Language of document : ECLI:EU:T:2013:419





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 settembre 2013 – Besselink / Consiglio

(causa T‑331/11)

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare l’accordo di adesione dell’Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali – Accesso parziale – Obbligo di motivazione – Domanda di misure di organizzazione del procedimento o di istruzione – Irricevibilità»

1.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Oggetto – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interpretazione e applicazione restrittive (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, 4° e 11° considerando e artt. 1 e 4) (v. punti 28‑31)

2.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), 3° trattino] (v. punti 32‑34, 51, 88)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 38, 39)

4.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Eccezioni obbligatorie – Previo bilanciamento degli interessi in gioco – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1) (v. punto 44)

5.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Perseguimento di un interesse personale da parte del richiedente – Irrilevanza ai fini del diritto di accesso (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 2, §1) (v. punto 46)

6.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4) (v. punti 50, 96, 98‑100, 106)

7.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Relazioni internazionali – Portata – Direttive di negoziato per l’adesione dell’Unione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Inclusione – Eccezione – Direttive che hanno formato oggetto di una comunicazione ai partner dei negoziati [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), 3° trattino] (v. punti 56, 58, 70‑72, 78)

8.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al principio di accesso ai documenti – Obbligo di concedere un accesso parziale ai dati non coperti dalle eccezioni – Rispetto del principio di proporzionalità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 6) (v. punti 83, 84)

9.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4) (v. punto 103)

10.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Indicazione dei provvedimenti da adottare in conseguenza dell’annullamento – Incompetenza del giudice dell’Unione (Art. 266 TFUE) (v. punti 109, 110)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Consiglio del 1° aprile 2011 che nega l’accesso integrale al documento n. 9689/10, contenente un progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare l’accordo di adesione dell’Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

Dispositivo

1)

La decisione del Consiglio del 1° aprile 2011, che nega l’accesso integrale al documento n. 9689/10, è annullata nella parte in cui nega l’accesso alla direttiva di negoziato n. 5 e alle parti non divulgate del documento richiesto, che richiamano i principi fissati dal Trattato UE intesi a presiedere ai negoziati diretti all’adesione dell’Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, oppure che espongono soltanto le questioni da affrontarsi nel corso dei negoziati.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.