Language of document : ECLI:EU:T:2012:626

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

27 novembre 2012 (*)

«Ricorso di annullamento – Decisioni indirizzate ad uno Stato membro allo scopo di correggere una situazione di disavanzo eccessivo – Assenza di effetti diretti – Irricevibilità»

Nella causa T‑541/10,

Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), con sede in Atene (Grecia),

Spyridon Papaspyros, residente in Atene,

Ilias Iliopoulos, residente in Atene,

rappresentati da M.-M. Tsipra, avvocato,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da T. Middleton, A. De Gregorio Merino e E. Chatziioakeimidou, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata da B. Smulders, J.‑P. Keppenne e M. Konstantinidis, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2010/320/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 145, pag. 6, e – rettifica – GU 2011, L 209, pag. 63), nonché della decisione 2010/486/UE del Consiglio, del 7 settembre 2010, che modifica la decisione 2010/320 (GU L 241, pag. 12),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dai sigg. J. Azizi (relatore), presidente, S. Frimodt Nielsen e dalla sig.ra M. Kancheva, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Contesto normativo 

 Trattato UE

1        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, TUE:

«L’Unione istituisce un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’euro».

 Trattato FUE

2        Ai sensi dell’articolo 119 TFUE:

«1. Ai fini enunciati all’articolo 3 del Trattato sull’Unione europea l’azione degli Stati membri e della Comunità comprende, alle condizioni previste dai Trattati, l’adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

2. Parallelamente, alle condizioni e secondo le procedure previste dai trattati, questa azione comprende una moneta unica, l’euro, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l’obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nell’Unione conformemente al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

3. Queste azioni degli Stati membri e dell’Unione implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile».

3        L’articolo 126 TFUE istituisce la procedura per disavanzo eccessivo il cui obiettivo è quello di incitare e, se occorre, costringere lo Stato membro interessato a ridurre il disavanzo pubblico eventualmente constatato. Le parti rilevanti di tale articolo sono redatte come segue:

«1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

2. La Commissione sorveglia l’evoluzione della situazione di bilancio e dell’entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:

a)      se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che:

–        il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento,

–        oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;

b)      se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.

I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati.

(…)

6. Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.

7. Se, ai sensi del paragrafo 6, decide che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto del paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.

8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.

9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest’ultimo può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.

In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.

(…)

11. Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di intensificare una o più delle seguenti misure:

–        chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell’emissione di obbligazioni o altri titoli;

–        invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione;

–        richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso l’Unione, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto;

–        infliggere ammende di entità adeguata.

Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate.

12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 e 11 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.

13. Nell’adottare le decisioni o raccomandazioni di cui ai paragrafi 8, 9, 11 e 12, il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione.

(…)».

4        L’ articolo 136, paragrafo 1, TFUE dispone quanto segue:

«1. Per contribuire al buon funzionamento dell’unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati, il Consiglio adotta (…) misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l’euro, al fine di:

a)      rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;

b)      elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l’insieme dell’Unione, e garantirne la sorveglianza».

5        A norma dell’articolo 1 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato ai Trattati:

«I valori di riferimento di cui all’articolo 126, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono:

–        il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato,

–        il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato».

 Patto di stabilità e crescita

6        In occasione della riunione ad Amsterdam (Paesi Bassi) il 17 giugno 1997, il Consiglio europeo ha definito il contesto normativo per il coordinamento delle politiche di bilancio nazionali degli Stati membri che partecipano all’Unione economica e monetaria. Tale contesto ha assunto la forma di un patto di stabilità e crescita fondato sull’obiettivo di finanze pubbliche in equilibrio quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa e sostenibile che promuova la creazione di posti di lavoro [v. risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997, relativa al patto di stabilità e crescita (GU C 236, pag. 1)].

7        Il patto di stabilità e crescita è costituito dai tre testi successivi: in primo luogo, la risoluzione citata al punto 6 supra, in secondo luogo, il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209, pag. 1), e, in terzo luogo, il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209, pag. 6).

8        L’articolo 3 del regolamento n. 1466/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 1055/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005 (GU L 174, pag. 1), prescrive l’obbligo, per gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica, di presentare periodicamente al Consiglio dell’Unione europea ed alla Commissione delle Comunità europee un programma di stabilità contenente informazioni sulle loro politiche economiche.

9        L’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1466/97, come modificato dal regolamento n. 1055/2005, precisa che il programma di stabilità fornisce:

«[U]na valutazione quantitativa dettagliata dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati e/o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un’analisi dettagliata del rapporto costi/benefici delle principali riforme strutturali che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita».

10      L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1467/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005 (GU L 174, pag. 5), recita come segue:

«La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell’articolo [126], paragrafo 7, [TFUE] dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo, che dovrebbe essere completata nell’anno successivo alla constatazione del disavanzo eccessivo, salvo sussistano circostanze particolari. Nella raccomandazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro interessato realizzi ogni anno un miglioramento minimo, pari ad almeno lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nella raccomandazione».

