Language of document : ECLI:EU:T:2008:511

Causa T‑187/06

Ralf Schräder

contro

Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

«Privativa comunitaria dei ritrovati vegetali — Varietà vegetale SUMCOL 01 — Rigetto della domanda di privativa comunitaria — Assenza di carattere distintivo della varietà candidata»

Massime della sentenza

1.      Agricoltura — Legislazioni uniformi — Privativa per ritrovati vegetali — Presupposti per la concessione della privativa

(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 7, n. 1 e 2)

2.      Agricoltura — Legislazioni uniformi — Privativa per ritrovati vegetali — Presupposti per la concessione della privativa

(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 7, n. 2)

3.      Agricoltura — Legislazioni uniformi — Privativa per ritrovati vegetali — Decisione di concessione o di diniego della privativa

(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, artt. 76 e 78)

1.      Se il giudice comunitario riconosce all’amministrazione un margine discrezionale in materia economica o tecnica, ciò non implica che egli debba astenersi dal controllare l’interpretazione di dati di tale natura da parte dell’amministrazione. Infatti, il giudice comunitario è tenuto, in particolare, non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte. Tuttavia, nell’ambito di tale controllo, deve astenersi dal sostituire la propria valutazione economica o tecnica a quella dell’amministrazione

Alla luce dei criteri fissati dall’art. 7, n. 1, del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, la valutazione del carattere distintivo di una varietà vegetale presenta una complessità scientifica e tecnica tale da giustificare una limitazione della portata del controllo giurisdizionale. Infatti, una siffatta valutazione richiede una perizia e conoscenze tecniche particolari, segnatamente nel campo della botanica e della genetica. Per contro, la valutazione dell’esistenza di un’altra varietà notoriamente conosciuta, tenuto conto dei criteri enunciati all’art. 7, n. 2, di suddetto regolamento, non esige alcuna perizia o conoscenze tecniche particolari e non presenta alcuna complessità tale da giustificare una limitazione della portata del controllo giurisdizionale.

(v. punti 61, 63‑65)

2.      Ai termini stessi delle direttive della convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (convenzione UPOV), la pubblicazione, nella letteratura scientifica, di una descrizione dettagliata di una varietà vegetale costituisce uno degli elementi che possono essere presi in considerazione per stabilire la sua notorietà. Un elemento del genere può altresì essere preso in considerazione a norma dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Da un lato, infatti, tale norma non contiene un elenco esaustivo degli elementi atti a stabilire la notorietà di una varietà di riferimento, il che è confermato dall’uso dell’avverbio «in particolare». Dall’altro, ai sensi del penultimo ‘considerando’ del regolamento n. 2100/94, detto regolamento tiene conto, in particolare, della convenzione UPOV.

(v. punti 94, 97, 99)

3.      Ai sensi dell'art. 76 del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, la commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali ha il potere di procedere d’ufficio all’esame dei fatti, segnatamente tramite il ricorso alle misure d’istruzione elencate dall’art. 78 del medesimo regolamento. Di conseguenza, poiché una misura d’istruzione può essere decisa d’ufficio senza che la commissione di ricorso sia tenuta a discuterne preventivamente l’opportunità o la necessità con le parti, una siffatta misura può anche essere rinviata d’ufficio, alle stesse condizioni, qualora nel corso della sua deliberazione la commissione di ricorso giunga ad un giudizio diverso. Non si tratta qui di decisioni adottate a sorpresa, in violazione di un presunto principio generale di diritto comunitario, bensì dell’esercizio, da parte della commissione di ricorso, del potere discrezionale conferitole dall’art. 76.

(v. punto 121)