Language of document : ECLI:EU:C:2013:291

Causa C‑87/12

Kreshnik Ymeraga e altri

contro

Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative)

«Cittadinanza dell’Unione — Articolo 20 TFUE — Diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato il proprio diritto di libera circolazione — Diritti fondamentali»

Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2013

1.        Cittadinanza dell’Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38 — Aventi diritto — Cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino dell’Unione — Presupposto — Cittadino dell’Unione che ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione — Applicazione della direttiva 2003/86 ai familiari del cittadino dell’Unione — Esclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 2, punto 2, e 3, n. 1; direttiva del Consiglio 2003/86, art. 3, n. 3)

2.        Cittadinanza dell’Unione — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato il proprio diritto di libera circolazione — Presupposto per l’inclusione — Applicazione di misure che hanno l’effetto di privare del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell’Unione – Criterio di valutazione — Misure che hanno l’effetto di obbligare il suddetto cittadino a lasciare il territorio dell’Unione – Diniego del diritto di soggiorno opposto ai familiari cittadini di Paesi terzi — Circostanza insufficiente per dimostrare siffatta privazione

(Artt. 20 TFUE e 21 TFUE)

3.        Diritti fondamentali — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Rispetto della vita privata e della vita familiare — Diniego del diritto di soggiorno opposto ai cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino dell’Unione — Situazione non rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione – Valutazione alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’Unione – Valutazione spettante al giudice nazionale

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51, n. 1)

1.        Le direttive 2003/86, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, e 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non sono applicabili a cittadini di paesi terzi che richiedono un diritto di soggiorno per raggiungere un cittadino dell’Unione, loro familiare, che non si sia mai avvalso del suo diritto alla libera circolazione e abbia sempre soggiornato, in quanto cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza.

(v. punto 33)

2.        L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro neghi ad un cittadino di un paese terzo il soggiorno nel suo territorio allorquando tale cittadino voglia risiedere con un suo familiare cittadino dell’Unione europea, che dimora in tale Stato membro di cui possiede la cittadinanza e che non ha mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione in quanto cittadino dell’Unione, purché un siffatto diniego non comporti per il cittadino dell’Unione interessato la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell’Unione.

A tal riguardo, la mera circostanza che possa apparire auspicabile a un cittadino di uno Stato membro, per ragioni economiche o per mantenere l’unità familiare nel territorio dell’Unione, che i suoi familiari, che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro, possano soggiornare con lui nel territorio dell’Unione non è di per sé sufficiente per far ritenere che il cittadino dell’Unione sarebbe costretto ad abbandonare il territorio dell’Unione qualora un tale diritto non gli fosse concesso.

(v. punti 38, 45 e dispositivo)

3.        Qualora la situazione dei cittadini di un paese terzo, familiari di un cittadino dell’Unione, non sia disciplinata né dalla direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, né dalla direttiva 2003/86, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, e il diniego da parte di uno Stato membro di concedere un diritto di soggiorno ai suoi familiari non produrrebbe l’effetto di privare quest’ultimo del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell’Unione, un siffatto diniego non rientra nell’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sicché la conformità di tale diniego ai diritti fondamentali non può essere esaminata alla luce dei diritti istituiti da quest’ultima.

Una siffatta constatazione non pregiudica la questione se, in base ad un esame effettuato alla luce delle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono parti contraenti, un diritto di soggiorno possa essere negato ai cittadini di paesi terzi interessati nell’ambito del procedimento principale.

(v. punti 42-44)