11      L’articolo 5 del regolamento n. 1467/97, come modificato dal regolamento n. 1056/2005, dispone quanto segue:

«1. L’eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell’articolo [126], paragrafo 9, [TFUE], è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio che constata, in conformità dell’articolo [126], paragrafo 8[, TFUE], che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell’intimazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro interessato realizzi ogni anno un miglioramento minimo, pari ad almeno lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nell’intimazione.

2. Se è stato dato seguito effettivo all’intimazione di cui all’articolo [126], paragrafo 9, [TFUE] e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l’adozione di tale intimazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare l’intimazione riveduta di cui all’articolo [126], paragrafo 9, [TFUE]. Tale intimazione riveduta, che tiene conto dei fattori significativi di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nella intimazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche».

 Fatti all’origine della controversia

 Crisi del debito greco e meccanismo intergovernativo di assistenza finanziaria alla Repubblica ellenica

12      Il 21 ottobre 2009 la Repubblica ellenica ha notificato ad Eurostat (Ufficio statistico dell’Unione europea) dati statistici che rivedevano il suo disavanzo pubblico per il 2008, che passava dal 5,0% del prodotto interno lordo (PIL) (importo notificato dalla Repubblica ellenica nell’aprile 2009) al 7,7% del PIL. Al contempo le autorità greche hanno rivisto il coefficiente del disavanzo del paese previsto per il 2009, facendolo passare dal 3,7% del PIL (importo notificato nella primavera 2009) al 12,5% del PIL.

13      Tale revisione dei dati economici ha suscitato dubbi sui mercati quanto alla solvibilità del paese, precipitando la crisi del suo debito pubblico. Durante i primi mesi dell’anno 2010, il comportamento degli investitori sul mercato ha dato luogo all’aumento dei tassi di interesse delle obbligazioni greche. Alla fine dell’aprile 2010, un’agenzia di notazione di credito ha abbassato la notazione delle obbligazioni greche da BBB- a quella di BB+, categoria considerata dai mercati come debito ad alto rischio.

14      Tenuto conto del fatto che la crisi del debito greco minacciava di produrre effetti in altri Stati membri della zona euro e ne metteva in pericolo la stabilità nel suo insieme, i capi di Stato o di governo della zona euro, in occasione del vertice del Consiglio europeo del 25 marzo 2010, si sono accordati sull’istituzione di un meccanismo intergovernativo di assistenza alla Repubblica ellenica consistente in prestiti bilaterali coordinati a tassi di interesse non agevolati, cioè senza alcun elemento di sovvenzione. L’esborso dei prestiti sarebbe stato subordinato a solide condizioni e la sua attivazione avrebbe dovuto aver luogo in seguito ad una domanda della Repubblica ellenica. Il meccanismo di assistenza avrebbe compreso anche una partecipazione sostanziale del Fondo monetario internazionale (FMI).

15      Il summenzionato meccanismo intergovernativo si fonda su due strumenti: da una parte, un «intercreditor agreement» (convenzione tra creditori) di cui gli Stati fornitori dell’aiuto sono parti contraenti e che contiene le regole essenziali di coordinamento tra i prestatori per l’erogazione di prestiti e, dall’altra, un «loan facility agreement» (convenzione di prestito) tra gli Stati membri della zona euro fornitori dell’aiuto (nonché un ente finanziario pubblico tedesco, agente sotto le istruzioni e la garanzia della Repubblica federale di Germania), e la Repubblica ellenica nonché la banca centrale greca.

16      Il 23 aprile 2010, la Repubblica ellenica ha chiesto l’attivazione del summenzionato meccanismo intergovernativo di assistenza.

17      Il 2 maggio 2010, in applicazione del summenzionato meccanismo di assistenza, gli Stati membri della zona euro hanno dato il loro accordo a fornire alla Repubblica ellenica EUR 80 miliardi nell’ambito di uno stanziamento finanziario di EUR 110 miliardi erogato in comune col FMI.

18      Il 3 maggio 2010 i rappresentanti della Repubblica ellenica e della Commissione – quest’ultima agente per conto degli Stati della zona euro – hanno sottoscritto un documento intitolato «Memorandum of Understanding», che descrive un programma di durata triennale, elaborato dal Ministero delle Finanze greco in collaborazione con la Commissione, la Banca centrale europea ed il FMI, avente per obiettivo il miglioramento delle finanze pubbliche greche ed il ripristino della fiducia dei mercati rispetto alla situazione delle stesse finanze pubbliche e dell’economia greca in generale. Il «Memorandum of Understanding» è costituito da tre memorandum specifici: un «Memorandum of Economic and Financial Policies», un «Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality» e un «Technical Memorandum of Understanding».

19      L’8 maggio 2010 la convenzione tra creditori e la convenzione di prestito summenzionate (v. punto 15 supra) sono state firmate.

