ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
20 novembre 2012
Causa T‑491/11 P
Luigi Marcuccio
contro
Commissione europea
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Durata della procedura diretta al riconoscimento di un’invalidità permanente parziale – Danno asseritamente subìto dal ricorrente – Rimborso delle spese che avrebbero potuto essere evitate – Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente infondato in diritto – Articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica»
Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 30 giugno 2011, Marcuccio/Commissione, F‑14/10.
Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente ricorso.
Massime
1. Funzionari – Decisione lesiva – Obbligo di motivazione – Portata – Difetto di motivazione – Regolarizzazione in sede di risposta al reclamo
(Statuto dei funzionari, art. 25)
2. Diritto dell’Unione – Principi – Diritti della difesa – Principio del contraddittorio – Osservanza nel contesto di un procedimento giurisdizionale – Portata
3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro la decisione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese – Irricevibilità in caso di rigetto di tutti gli altri motivi
(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 2)
1. V. il testo della decisione.
(v. punto 24)
Riferimento:
Tribunale 18 settembre 2003, Lebedef e altri/Commissione, T‑221/02, Racc FP pagg. I‑A‑211 e II‑1037, punto 62
2. V. il testo della decisione.
(v. punto 32)
Riferimento:
Corte 17 dicembre 2009, Riesame M/EMEA, C‑197/09 RX‑II, Racc. pag. I‑12033, punti da 39 a 42
3. V. il testo della decisione.
(v. punto 40)
Riferimento:
Tribunale 18 ottobre 2010, Marcuccio/Commissione, T‑515/09 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 59