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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki trgovački sud Republike Hrvatske - Croazia) – Obala i lučice d.o.o. / NLB Leasing d.o.o.

(Causa C-307/19)1

(Rinvio pregiudiziale – Diritto applicabile – Regolamento (CE) n. 864/2007 e regolamento (CE) n. 593/2008 – Ambito di applicazione temporale – Incompetenza della Corte – Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione materiale – Nozione di “materia civile e commerciale” – Articolo 7, punto 1 – Nozioni di “materia contrattuale” e di “prestazione di servizi” – Articolo 24, punto 1 – Nozione di “contratto di locazione di immobili” – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Notificazione e comunicazione di atti giudiziari e extragiudiziali – Notai che agiscono nell’ambito di procedimenti di esecuzione forzata – Procedimento diretto alla riscossione di un biglietto giornaliero di parcheggio per un veicolo in sosta in uno stallo situato sulla via pubblica)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Obala i lučice d.o.o.

Convenuta: NLB Leasing d.o.o.

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, un’azione di riscossione di una tariffa giornaliera di parcheggio in uno stallo, delimitato e situato sulla via pubblica, avviata da una società incaricata da un ente locale della gestione di tali stalli.

L’articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «contratto di locazione di immobili», ai sensi di tale disposizione, un’azione di riscossione di una tariffa giornaliera di parcheggio in uno stallo delimitato, situato sulla via pubblica.

L’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso, da un lato, che rientra nella nozione di «materia contrattuale», ai sensi di tale disposizione, un’azione di riscossione di una tariffa dovuta a titolo di un contratto di parcheggio in uno degli stalli delimitati, situati sulla via pubblica, che sono organizzati e gestiti da una società incaricata a tal fine e, dall’altro lato, che tale contratto costituisce un contratto di prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, di detto regolamento.

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1 GU C 263 del 5. 8. 2019.