 Procedura per disavanzo eccessivo nei confronti della Repubblica ellenica

 Procedura anteriore all’adozione degli atti impugnati

20      Il 27 aprile 2009 il Consiglio ha deciso, a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, CE (divenuto articolo 126, paragrafo 6, TFUE), che in Grecia esisteva una situazione di disavanzo eccessivo ed ha formulato raccomandazioni alla Repubblica ellenica invitandola a correggere tale disavanzo per il 2010 al più tardi, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 7, CE (divenuto articolo 126, paragrafo 6, TFUE) e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1467/97. Il Consiglio ha inoltre fissato il 27 ottobre 2009 come termine entro il quale la Repubblica ellenica doveva darvi seguito effettivo.

21      Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha constatato, conformemente all’articolo 126, paragrafo 8, TFUE, che la Repubblica ellenica non aveva dato alcun seguito effettivo in risposta alle raccomandazioni del 27 aprile 2009.

22      Il 16 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato, sul fondamento dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE e dell’articolo 136 TFUE, la decisione 2010/182/UE che intima alla Grecia di adottare le misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 83, pag. 13).

23      L’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2010/182 prevede che la Repubblica ellenica ponga fine alla presente situazione di disavanzo eccessivo il più rapidamente possibile e al più tardi entro il 2012.

24      L’articolo 2 della decisione 2010/182 prevede un certo numero di misure di risanamento del bilancio che la Repubblica ellenica avrebbe dovuto adottare per porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo, in particolare quelle definite nel programma di stabilità presentato dallo Stato in questione (v. punti 8 e 9 supra).

25      L’articolo 5 della decisione 2010/182 fissa il 15 maggio 2010 quale termine affinché la Repubblica ellenica dia seguito effettivo alla decisione.

 Atti impugnati

–       Decisione 2010/320/UE

26      Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 145, pag. 6, e – rettifica – GU 2011, L 209, pag. 63) (in prosieguo: l’«atto di base»).

27      L’atto di base ha, quali fondamenti normativi, l’articolo 126, paragrafo 9, TFUE e l’articolo 136 TFUE.

28      Ai punti 4 e 5 del preambolo dell’atto di base, si chiarisce in sostanza che si sono verificati in Grecia eventi economici sfavorevoli ed imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche, di modo che era giustificato modificare il contenuto dell’intimazione iniziale effettuata il 16 febbraio 2010 con la decisione 2010/182, e adottare un’intimazione riveduta ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE e dell’articolo 136 TFUE.

29      Il punto 8 del preambolo dell’atto di base fa riferimento al meccanismo intergovernativo di assistenza finanziaria, concessa alla Repubblica ellenica, nei seguenti termini:

«Il gravissimo deterioramento della situazione finanziaria del governo greco ha indotto gli Stati membri della zona euro a decidere di fornire un sostegno alla stabilità della Grecia al fine di proteggere la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso, in combinazione con l’assistenza multilaterale fornita dal Fondo monetario internazionale. Il sostegno fornito dagli Stati membri della zona euro assumerà la forma di un accentramento dei prestiti bilaterali, coordinato dalla Commissione. I prestatori hanno deciso di subordinare il loro sostegno al rispetto della presente decisione da parte della Grecia. In particolare, la Grecia deve attuare le misure specificate nella presente decisione e secondo il calendario in essa contenuto».

30      L’articolo 1 dell’atto di base rinvia la scadenza per l’aggiustamento del disavanzo eccessivo in Grecia al 2014 (invece del 2012, come era stato fissato nella decisione 2010/182).

31      L’articolo 2 dell’atto di base prevede l’adozione da parte della Repubblica ellenica, conformemente al calendario indicato nel medesimo articolo, di un certo numero di misure di risanamento del bilancio, dirette a ridurre drasticamente le spese pubbliche e ad aumentare le entrate dello Stato, di misure che perseguono il rafforzamento della sorveglianza e della disciplina di bilancio e di misure di natura strutturale dirette segnatamente a migliorare la competitività dell’economia greca in generale.

32      Le misure contenute nell’articolo 2 dell’atto di base riguardano una molteplicità di settori, cioè, in particolare, la politica fiscale, il sistema pensionistico e le pensioni, l’organizzazione della pubblica amministrazione ed il sistema bancario.

33      L’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di base prevede l’obbligo per la Repubblica ellenica di presentare al Consiglio ed alla Commissione una relazione trimestrale che illustra le misure prese per conformarsi all’atto di base.

34      A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), dell’atto di base, nella relazione summenzionata devono figurare informazioni dettagliate su, da un lato, le misure concrete attuate alla data della relazione dalla Repubblica ellenica per conformarsi all’atto di base, incluso il relativo impatto di bilancio in cifre e, dall’altro, le misure concrete programmate dalla Repubblica ellenica per conformarsi all’atto di base la cui attuazione è prevista dopo la data della relazione, il relativo calendario d’attuazione e una stima del relativo impatto di bilancio.

35      Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, dell’atto di base, la Commissione e il Consiglio valutano le relazioni al fine di accertare se la Grecia si sia conformata alla presente decisione. Nell’ambito di tali valutazioni la Commissione può indicare le misure necessarie per conformarsi al percorso di aggiustamento stabilito dalla presente decisione per la correzione del disavanzo eccessivo.

