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Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2018 – Italia e a. / Commissione

(Cause riunite T-125/13, T-152/13 e T-167/13) 1

(«Aiuti di Stato – Servizi di assistenza a terra – Conferimenti di capitale effettuati dalla SEA a favore della Sea Handling – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ordina il recupero – Cancellazione parziale dal ruolo – Rinuncia agli atti – Non luogo a statuire parziale – Cancellazione dal registro delle imprese»)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente nella causa T-125/13: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Ricorrente nella causa T-152/13: Sea Handling SpA (Somma Lombardo, Italia) (rappresentanti: inizialmente B. Nascimbene, F. Rossi dal Pozzo, M. Merola e L. Cappelletti, successivamente B. Nascimbene, F. Rossi dal Pozzo e M. Merola, avvocati)

Ricorrente nella causa T-167/13: Comune di Milano (Italia) (rappresentanti: inizialmente S. Grassani e A. Franchi, successivamente S. Grassani, avvocati)

Comune di Milano (Italia) (rappresentanti: inizialmente S. Grassani e A. Franchi, successivamente S. Grassani, avvocati)

Intervenienti a sostegno della ricorrente nella causa T-152/13: Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) (Segrate, Italia) (rappresentanti: M. Merola, B. Nascimbene, F. Rossi dal Pozzo e M. C. Toniolo, avvocati) e Comune di Milano (Italia) (rappresentanti: inizialmente S. Grassani e A. Franchi, successivamente S. Grassani, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento della decisione (UE) 2015/1225 della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa agli aumenti di capitale effettuati dalla società SEA SpA a favore di SEA Handling SpA SA.21420 [(C 14/10) (ex NN 25/10) (ex CP 175/06)] (GU 2015, L 201, pag. 1).

Dispositivo

Le cause T-125/13, T-152/13 e T-167/13 sono separate ai fini della fase orale del procedimento e della decisione che definisce il giudizio.

La causa T-125/13 è cancellata dal ruolo del Tribunale.

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso proposto dalla Sea Handling SpA nella causa T-152/13.

Nella causa T-125/13, la Repubblica italiana e la Commissione europea si fanno carico delle proprie spese.

Nella causa T-152/13, la Sea Handling e la Commissione si fanno carico delle proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario. La Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) e il Comune di Milano (Italia) si fanno carico delle proprie spese relative alla causa T-152/13.

Nella causa T-167/13, le spese sono riservate.

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1 GU C 114 del 20.4.2013.