Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 30 settembre 2009 –
Portogallo / Commissione
(causa T‑183/06)
«FEAOG – Sezione “garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Lino tessile – Efficacia dei controlli»
1. Agricoltura – FEAOG – Concessione di aiuti e di incentivi (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999, art. 8, n. 1) (v. punti 31‑32)
2. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999, art. 7, n. 4) (v. punti 33‑35)
Oggetto
| Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 28 aprile 2006, 2006/334/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 124, pag. 21). |
Dispositivo
1) | | La decisione della Commissione 28 aprile 2006, 2006/334/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, è annullata nella parte in cui esclude tutte le spese sostenute dalla Repubblica portoghese nel settore del lino. |
2) | | La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese. |