36      L’articolo 5 dell’atto di base prevede che gli effetti di quest’ultimo decorrano dal giorno della notifica.

37      Ai sensi dell’articolo 6 dell’atto di base, la Repubblica ellenica è destinataria di quest’ultimo.

–       Decisione 2010/486/UE

38      Il 7 settembre 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 2010/486/UE che modifica l’atto di base (GU L 241, pag. 12) (in prosieguo, presi congiuntamente: gli «atti impugnati»). Anche la decisione 2010/486 ha per fondamenti normativi l’articolo 126, paragrafo 9, TFUE e l’articolo 136 TFUE ed è indirizzata alla Repubblica ellenica.

39      Risulta dai punti 5‑8 della decisione 2010/486 che, dopo l’adozione dell’atto di base, è stato necessario rivedere talune tra le previsioni economiche sulla base delle quali l’atto stesso era stato adottato. È apparso quindi opportuno rivedere l’atto di base sotto vari profili, mantenendo invariato il termine per la cessazione del disavanzo eccessivo ivi stabilito.

40      La decisione 2010/486 abroga talune misure previste nell’atto di base, ne aggiunge altre e modifica, precisa o aggiusta il testo di talune tra le misure ivi previste.

41      A norma dell’articolo 2, gli effetti della decisione 2010/486 decorrono dal giorno della notifica.

 Procedimento e conclusioni delle parti

42      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 novembre 2010, l’Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) nonché i sigg. M. Spyridon Papaspyros e Ilias Iliopoulos, ricorrenti, hanno proposto il presente ricorso.

43      Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 marzo 2011, il Consiglio ha sollevato un’eccezione di irricevibilità sul fondamento dell’articolo 114 del regolamento di procedura del Tribunale.

44      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 marzo 2011, la Commissione ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del Consiglio. La domanda è stata accolta dall’ordinanza del 27 giugno 2011 del presidente della Prima Sezione del Tribunale.

45      Il 29 aprile 2011 i ricorrenti hanno depositato nella cancelleria del Tribunale osservazioni sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio.

46      L’8 settembre 2011 la Commissione ha depositato nella cancelleria del Tribunale una memoria d’intervento.

47      Il 27 ottobre 2011 i ricorrenti hanno depositato nella cancelleria del Tribunale osservazioni sulla memoria d’intervento della Commissione.

48      Nel ricorso i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

–        annullare gli atti impugnati;

–        condannare il Consiglio alle spese.

49      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso come manifestamente irricevibile per quanto riguarda gli atti impugnati;

–        in subordine, respingere il ricorso come manifestamente irricevibile per quanto concerne l’atto di base;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

50      La Commissione chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile.

51      I ricorrenti chiedono, nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, che il Tribunale voglia respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio e condannare quest’ultimo alle spese.

 In diritto

52      A norma dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura, su richiesta di una parte, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Se il Tribunale dichiara la domanda ricevibile, il procedimento prosegue in forma orale, salvo contraria decisione del Tribunale.

53      Nella specie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dall’esame degli atti del fascicolo per statuire sulla domanda presentata dalla convenuta senza aprire la fase orale.

54      Risulta dal fascicolo che il primo dei ricorrenti, l’ADEDY, costituisce una confederazione sindacale greca comprendente quali membri le federazioni sindacali dei lavoratori occupati nel settore pubblico, dalle persone giuridiche di diritto pubblico e dagli enti territoriali, i quali sono legati a tali enti da rapporti di lavoro di diritto pubblico e di diritto privato. Secondo i ricorrenti, l’ADEDY comprende insomma in quanto membri tutti i funzionari e gli impiegati delle persone giuridiche di diritto pubblico e rappresenta i loro interessi.

55      Il secondo ed il terzo dei ricorrenti sono dipendenti pubblici e, rispettivamente, presidente e segretario generale dell’ADEDY. Essi propongono il presente ricorso a titolo personale e per conto dell’ADEDY.

56      Nel ricorso i ricorrenti censurano gli atti impugnati poiché contengono un certo numero di disposizioni che riguardano gli interessi finanziari e le condizioni di lavoro dei dipendenti pubblici greci.

57      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, fa valere che il ricorso è irricevibile. Esso sostiene, in via principale, che il ricorso è irricevibile in ragione del difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e limita la sua argomentazione al punto se gli atti impugnati riguardino individualmente i ricorrenti, mentre la Commissione esamina la ricevibilità del ricorso anche relativamente al presupposto degli effetti diretti. In subordine il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, asserisce che il ricorso è irricevibile quanto all’atto di base a causa del fatto di essere stato introdotto tardivamente.

58      I ricorrenti sostengono di essere direttamente ed individualmente interessati dagli atti impugnati. Essi contestano peraltro la tesi difesa in subordine dal Consiglio e dalla Commissione riguardo all’irricevibilità del ricorso quanto all’atto di base in ragione della sua presentazione tardiva. Infine essi sostengono che, nell’ipotesi in cui il loro ricorso fosse dichiarato irricevibile, sarebbero privati del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

59      Occorre esaminare anzitutto la ricevibilità del ricorso concernente gli atti impugnati, in rapporto alla legittimazione ad agire dei ricorrenti.

