Language of document : ECLI:EU:T:2015:898





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 novembre 2015 –
Abertis Telecom e Retevisión I / Commissione

(causa T‑541/13)

«Aiuti di Stato – Televisione digitale – Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate in Spagna – Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato interno – Vantaggio – Servizio di interesse economico generale – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Aiuti nuovi – Obbligo di motivazione»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato interno – Ricorso del beneficiario dell’aiuto – Ricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 40‑43)

2.                     Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Presentazione di un unico ricorso da parte di due ricorrenti – Ricevibilità del ricorso di uno dei ricorrenti – Necessità di esaminare la ricevibilità del ricorso riguardo al secondo ricorrente – Insussistenza (Art. 263 TFUE) (v. punto 44)

3.                     Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Interventi consecutivi dello Stato inscindibilmente connessi tra loro – Valutazione delle misure adottate nel loro insieme – Ammissibilità (Artt. 107, § 3, TFUE e 108 TFUE) (v. punti 53, 54)

4.                     Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Esame di un regime di aiuti considerato globalmente – Ammissibilità (Artt. 107, § 3, TFUE e 108 TFUE) (v. punto 54)

5.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Motivo dedotto da quest’ultima in corso di causa non menzionato nella decisione impugnata – Inammissibilità (Artt. 107 TFUE e 296 TFUE) (v. punto 61)

6.                     Ricorso di annullamento – Oggetto – Decisione che si basa su vari punti della motivazione, ciascuno sufficiente a giustificare il suo dispositivo – Decisione in materia di aiuti di Stato – Annullamento di una decisione siffatta – Presupposti (Art. 263 TFUE) (v. punti 64, 112)

7.                     Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa – Prima condizione enunciata nella sentenza Altmark – Obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti – Insussistenza di un’impresa beneficiaria effettivamente incaricata dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico – Inclusione nella nozione (Artt. 14 TFUE e 107, § 1, TFUE; protocollo n. 26 allegato ai Trattati UE e FUE) (v. punti 71, 78‑81, 83‑86, 88, 91‑93)

8.                     Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Settore della radiodiffusione – Determinazione dei servizi d’interesse economico generale – Distinzione tra prestazione di servizio di radiodiffusione e sfruttamento delle reti di radiodiffusione – Ammissibilità (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 97‑101)

9.                     Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Libero apprezzamento dei fatti e delle prove (v. punto 102)

10.                     Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Settore della radiodiffusione – Definizione di un servizio di sfruttamento di una rete come servizio d’interesse economico generale – Presupposto – Rispetto del principio di neutralità tecnologica (Artt. 107, § 1, TFUE e 108 TFUE) (v. punti 105, 106, 110)

11.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo [Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 44, § 1, c)] (v. punto 116)

12.                     Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Art. 107, § 3, TFUE) (v. punti 122, 123, 131)

13.                     Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Comunicazione del passaggio al digitale – Natura giuridica – Regole di condotta indicative comportanti un’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione [Artt. 107, § 3, TFUE e 108 TFUE; comunicazione della Commissione COM(2003) 541 definitivo] (v. punto 126)

14.                     Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Considerazione di una prassi anteriore – Esclusione [Art. 107, § 3, c), TFUE] (v. punti 127, 139)

15.                     Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Considerazione della situazione esistente al momento dell’adozione della misura (Art. 107, § 3, TFUE) (v. punti 135, 136, 138, 140)

16.                     Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Compatibilità dell’aiuto con il mercato interno – Onere della prova a carico dell’erogatore e del potenziale beneficiario dell’aiuto (Art. 4, § 3, TUE; art. 107, § 3, TFUE) (v. punto 143)

17.                     Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Misura recante modifica di un regime di aiuti esistenti – Qualificazione del regime come aiuto nuovo [Art. 108, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, c); regolamento della Commissione n. 794/2004, art. 4, § 1] (v. punti 155‑159)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2014/489/UE della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha) (GU L 217, pag. 52).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Abertis Telecom, SA e la Retevisión I, SA sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla SES Astra.