Language of document : ECLI:EU:T:2011:275

Causa T‑185/06

L’Air liquide, société anonyme pour l’étude e l’exploitation des procédés Georges Claude

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Intese — Perossido d’idrogeno e perborato di sodio — Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Obbligo di motivazione»

Massime della sentenza

1.      Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione

(Art. 81 CE)

2.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle norme sulla concorrenza — Decisione riguardante una pluralità di destinatari — Necessità di una motivazione sufficiente in particolare nei confronti dell’ente che deve sostenere l’onere conseguente a un’infrazione

(Artt. 81 CE e 253 CE)

3.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle norme sulla concorrenza — Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso — Inammissibilità

(Artt. 81 CE e 253 CE)

1.      Il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra i due enti giuridici. Infatti, in una simile situazione la società controllante e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi dell’art. 81 CE.

Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata.

In tali circostanze, è sufficiente che la Commissione dimostri che l’intero capitale di una controllata è detenuto dalla sua società controllante per presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. La Commissione potrà conseguentemente considerare la società controllante responsabile dell’infrazione di cui trattasi, a meno che detta società controllante, sulla quale incombe l’onere di confutare detta presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti in grado di dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo nel mercato.

Al fine di stabilire se una controllata determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, devono essere presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che legano tale controllata alla società controllante, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono essere quindi elencati in modo tassativo.

(v. punti 21-25)

2.      Per quanto attiene alla motivazione di una decisione della Commissione che applica l’art. 81 CE la Commissione non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione. In particolare, essa non è tenuta a prendere posizione sugli elementi che sono manifestamente ininfluenti, privi di significato o chiaramente secondari.

Quando una decisione in applicazione dell’art. 81 CE riguarda più destinatari e pone un problema d’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione. Pertanto, nei confronti di una controllante ritenuta responsabile del comportamento illecito della sua controllata, una simile decisione deve contenere un’esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tale società.

In tale contesto, quando, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, un’impresa fa valere un insieme di circostanze che caratterizzano i legami tra detta società e la sua controllata al momento del compimento dell’infrazione, invocando in particolare le forte specificità dell’attività di quest’ultima rispetto alle altre attività del gruppo, la mancanza di commistioni a livello di dirigenti e di personale delle società interessate, l’ampia definizione dei poteri dei dirigenti della controllata, il fatto che quest’ultima disponga di propri servizi per le attività commerciali, oltre a godere di autonomia nell’elaborazione dei progetti strategici, e gli elementi così forniti non costituiscono mere allegazioni, ma contengono una serie di elementi concreti, allegati alla comunicazione degli addebiti, la Commissione è tenuta a prendere posizione su tale argomentazione esaminando se, considerati tutti gli elementi rilevanti relativi ai legami economici, organizzativi e giuridici tra le società interessate, la società controllante abbia dimostrato che la sua controllata si comportava in modo autonomo sul mercato e, eventualmente, ad esporre le ragioni per le quali essa ritiene che gli elementi presentati dalla società controllante non siano sufficienti per confutare la presunzione di cui trattasi. L’obbligo della Commissione di motivare la propria decisione sotto questo profilo si desume chiaramente dal carattere relativo della presunzione attinente all’esercizio di un’influenza determinante da parte di una società controllante sulla sua controllata di cui essa detiene il 100% del capitale, per inficiare la quale la società controllante deve produrre una prova attinente al complesso dei legami economici, organizzativi e giuridici tra la stessa e la controllata.

(v. punti 64-65, 70, 72-75)

3.      La motivazione di una decisione della Commissione che applica l’art. 81 CE, in linea di principio, deve essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio. La mancanza di motivazione non può pertanto essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza della motivazione della decisione in pendenza della causa. La mancanza di motivazione non può quindi essere sanata in pendenza della causa.

(v. punti 81-82)