 Sulla legittimazione ad agire dei ricorrenti

60      Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (…) un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, nonché contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».

61      Tale disposizione limita i ricorsi di annullamento proposti da una persona fisica o giuridica a tre categorie di atti, cioè, in primo luogo, gli atti di cui essa è il destinatario, in secondo luogo, gli atti che la riguardano direttamente ed individualmente e, in terzo luogo, gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano misure d’esecuzione.

62      Nel caso di specie è certo che i ricorrenti non sono i destinatari degli atti impugnati, ma sostengono di essere direttamente ed individualmente interessati da questi ultimi.

63      Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, si deve anzitutto valutare il criterio degli effetti diretti sui ricorrenti che è comune alla seconda ed alla terza categoria di atti presentati al punto 61 supra.

64      Conformemente ad una costante giurisprudenza, fondata sull’articolo 230, quarto comma, CE, la condizione secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione che costituisce oggetto del ricorso richiede che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (sentenze della Corte del 22 marzo 2007, Regione Siciliana/Commissione, C‑15/06 P, Racc. pag. I‑2591, punto 31; del 10 settembre 2009, Commissione/Ente per le Ville Vesuviane e Ente per le Ville Vesuviane/Commissione, C‑445/07 P e C‑455/07 P, Racc. pag. I‑7993, punto 45, e ordinanza della Corte del 15 settembre 2009, Município de Gondomar/Commissione, C‑501/08 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 25).

65      Nei limiti in cui, per quanto riguarda l’esame del presente ricorso, il presupposto degli effetti diretti posto dall’articolo 263, quarto comma, TFUE non sia stato modificato, occorre constatare che tale giurisprudenza è applicabile anche nel caso di specie.

66      Nel caso di specie si deve rilevare che, attraverso i motivi delle loro conclusioni, i ricorrenti chiedono di annullare l’integralità degli atti impugnati. Nondimeno essi individuano nel ricorso un certo numero di disposizioni che concernerebbero la situazione giuridica dei dipendenti pubblici ed arrecherebbero ad essi un pregiudizio, cioè, prima di tutto, all’ADEDY in quanto organizzazione sindacale che rappresenta l’insieme dei dipendenti pubblici e, in seguito, ai sigg. Papaspyros e Iliopoulos in quanto dipendenti pubblici essi stessi.

67      Così i ricorrenti precisano nel ricorso che il pregiudizio subìto consiste, da una parte, nella riduzione delle gratifiche e indennità in occasione dei periodi pasquale, estivo e natalizio prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), dell’atto di base e, dall’altra, nell’aumento dell’età pensionabile e nella riduzione delle pensioni che devono essere versate ai dipendenti pubblici attualmente in servizio risultante dalla trasformazione del sistema pensionistico di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dell’atto di base. I ricorrenti menzionano anche, come pregiudizio subìto, la degradazione del funzionamento dei servizi pubblici risultante della limitazione del rinnovo dei dipendenti pubblici che vanno in pensione prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), dell’atto di base, come modificato dalla decisione 2010/486.

68      Occorre quindi esaminare, anzitutto, gli effetti diretti sui ricorrenti delle tre disposizioni summenzionate, chiaramente individuate, che arrecherebbero a loro un pregiudizio e, in seguito, gli effetti diretti ad opera delle rimanenti disposizioni degli atti impugnati.

 Sugli effetti diretti sui ricorrenti dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), dell’atto di base, dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dell’atto di base e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), dell’atto di base, come modificato dalla decisione 2010/486

–       Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), dell’atto di base

69      L’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), dell’atto di base prevede quanto segue:

«1. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di giugno del 2010:

(…)

f)      la riduzione delle gratifiche e indennità versate ai funzionari pubblici in occasione dei periodi pasquale, estivo e natalizio allo scopo di economizzare 1 500 milioni di EUR nell’arco di un intero anno (1 100 milioni di EUR nel 2010) [.]»

70      Si deve rilevare che tale disposizione è vaga dato che non precisa i dettagli della riduzione prevista, la maniera in cui quest’ultima sarà attuata e le categorie di dipendenti pubblici che saranno interessate. Invece la disposizione in parola fissa un obiettivo chiaro da raggiungere attraverso la riduzione delle gratifiche e indennità versate ai dipendenti pubblici, cioè la realizzazione di un determinato ammontare annuo di economie. Pertanto tale disposizione non impedisce alla Repubblica ellenica, segnatamente, di escludere dal principio della riduzione delle gratifiche talune categorie di dipendenti pubblici, a condizione che sia raggiunto l’obiettivo delle economie da realizzare. Ne consegue che la disposizione di cui trattasi lascia alle autorità greche un margine di manovra al fine di precisare tutti i dettagli della riduzione delle gratifiche grazie a misure nazionali di applicazione e proprio queste misure, eventualmente, avranno un’incidenza diretta sulla situazione giuridica dei ricorrenti. Sarà infatti il contenuto di tali misure a determinare se, o in quale misura, alcuni tra i ricorrenti subiranno una riduzione di gratifiche. Questi ultimi potranno del pari proporre ricorso contro le suddette misure nazionali di applicazione dinanzi ai giudici nazionali.

