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Ricorso proposto il 29 settembre 2009 - Mövenpick-Holding / UAMI (PASSIONATELY SWISS)

(Causa T-377/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mövenpick - Holding AG (rappresentante: avv. M. Taxhet)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 23 luglio 2009 e pubblicare la domanda di registrazione del marchio PASSIONATELY SWISS (domanda di registrazione n. 6 701 031);

in subordine, dichiarare che l'art. 7, n. 1, lett. b) e c), e n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 non osta alla registrazione del marchio, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 23 luglio 2009 e rinviare la causa alla commissione di ricorso;

in subordine, modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 23 luglio 2009 e pubblicare il marchio PASSIONATELY SWISS (domanda di registrazione n. 6 701 031) unitamente alle dichiarazioni della ricorrente di impegnarsi a non invocare diritti esclusivi sull'elemento SWISS del marchio summenzionato;

in subordine, dichiarare che l'art. 7, n. 1, lett. b) e c), e n. 2, del regolamento n. 40/94 non osta alla registrazione del marchio unitamente alla dichiarazione della ricorrente di impegnarsi a non invocare diritti esclusivi sull'elemento SWISS del marchio summenzionato, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 23 luglio 2009 e rinviare la causa alla commissione di ricorso;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "PASSIONATELY SWISS", per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 41, 43 e 44 (domanda di registrazione n. 6 701 031).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 207/2009 1.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).