Language of document : ECLI:EU:T:2011:479





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 15 settembre 2011 – CEVA / Commissione

(causa T‑285/09)

«Programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nell’ambito della ricerca biologica – Progetto Seapura – Convenzione di sovvenzione – Clausola compromissoria – Domanda di rimborso degli anticipi versati in esecuzione di un contratto di finanziamento della ricerca – Solleciti – Ricorso per annullamento – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Riqualificazione del ricorso – Esclusione (Artt. 230 CE e 238 CE) (v. punti 34‑35)

2.                     Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Annullamento di lettere di sollecito della Commissione dirette ad ottenere il rimborso di una sovvenzione – Incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità (Artt. 230 CE e 249 CE) (v. punti 45‑48)

Oggetto

Domanda di annullamento delle quattro lettere di sollecito della Commissione dell’11 maggio 2009, con le quali essa invita la ricorrente a rimborsarle l’importo degli anticipi a quest’ultima versati in esecuzione di una convenzione di sovvenzione conclusa per un progetto da realizzare nell’ambito del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico intitolato «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) è condannato alle spese.