71      A sostegno della loro asserzione secondo cui sono direttamente interessati dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), dell’atto di base, i ricorrenti invocano la giurisprudenza consolidata in base alla quale l’atto in questione incide direttamente sull’interessato qualora la possibilità per i destinatari di non dare seguito all’atto comunitario sia puramente teorica, in quanto la loro volontà di trarre conseguenze conformi a quest’ultimo sia fuori dubbio (sentenze della Corte del 17 gennaio 1985, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, 11/82, Racc. pag. 207, punti 8‑10, e del 5 maggio 1998, Dreyfus/Commissione, C‑386/96 P, Racc. pag. I‑2309, punto 44; sentenza del Tribunale del 15 settembre 1998, Oleifici Italiani e Fratelli Rubino/Commissione, T‑54/96, Racc. pag. II‑3377, punto 56). I ricorrenti fanno valere al riguardo, in sostanza, che la Repubblica ellenica non poteva non dare seguito agli atti impugnati nella misura in cui il rispetto di tali atti sarebbe il presupposto per la concessione del sostegno finanziario a tale Stato attraverso il meccanismo intergovernativo, come attesterebbe in particolare il punto 8 del preambolo dell’atto di base.

72      Siffatta argomentazione non può avere successo. Risulta infatti dalla stessa lettera dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), dell’atto di base che la disposizione in parola impone alla Repubblica ellenica l’obbligo di conseguire un obiettivo di bilancio, cioè di economizzare EUR 1 500 milioni all’anno (EUR 1 100 milioni nel 2010) grazie alla riduzione delle gratifiche versate ai dipendenti pubblici. Viceversa la disposizione stessa non determina né le modalità di tale riduzione né le categorie di dipendenti pubblici interessate da quest’ultima, elementi rimessi alla valutazione della Repubblica ellenica, come illustrato al punto 70 supra.

73      Ne consegue che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), dell’atto di base non è idoneo a produrre effetti diretti sulla situazione giuridica dei ricorrenti e che le autorità greche dispongono, nell’ambito della sua attuazione, di un importante potere discrezionale. Occorre quindi concludere che la disposizione in parola non incide direttamente sui ricorrenti ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

–       Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dell’atto di base

74      L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dell’atto di base prevede l’obbligo per la Repubblica ellenica di adottare entro la fine del settembre 2010 una legge di riforma del sistema pensionistico diretta ad assicurarne la sostenibilità a medio e lungo termine. La disposizione in parola definisce anche le grandi linee del contenuto della stessa legge. La suddetta disposizione prevede segnatamente che la legge dovrebbe fissare a 65 anni l’età legale di pensionamento, la fusione in tre fondi dei fondi pensionistici esistenti, l’abbassamento del massimale sulle pensioni, l’aumento graduale del periodo contributivo minimo per ottenere il trattamento pensionistico più elevato e l’introduzione di condizioni più rigide per l’ottenimento delle pensioni di invalidità. Vi si precisa infine che l’attuazione di tale legge dovrebbe portare il previsto incremento del rapporto spesa pensionistica/PIL al di sotto della media della zona euro nei decenni a venire e limitare l’incremento della spesa pubblica per le pensioni nel periodo 2010‑2060 a meno del 2,5% del PIL.

75      È necessario constatare che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dell’atto di base è stato soppresso dall’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2010/486. In assenza di qualsiasi asserzione dei ricorrenti secondo cui la disposizione soppressa avrebbe prodotto effetti giuridici pregiudizievoli nei loro confronti specificamente nel corso del periodo di validità, cioè durante il periodo tra la data della notifica dell’atto di base alla Repubblica ellenica e la data della notifica della decisione 2010/486 alla Repubblica ellenica, occorre concludere che invano i ricorrenti invocano l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dell’atto di base al fine di dimostrare la loro legittimazione ad agire avverso il suddetto atto.

76      Comunque tale disposizione non riguardava direttamente i ricorrenti nel corso del periodo di validità. Risulta infatti dal tenore letterale della disposizione stessa che quest’ultima necessitava l’adozione di una legge nazionale ai fini della sua attuazione. Essa fissava l’obiettivo da raggiungere attraverso la legge in parola, cioè la sostenibilità del sistema pensionistico greco, e definiva, in maniera generale, alcune delle misure che la suddetta legge avrebbe dovuto prevedere. Tenuto conto segnatamente della sua ampiezza, in quanto non riguardava unicamente i dipendenti pubblici, ma l’insieme dei lavoratori dei settori privato e pubblico che sarebbero andati in pensione, la disposizione di cui trattasi non era destinata a costituire una normativa, completa ed autosufficiente di per se stessa, del sistema pensionistico greco che non necessiterebbe misure di applicazione e la cui attuazione sarebbe di natura meramente automatica e derivante da questa sola disposizione. Ne consegue che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dell’atto di base lasciava alle autorità greche un potere discrezionale molto importante per definire il contenuto della legge che avrebbe dovuto attuarlo, a condizione che quest’ultima garantisse la sostenibilità a medio e lungo termine del sistema pensionistico greco. Sarebbe stata pertanto siffatta legge che, eventualmente, avrebbe inciso in maniera diretta sulla situazione giuridica dei ricorrenti. Ne deriva che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dell’atto di base non concerne direttamente i ricorrenti ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

