseguentemente tenuto a negare l’autorizzazione di un progetto ove quest’ultimo sia tale da deteriorare lo stato del corpo idrico in questione o a pregiudicare il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici superficiali, salvo considerare che detto progetto ricada in una deroga ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva medesima (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, punto 50).

65      In tal senso, la Corte ha dichiarato che, laddove un progetto sia idoneo a determinare effetti negativi per l’acqua, quali quelli enunciati all’articolo 4, paragrafo 7, di detta direttiva, può essere autorizzato, quantomeno, se sono soddisfatte le condizioni dettate all’articolo 4, paragrafo 7, lettere da a) a d), della medesima direttiva (sentenza dell’11 settembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e a., C‑43/10, EU:C:2012:560, punti 67 e 69).

66      Nel caso di specie, per determinare se la decisione del 2007 sia stata adottata nel rispetto dei requisiti previsti all’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60, si deve esaminare, in primo luogo, se siano state adottate tutte le misure pratiche per mitigare l’impatto negativo del progetto contestato sullo stato del corpo idrico di cui trattasi, in secondo luogo, se le motivazioni all’origine di tale progetto siano state specificamente menzionate e illustrate, in terzo luogo, se detto progetto corrisponda a un interesse pubblico superiore e/o se i benefici per l’ambiente e la società derivanti dal conseguimento degli obiettivi enunciati all’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva siano inferiori ai benefici per la salute umana, il mantenimento della sicurezza delle persone o lo sviluppo sostenibile che risulterebbero dall’attuazione del medesimo progetto e, in quarto luogo, se, per ragioni di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi perseguiti non possano essere conseguiti con mezzi che costituirebbero una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e a., C‑43/10, EU:C:2012:560, punto 67).

67      Per sostenere che il progetto contestato è conforme ai requisiti previsti all’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60, la Repubblica d’Austria fa valere che la costruzione di una centrale idroelettrica sullo Schwarze Sulm mira allo sviluppo delle energie rinnovabili. Tuttavia, la Commissione osserva, sostanzialmente, che la Repubblica d’Austria, nel dedurre un argomento del genere, si limita ad affermare che la produzione di energie rinnovabili risponde, in linea generale, a un interesse pubblico superiore, senza specificare se il progetto contestato dovesse beneficiare della deroga al principio del divieto di deterioramento.

68      In proposito, si deve rilevare, in limine, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la seconda delle condizioni esposte al punto 66 supra è chiaramente soddisfatta nella specie, in quanto la decisione del 2007 indica dettagliatamente le motivazioni del progetto contestato, l’incidenza di quest’ultimo sull’ambiente e i vantaggi asseriti di tale progetto.

69      Occorre sottolineare, poi, che la costruzione di una centrale idroelettrica, come quella oggetto del progetto contestato, può effettivamente rispondere a un interesse pubblico superiore.

70      In proposito, si deve riconoscere agli Stati membri un certo margine discrezionale per determinare se un progetto particolare ricada nell’ambito di un interesse del genere. Infatti, la direttiva 2000/60, adottata sul fondamento dell’articolo 175, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 192, paragrafo 1, TFUE), stabilisce principi comuni e un quadro globale per l’azione comunitaria in materia di acque e coordina, integra e, nel lungo periodo, sviluppa ulteriormente i principi generali e le strutture idonei a garantire la protezione e un utilizzo sostenibile delle acque nell’Unione. Tali principi e tale quadro devono essere ulteriormente sviluppati dagli Stati membri mediante l’adozione di misure specifiche. Pertanto, detta direttiva non persegue un’armonizzazione complessiva della normativa degli Stati membri nel settore dell’acqua (sentenze del 30 novembre 2006, Commissione/Lussemburgo, C‑32/05, EU:C:2006:749, punto 41; dell’11 settembre 2014, Commissione/Germania, C‑525/12, EU:C:2014:2202, punto 50, e del 1° luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, punto 34).

