Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 15 settembre 2011 – CEVA / Commissione
(causa T‑285/09)
«Programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nell’ambito della ricerca biologica – Progetto Seapura – Convenzione di sovvenzione – Clausola compromissoria – Domanda di rimborso degli anticipi versati in esecuzione di un contratto di finanziamento della ricerca – Solleciti – Ricorso per annullamento – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Riqualificazione del ricorso – Esclusione (Artt. 230 CE e 238 CE) (v. punti 34‑35)
2. Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Annullamento di lettere di sollecito della Commissione dirette ad ottenere il rimborso di una sovvenzione – Incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità (Artt. 230 CE e 249 CE) (v. punti 45‑48)
Oggetto
| Domanda di annullamento delle quattro lettere di sollecito della Commissione dell’11 maggio 2009, con le quali essa invita la ricorrente a rimborsarle l’importo degli anticipi a quest’ultima versati in esecuzione di una convenzione di sovvenzione conclusa per un progetto da realizzare nell’ambito del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico intitolato «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche». |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | Il Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) è condannato alle spese. |