–       Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), dell’atto di base, come modificato dalla decisione 2010/486

77      L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), dell’atto di base, come modificato dalla decisione 2010/486, prevede quanto segue:

«La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di settembre del 2010:

a)      (…) sostituzione limitata al 20% dei dipendenti pubblici che vanno in pensione (amministrazione centrale, enti locali, enti di previdenza sociale, imprese pubbliche, agenzie statali e altre istituzioni pubbliche) (…)».

78      L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), dell’atto di base, come modificato dalla decisione 2010/486, non concerne direttamente i ricorrenti, nei limiti in cui costituisce una misura generale di organizzazione e di gestione della pubblica amministrazione che non incide direttamente sulla loro situazione giuridica. Nella misura in cui la disposizione stessa provocasse una degradazione del funzionamento dei servizi pubblici e deteriorasse le condizioni di lavoro dei ricorrenti, si tratterebbe di una circostanza non riguardante la loro situazione giuridica, ma unicamente la loro situazione di fatto (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 21 maggio 2010, ICO Services/Parlamento e Consiglio, T‑441/08, non pubblicata nella Raccolta, punto 62 e la giurisprudenza citata).

79      Date le considerazioni precedenti, si deve concludere che nessuna delle tre disposizioni degli atti impugnati chiaramente individuate dai ricorrenti li riguarda direttamente ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

 Sugli effetti diretti sui ricorrenti delle rimanenti disposizioni degli atti impugnati

80      Per quanto concerne il presente ricorso, le rimanenti disposizioni degli atti impugnati prevedono l’adozione da parte della Repubblica ellenica di un certo numero di misure di risanamento del bilancio, di misure dirette al rafforzamento della sorveglianza e della disciplina di bilancio, nonché di misure di natura strutturale dirette in particolare a migliorare la competitività dell’economia greca in generale, giacché l’obiettivo finale è la riduzione dell’eccessivo disavanzo pubblico del paese.

81      Tra le rimanenti disposizioni, figurano disposizioni che concernono in generale i dipendenti pubblici e che i ricorrenti si sono limitati a citare nel ricorso senza chiarire specificamente in quale maniera queste ultime li riguarderebbero direttamente ed arrecherebbero pregiudizio ai dipendenti pubblici in generale.

82      A titolo indicativo il Tribunale rileva che i ricorrenti hanno citato l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’atto di base che prevede l’adozione da parte della Repubblica ellenica, entro la fine di giugno del 2010, di una legge che sopprima tutte le esenzioni e le disposizioni fiscali autonome vigenti nel sistema fiscale, compresi i redditi derivanti da indennità speciali versate ai dipendenti pubblici; l’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), dell’atto di base che prevede in sostanza l’adozione da parte della Repubblica ellenica, entro la fine di giugno del 2011, di una griglia salariale ridotta e unificata nel settore pubblico con retribuzioni che riflettono la produttività e le mansioni; l’articolo 2, paragrafo 3, lettera m), dell’atto di base, quale inserito dalla decisione 2010/486, che prevede l’adozione da parte della Repubblica ellenica, entro la fine di dicembre del 2010, di una legge che non consenta agli enti locali di registrare disavanzi almeno fino al 2014 e, infine, l’articolo 2, paragrafo 5, lettera e), dell’atto di base, quale inserito dalla decisione 2010/486, che prevede una revisione entro la fine di giugno 2011 da parte delle autorità greche del funzionamento dei regimi pensionistici pubblici complementari/ausiliari con l’obiettivo di stabilizzare la spesa e garantirne la neutralità a livello di bilancio.

83      Riguardo alle summenzionate disposizioni e, in generale, a tutte le rimanenti disposizioni degli atti impugnati, occorre effettuare due constatazioni.

84      In primo luogo, tutte le disposizioni in questione necessitano, data la loro ampiezza, misure nazionali di attuazione che specificheranno il loro contenuto. Nell’ambito di tale attuazione, le autorità greche dispongono di un importante potere discrezionale, a condizione che l’obiettivo finale di riduzione del disavanzo eccessivo sia rispettato. Saranno misure nazionali che, eventualmente, incideranno direttamente sulla situazione giuridica dei ricorrenti.

85      In secondo luogo, quanto alle eventuali conseguenze negative che le disposizioni in parola possono avere per i ricorrenti ed i dipendenti pubblici in generale quali membri dell’ADEDY, sul piano economico o delle condizioni di lavoro, occorre rilevare che queste ultime non riguardano la loro situazione giuridica, ma unicamente la loro situazione di fatto (v. punto 78 supra).