71      Orbene, nell’ambito di detta discrezionalità, la Repubblica d’Austria ha potuto legittimamente ritenere che il progetto contestato, il cui obiettivo consiste nel promuovere la produzione di energie rinnovabili attraverso l’energia idroelettrica, risponde a un interesse pubblico superiore.

72      Infatti, l’articolo 194, paragrafo 1, TFUE stabilisce che, nel quadro dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell’esigenza di preservare e migliorare l’ambiente, la politica dell’Unione nel settore dell’energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a garantire il funzionamento del mercato dell’energia, a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione, a promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, e a promuovere l’interconnessione delle reti energetiche (sentenza del 6 settembre 2012, Parlamento/Consiglio, C‑490/10, EU:C:2012:525, punto 65).

73      Inoltre, la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, che è un obiettivo altamente prioritario a livello dell’Unione, è giustificata tenendo conto, in particolare, del fatto che lo sfruttamento di dette fonti energetiche contribuisce alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile e che esso può inoltre contribuire alla sicurezza e alla diversificazione degli approvvigionamenti energetici e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi del protocollo di Kyoto, allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (sentenza del 26 settembre 2013, IBV & Cie, C‑195/12, EU:C:2013:598, punto 56).

74      Infine, si deve sottolineare che, nella specie, le autorità nazionali hanno ponderato i benefici attesi del progetto contestato con il conseguente deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali dello Schwarze Sulm. Sulla base di tale ponderazione, esse hanno potuto ritenere che il suddetto progetto avrebbe prodotto benefici per lo sviluppo sostenibile, che erano state adottate tutte le misure pratiche per mitigare l’impatto negativo di tale progetto sullo stato di detti corpi idrici superficiali e che, per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, gli obiettivi perseguiti dal medesimo progetto non potevano essere conseguiti con mezzi che avrebbero costituito una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale.

75      In proposito, come esposto al punto 37 supra, dagli atti sottoposti alla Corte emerge che, nell’adottare la decisione del 2007, il governatore della Stiria si è basato, in particolare, su uno studio, fornitogli dai richiedenti l’autorizzazione alla costruzione della centrale idroelettrica, effettuato dall’Istituto per la gestione dell’elettricità e l’innovazione in materia di energia.

76      È ben vero che gli autori di tale studio hanno rammentato che spettava all’autorità competente procedere alla ponderazione degli interessi in esame, in particolare tra i benefici attesi del progetto contestato e l’impatto di quest’ultimo sullo stato dei corpi idrici superficiali dello Schwarze Sulm.

77      Tuttavia, dopo aver osservato che detto studio «stabili[va] in modo comprensibile e convincente che l’energia idroelettrica in generale e il [progetto contestato] in particolare rispond[evano] ad un interesse pubblico superiore e [rivestivano] grande importanza per lo sviluppo sostenibile (della regione)», lo stesso governatore della Stiria ha sottolineato che gli autori di tale studio «presenta[vano] in dettaglio il bilancio energetico positivo del progetto, a causa della notevole altezza della cascata su una distanza relativamente breve, così come gli aspetti economici del progetto per l’economia locale», «che il contributo positivo del progetto alla riduzione del ritmo del riscaldamento globale attraverso la sostituzione della produzione di energia elettrica da combustibili fossili caratterizzata da emissioni di CO² [era] presentato in modo convincente», e che lo «studio evidenzia[va] altresì il fatto che gli obiettivi utili [del progetto] non [potevano] essere appunto conseguiti con altri mezzi che costituivano una soluzione migliore sul piano ambientale». Inoltre, dagli atti sottoposti alla Corte risulta altresì che erano state previste misure pratiche per mitigare l’impatto negativo del progetto contestato sullo stato dei corpi idrici di cui trattasi, in particolare per limitare l’ostacolo causato da detto progetto alle migrazioni dei pesci, prevedendo un’assistenza a tali migrazioni.

