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Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 6 giugno 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Mönchengladbach-Rheydt – Germania) – ZO / JS

(Causa C-381/23 1 , Geterfer 2 )

[«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 12, paragrafo 1 – Litispendenza – Articolo 13 – Connessione delle cause – Nozione»]

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Mönchengladbach-Rheydt

Parti nel procedimento principale

Attrice: ZO

Convenuta: JS

Dispositivo

L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari,

deve essere interpretato nel senso che:

le condizioni di riconoscimento di una situazione di litispendenza previste da tale disposizione, ossia che le domande abbiano il medesimo oggetto e siano state proposte tra le stesse parti, non sono soddisfatte qualora, alla data della domanda di pagamento di un assegno alimentare proposta dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro da un minore, diventato nel frattempo maggiorenne, nei confronti della madre, quest’ultima abbia già proposto una domanda dinanzi a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro al fine di ottenere dal padre del minore un’indennità per l’alloggio e il mantenimento di tale minore, giacché le pretese dei ricorrenti non perseguono uno scopo identico e non si sovrappongono a livello temporale. L’assenza di una situazione di litispendenza, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009, non osta tuttavia all’applicazione dell’articolo 13 di tale regolamento se le domande di cui trattasi presentano un legame sufficientemente stretto tra loro da poter essere considerate connesse, ai sensi di detto articolo 13, paragrafo 3, così che, adito per secondo, il giudice del rinvio potrebbe sospendere il procedimento.

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1 GU C 329 del 18.9.2023.

1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.