Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 12 settembre 2007 – Commissione / Internet Commerce Network e Dane-Elec Memory
(causa T‑184/06)
«Clausola compromissoria – Contratto concluso nell’ambito di un programma specifico nel settore delle tecnologie della società dell’informazione (progetto Crossmarc) – Mancata esecuzione del contratto – Rimborso dell’anticipo versato dalla Comunità – Garanzia a prima domanda delle obbligazioni contrattuali – Procedimento in contumacia»
Procedura – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria (v. punti 25‑29, 31‑36)
Oggetto
| Ricorso fondato su una clausola compromissoria e diretto ad ottenere la condanna delle convenute a rimborsare l’importo dell’anticipo versato dalla Comunità, nonché gli interessi moratori, a seguito della mancata esecuzione del contratto n. 2000-25366, concluso nell’ambito di un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle tecnologie della società dell’informazione (TSI) (1998-2002) e concernente il progetto Crossmarc (Cross-lingual Multi Agent Retail Comparison) |
Dispositivo
1) | | La Dane-Elec Memory è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee la somma di EUR 55 878 a titolo principale, maggiorata degli interessi: |
– | | al tasso del 4,75% annuo a partire dal 16 marzo 2004 fino al 31 dicembre 2005; |
– | | al tasso del 5% annuo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2006; |
– | | al tasso del 5,25% annuo a partire dal 1° gennaio 2007 fino a completo pagamento del debito. |
2) | | Non occorre statuire sulla domanda proposta contro la Internet Commerce Network. |
3) | | La Dane-Elec Memory sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione. |
4) | | La Internet Commerce Network sopporterà le proprie spese. |