78      Così, alla luce di detto studio, la decisione del 2007 giungeva alle seguenti conclusioni:

«I vantaggi regionali e transregionali del [progetto contestato] per l’ambiente, il clima e l’economia, evidenziati in termini convincenti in una relazione, si contrappongono agli effetti negativi [di tale] progetto (che risultano piuttosto limitati rispetto ad altri possibili effetti negativi) sugli stati menzionati all’articolo 30 bis del [WRG]. Dato che, con [detto] progetto, si può mettere a disposizione in notevole quantità un’energia non inquinante, l’autorità competente a decidere deve ravvisare in tale misura un interesse pubblico importante per lo sviluppo dell’energia sostenibile.

Dopo aver ponderato le circostanze della specie oggetto di decisione, l’autorità giunge alla conclusione che gli interessi pubblici alla costruzione della centrale idroelettrica “Schwarze Sulm” sono nettamente superiori ai pregiudizi constatati arrecati agli obiettivi ambientali elencati negli articoli 30 e seguenti nonché 104 e 104 bis del [WRG]».

79      Successivamente, il piano del 2009, conformemente all’articolo 4, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2000/60, ha aggiunto un’analisi dei benefici attesi del progetto contestato, vale a dire una produzione di energia idroelettrica che rappresenta il 2 per mille della produzione regionale e lo 0,4 per mille della produzione nazionale.

80      Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il governatore della Stiria ha proceduto ad un’analisi complessiva del progetto contestato, compreso il suo impatto diretto e indiretto sugli obiettivi della direttiva 2000/60, ponderando i vantaggi di tale progetto con l’impatto negativo del medesimo sullo stato dei corpi idrici superficiali dello Schwarze Sulm. In particolare, nell’ambito di detta analisi, questi ha tenuto conto del fatto che tale fiume presentava una qualità ecologica elevata, osservando peraltro che, in considerazione dei diversi vantaggi attesi di detto progetto, i relativi interessi pubblici risultavano nettamente superiori ai pregiudizi arrecati all’obiettivo di non deterioramento perseguito dalla stessa direttiva. Il governatore della Stiria non si è quindi limitato ad invocare astrattamente l’interesse pubblico superiore rappresentato dalla produzione di energie rinnovabili, ma si è basato su un’analisi scientifica dettagliata e specifica del medesimo progetto prima di giungere alla conclusione che le condizioni di una deroga al divieto di deterioramento erano soddisfatte.

81      Dalle suesposte considerazioni risulta che il governatore della Stiria, il quale si è pronunciato sulla base di uno studio dell’Istituto idoneo a fornirgli informazioni pertinenti sulle conseguenze del progetto contestato, ha tenuto conto del complesso delle condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60 potendo giustamente ritenere che queste ultime fossero soddisfatte.

82      Per contestare nel merito la valutazione effettuata dal governatore della Stiria, la Commissione sostiene, in particolare, che l’energia idroelettrica è solo una delle diverse fonti energetiche rinnovabili e che l’energia prodotta dalla centrale idroelettrica oggetto del progetto contestato avrà unicamente un’incidenza marginale sulla fornitura di elettricità a livello sia regionale sia nazionale. Tuttavia, in assenza di addebiti specifici da parte della Commissione, che consentano, ad esempio, di stabilire sotto qual profilo lo studio indicato supra al punto 75, le cui conclusioni sono state fatte proprie dalla decisione del 2007, sarebbe incompleto o erroneo, a causa di un’analisi insufficiente dell’impatto ecologico di tale progetto sullo stato dei corpi idrici superficiali dello Schwarze Sulm, o dell’inattendibilità delle previsioni in merito alla produzione idroelettrica, e in mancanza di elementi di confronto che consentano di qualificare la produzione elettrica prevista come bassa rispetto alla portata di detto progetto, si deve dichiarare che la Commissione non ha dimostrato l’inadempimento dedotto.

83      Da tutte le suesposte considerazioni risulta che il ricorso della Commissione dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sulle spese

84      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, occorre condannarla alla totalità delle spese, conformemente alla domanda della Repubblica d’Austria.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Commissione europea è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.