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Ricorso proposto il 5 aprile 2016 – Le Pen / Parlamento

(Causa T-140/16)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Marie Le Pen (La Trinité-sur-Mer, Francia) (rappresentanti: M. Ceccaldi e J.-P. Le Moigne, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 29 gennaio 2016, notificata tramite lettera n. D 302191 il 5 febbraio 2016 e adottata ai sensi dell’articolo 68 della decisione 2009/C 159/01 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e del 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, e successive modifiche, nella quale si accerta un credito nei confronti del ricorrente di una somma pari a EUR 320 026,23 per gli importi indebitamente versati nell’ambito dell’assistenza parlamentare e se ne motiva il recupero;

annullare la nota di addebito n. 2016-195 del 4 febbraio 2016 che informa il ricorrente che è stato accertato un credito nei suoi confronti in ossequio alla decisione del Segretario generale del 29 gennaio 2016, recante per oggetto recupero delle somme indebitamente versate per assistenza parlamentare, applicazione dell’articolo 68 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati e degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento finanziario;

condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese di giudizio;

condannare il Parlamento europeo a versare al Sig. Jean-Marie Le Pen la somma di EUR 50 000,00 a titolo di rimborso delle spese ripetibili.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sui vizi che inficiano la legalità esterna degli atti impugnati. Tale motivo si articola in due parti.

Prima parte, secondo cui la competenza in materia di decisioni finanziarie relative ai partiti politici e, di conseguenza, ai deputati spetterebbe all'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo e non al Segretario generale.

Seconda parte, in cui si afferma che l’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo non potrebbe modificare la natura e la portata della sua competenza. Orbene, il Segretario generale non avrebbe alcuna delega regolare da parte del presidente dell’Ufficio di presidenza del Parlamento che gli conferisca il potere di adottare e notificare gli atti impugnati con riferimento alla risoluzione di questioni finanziarie riguardanti un deputato.

Secondo motivo, vertente sui vizi che inficiano la legalità interna degli atti impugnati. Tale motivo si articola in quattro parti.

Prima parte, secondo cui gli atti impugnati sarebbero viziati da un errore manifesto di valutazione.

Seconda parte, secondo cui l’Ufficio di presidenza del Parlamento non avrebbe fornito alcun elemento di prova a sostegno degli atti impugnati.

Terza parte, secondo cui gli atti impugnati sarebbero viziati da uno sviamento di potere e di procedura.

Quarta parte, secondo cui gli atti impugnati avrebbero carattere discriminatorio.

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