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Ricorso presentato il 17 luglio 2006 - Solvay / Commissione

(Causa T-186/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Solvay S.A. (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti O.W. Brouwer, D. Mes, sigg. M. O'Regan e A. Villette, Solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare, in tutto o in parte, gli artt. 1, 2 e 3 della decisione della Commissione 3 maggio 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (procedimento COMP/F/38.620 - Perossido di idrogeno e perborato) nella parte in cui riguarda la ricorrente, in particolare laddove afferma che la ricorrente avrebbe violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53, n. 1, dell'accordo SEE (a) fra il 31 gennaio 1994 e l'agosto 1997 e (b) fra il 18 maggio e il 31 dicembre 2000;

annullare o ridurre in modo sostanziale le ammende inflitte alla ricorrente e alla Solvay Solexis SpA ai sensi della decisione;

condannare la convenuta alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla ricorrente per il pagamento in tutto o in parte dell'ammenda o per la costituzione di una garanzia bancaria;

adottare ogni altro provvedimento che il Tribunale ritenga opportuno.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha dichiarato che la ricorrente ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo partecipando ad un cartello relativo al perossido di idrogeno ed al perborato di sodio, cartello che si è concretizzato soprattutto nello scambio fra i concorrenti di informazioni relative ai prezzi e volumi di vendita, in accordi sui prezzi, in accordi sulla riduzione della capacità produttiva nello SEE e nella verifica del rispetto degli accordi anticoncorrenziali.

La ricorrente sostiene che la Commissione poteva legittimamente ritenere che la Solvay avesse violato l'art. 81 CE fra l'agosto 1997 e il 18 maggio 2000, ma che la Commissione ha commesso violazione di legge e manifesti errori di valutazione nell'applicazione dell'art. 81 CE dichiarando che la Solvay avrebbe commesso un'infrazione fra il 31 gennaio 1994 e l'agosto 1997 da un lato, e fra il 18 maggio e il 31 dicembre 2000 dall'altro. Tali violazioni di legge e manifesti errori di valutazione si riferiscono in particolare a:

a)    l'erronea applicazione dei concetti di "accordo", "pratica concordata" e "violazione unica e continua";

b)    la mancata dimostrazione, al livello richiesto, della partecipazione della ricorrente ad un cartello per periodi ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dalla ricorrente;

c)    la presunzione di effetti anticoncorrenziali proseguiti oltre il 18 maggio 2000; e

d)    la non adeguata considerazione degli elementi di prova a sua disposizione relativamente ai periodi sopra indicati.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione, nel calcolare l'ammenda, ha commesso svariate violazioni di legge e manifesti errori di valutazione nell'applicare la comunicazione del 2002 sull'immunità o riduzione delle sanzioni1 e il regolamento n. 1/20032, anche in relazione a:

a)    la tempistica delle domande di riduzione dell'ammenda e/o la fornitura, con esse, di elementi di prova aventi un significativo valore aggiunto;

b)    la valutazione del valore aggiunto degli elementi di prova forniti dalla ricorrente; e

c)    l'importo della riduzione dell'ammenda concessa alla ricorrente, riduzione che, secondo la Solvay, ha manifestamente ignorato l'importanza degli elementi di prova da essa forniti, nonché la sua collaborazione sostanziale e continuativa.

La ricorrente sostiene inoltre che l'ammenda era eccessiva e sproporzionata, e che la Commissione non ha fornito alcuna ragione (o, in subordine, alcuna ragione sufficiente) per giustificare il calcolo della stessa.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha illegittimamente inflitto un'ammenda alla controllata della ricorrente, la Solvay Solexis SpA.

La ricorrente sostiene infine che la Commissione ha violato essenziali principi del procedimento e diritti della difesa, non concedendo il pieno accesso alla pratica e non consentendo la visione delle versioni non riservate delle repliche alle comunicazioni degli addebiti predisposte dalle altre parti nel procedimento dinanzi alla Commissione.

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1 - Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

2 - Regolamento del Consiglio (CE) 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).