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Ricorso presentato il 14 luglio 2006 - Commissione delle Comunità europee / Internet Commerce Network e Dane-Elec Memory

(Causa T-184/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Ström, agente, assistito dall'avv. P. Elvinger)

Convenuti: Internet Commerce Network e Dane-Elec Memory

Conclusioni della ricorrente

convocare le parti e procedere ad una conciliazione tra le medesime, altrimenti

ammettere il presente ricorso dal punto di vista formale e dichiararlo fondato, e

in via principale, condannare la società Dane-Elec Memory a pagare alla Commissione la somma di EUR 55 878, aumentata degli interessi moratori, per l'esecuzione della garanzia su semplice richiesta;

in subordine, condannare la società ICN a restituire l'anticipo di EUR 55 878, pagato dalla Commissione, aumentato degli interessi moratori, per la mancata esecuzione dei suoi impegni contrattuali nell'ambito del progetto Crossemarc;

condannare la parte soccombente alle spese del ricorso in forza dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura;

ordinare l'esecuzione provvisoria della futura sentenza, nonostante l'appello e senza cauzione;

riservare alla ricorrente tutti gli altri diritti, mezzi e azioni, e, in particolare, il diritto di aumentare la sua domanda di pagamento.

Motivi e principali argomenti

Il 28 febbraio 2001, la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione europea, ha concluso con la società Internet Commerce Network (ICN), tra gli altri, un contratto IST-2000-25366 diretto alla realizzazione/attuazione del progetto "Cross-lingual Multi Agent Retail Comparison-Crossemarc", nell'ambito di un programma di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione delle tecnologie della società dell'informazione (IST) 1998-20021. Con lettera di garanzia in data 1° settembre 2000, la società Dane-Elec Memory, società madre di ICN, si era offerta come garante degli impegni contrattuali sottoscritti da quest'ultima nei confronti della Commissione, nell'ambito del contratto IST-2000-25366.

Un anticipo di pagamento è stato versato dalla Commissione alle parti associate al progetto, tra cui la società ICN, per il tramite di un coordinatore NCSR "Demokritos". Successivamente, il coordinatore ha chiesto alla ICN la sua prestazione conformemente agli impegni definiti nel progetto. Poiché la prestazione non è stata effettuata e il rappresentante dell'ICN ha informato il coordinatore delle difficoltà finanziarie incontrate dall'ICN, il coordinatore ha contattato la società Dane-Elec Memory, garante degli impegni dell'ICN. Il dirigente della società Dane-Elec Memory ha informato che l'ICN si sarebbe ritirata dal progetto e avrebbe restituito gli anticipi. Il coordinatore del progetto e la Commissione, non avendo ricevuto per iscritto la conferma di tale ritiro e dell'impegno alla restituzione, hanno rivolto all'ICN una domanda di restituzione degli anticipi effettuati. Dal momento che tale domanda è rimasta senza risposta, è stata indirizzata alla Dane-Elec Memory la richiesta di prestare la garanzia finanziaria in conformità degli impegni assunti nella lettera di garanzia. La Dane-Elec Memory ha rifiutato di fornire tale garanzia in quanto l'inadempimento del contratto non era stato provato dalla Commissione. Tale rifiuto è stato ripetuto nonostante la Commissione avesse motivato la sua domanda.

Sulla base delle clausole compromissorie contenute nel contratto IST-2000-25366, che vincolava l'ICN nei confronti della Commissione, e nella lettera di garanzia emessa dalla Dane-Elec Memory a favore della Commissione, quest'ultima ha proposto il presente ricorso diretto a far condannare la Dane-Elec Memory a pagare alla Commissione l'importo degli anticipi versati all'ICN, aumentato degli interessi di mora, per l'esecuzione della garanzia su semplice richiesta. In subordine, la ricorrente chiede la condanna della società ICN a rimborsare l'anticipo versato dalla Commissione aumentato degli interessi di mora, per la mancata esecuzione dei suoi impegni contrattuali nell'ambito del "progetto Crossemarc".

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1 - Bando per l'espressione di interesse pubblicato nella GU 1999, C 12, pag. 5.