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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso di A F A contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 agosto 2004

(Causa T-324/04)

Lingua processuale: il francese

Il 6 agosto 2004 A F A, residente in Rhode St Genèse (Belgio), rappresentato dall'avv. Eric Boigelot, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione del PMO2 (Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali - Retribuzioni, missioni, esperti) 8 gennaio 2004, che stabilisce le modalità di un primo recupero delle somme indebitamente percepite dal ricorrente;

-    annullare la decisione del PMO1 (Ufficio Gestione e liquidazione dei diritti individuali - gestione dei diritti pecuniari individuali) che sopprime l'indennità di dislocazione in precedenza erogata al ricorrente;

-    annullare la decisione del PMO2 9 febbraio 2004, che stabilisce le modalità di recupero delle somme indebitamente percepite dal ricorrente;

-    annullare la decisione dell'AIPN 2 luglio 2004, notificata al ricorrente il 7 luglio 2004, che risponde al reclamo proposto dal ricorrente;

-    annullare ogni atto conseguente e/o relativo a tali decisioni che intervenga successivamente al ricorso;

-    ordinare il rimborso di tutte le somme che sono state e/o saranno trattenute sulla retribuzione del ricorrente a decorrere dal febbraio 2004, maggiorate di un interessere pari al 5,25% a partire dalla data di presentazione del reclamo;

-    concedere al ricorrente un risarcimento del danno morale, valutato in via equitativa in EUR 3 000, con riserva di aumento dell'importo nel corso del procedimento;

-    condannare in ogni caso la convenuta alle spese, compresi i costi e gli onorari del legale consultato dal ricorrente per la presentazione del ricorso.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente è entrato in servizio presso la Commissione il 16 settembre 1987. In un primo tempo esso ha esercitato le proprie funzioni in Lussemburgo, dal 1° aprile 1989 lavora a Bruxelles. Il ricorrente beneficiava di un'indennità di dislocazione sia a Lussemburgo che a Bruxelles.

Con le decisioni impugnate la Commissione ha soppresso tale beneficio con effetto retroattivo alla data del trasferimento del ricorrente a Bruxelles, avendo appurato che il ricorrente aveva abitato e lavorato a Bruxelles nel pertinente periodo di riferimento, dal 16 marzo 1982 al 15 marzo 1987. La Commissione ha altresì stabilito le modalità del rimborso delle somme indebitamente percepite dal ricorrente.

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente adduce la violazione degli artt. 69 e 85 dello statuto, dell'art. 4 dell'allegato VII dello statuto, nonché dei principi di buona amministrazione, della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento. In tale contesto il ricorrente rileva anzitutto che, durante il periodo di riferimento, egli lavorava per un'organizzazione professionale estera di imprese siderurgiche. Secondo il ricorrente tale organizzazione dovrebbe essere considerata di carattere internazionale e, pertanto, il periodo nel quale egli vi lavorava non dovrebbe essere preso in considerazione. Il ricorrente fa altresì valere che, in ogni caso, durante la maggior parte del periodo di riferimento egli non risiedeva in Bruxelles in modo permanente, poiché le sue attività economiche erano in tale epoca concentrate all'estero.

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