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Ricorso proposto il 30 settembre 2009 - SPAR / UAMI - SPA Group Europe (SPA GROUP)

(Causa T-378/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SPAR Handelsgesellschaft mbH (Schenefeld, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Kaase e J.-C. Plate)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: SPA Group Europe Ltd & Co. KG (Norimberga, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 luglio 2009, procedimento R 123/2008-1, perché contrastante con l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 1;

Condannare il convenuto alla spese, incluse le spese relative ai procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione ed alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: SPA Group Europe Ltd. & Co. KG

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "SPA GROUP" per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 41 e 44 (domanda n. 4 038 171)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo tedesco "SPAR" per prodotti e servizi delle classi 1-36 e 38-41 (n. 30 108 039.9) e marchio figurativo tedesco "SPAR" per servizi delle classi 35, 36 e 39 (n. 30 404 087.8)

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).