86      Conseguentemente, ed in assenza di argomenti più specifici da parte dei ricorrenti, è necessario concludere che le rimanenti disposizioni degli atti impugnati non le riguardano direttamente ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

87      Risulta da quanto precede che i ricorrenti non sono direttamente interessati dagli atti impugnati.

88      Si deve pertanto concludere che i ricorrenti non soddisfano una delle condizioni di ricevibilità poste dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, cioè quella relativa agli effetti diretti, che è comune ai ricorsi diretti contro la seconda e la terza categoria di atti considerati in tale disposizione (v. punto 61 supra), talché non è necessario esaminare la questione se i ricorrenti siano individualmente interessati dagli atti impugnati o se gli atti impugnati costituiscano atti regolamentari ai sensi della citata disposizione (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 15 giugno 2011, Ax/Consiglio, T‑259/10, non pubblicata nella Raccolta, punto 25).

 Sulla tutela giurisdizionale effettiva dei ricorrenti

89      Circa l’asserzione dei ricorrenti secondo cui, nell’ipotesi in cui il loro ricorso fosse dichiarato irricevibile, sarebbero privati del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, occorre rilevare che, come è stato constatato dalla giurisprudenza consolidata, mediante gli articoli 263 TFUE e 277 TFUE, da un lato, e l’articolo 267 TFUE, dall’altro, il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice dell’Unione. Nell’ambito di tale sistema, non potendo, a causa delle condizioni di ricevibilità di cui all’articolo 263 TFUE, impugnare direttamente atti dell’Unione come quelli di cui trattasi nella specie, le persone fisiche o giuridiche hanno la possibilità, in particolare, di far valere l’invalidità di tali atti dinanzi ai giudici nazionali e di indurre questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente l’invalidità, a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale (v., in tal senso, sentenze della Corte del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, C‑50/00 P, Racc. pag. I‑6677, punto 40; del 1º aprile 2004, Commissione/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, Racc. pag. I‑3425, punto 30, e del 23 aprile 2009, Sahlstedt e a./Commissione, C‑362/06 P, Racc. pag. I‑2903, punto 43).

90      Così, nel caso di specie, tenuto conto del fatto che gli atti impugnati necessitano misure di applicazione da parte della Repubblica ellenica, i ricorrenti hanno la possibilità di impugnare siffatte misure di applicazione dinanzi al giudice nazionale e, nel contesto di tale contenzioso, di far valere l’invalidità degli atti impugnati, inducendo così il giudice nazionale a rivolgere una questione pregiudiziale alla Corte.

91      Al fine di giustificare la loro tesi relativa alla privazione del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, i ricorrenti richiamano la lentezza dei procedimenti dinanzi ai giudici amministrativi greci e la circostanza che il rigetto del loro ricorso come irricevibile da parte del Tribunale conferirebbe una presunzione di legittimità agli atti impugnati.

92      Siffatti argomenti non possono avere successo.

93      Da una parte, discende dalla giurisprudenza che la ricevibilità di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario non può dipendere dall’esistenza o meno di un rimedio giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale che consenta l’esame della validità dell’atto di cui si chiede l’annullamento (v. ordinanza del Tribunale del 28 novembre 2005, EEB e a./Commissione, T‑94/04, Racc. pag. II‑4919, punto 63 e la giurisprudenza citata). A fortiori la ricevibilità del ricorso dinanzi al giudice dell’Unione non può dipendere dalla presunta lentezza dei procedimenti nazionali. Si deve peraltro ricordare in proposito che, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, incombe agli Stati membri stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.

94      Dall’altra, il rigetto del presente ricorso come irricevibile non crea alcun precedente nel merito per il giudice nazionale.

95      Deriva dalle precedenti considerazioni che l’asserzione dei ricorrenti secondo la quale l’eventuale rigetto del loro ricorso da parte del Tribunale come irricevibile lederebbe il loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva deve essere respinta.

96      Occorre infine disattendere la deduzione dei ricorrenti secondo la quale il ricorso deve essere esaminato nel merito in quanto i vizi degli atti impugnati sono talmente gravi da minare la fiducia dei cittadini nei confronti degli organi dell’Unione. Infatti il giudice dell’Unione non può porre in non cale le regole di ricevibilità del ricorso di annullamento dettate all’articolo 263 TFUE.

97      Alla luce di tutto quanto precede, occorre dichiarare irricevibile il presente ricorso. Di conseguenza non è necessario statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio in subordine e relativa alla tardiva introduzione del ricorso per quanto riguarda l’atto di base.

 Sulle spese

98      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. I ricorrenti, essendo rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dal Consiglio.

99      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, primo comma, del medesimo regolamento, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, la Commissione sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      L’Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), i sigg. Spyridon Papaspyros e Ilias Iliopoulos sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 27 novembre 2012

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       J. Azizi

Indice


Contesto normativo

Trattato UE

Trattato FUE

Patto di stabilità e crescita

Fatti all’origine della controversia

Crisi del debito greco e meccanismo intergovernativo di assistenza finanziaria alla Repubblica ellenica

Procedura per disavanzo eccessivo nei confronti della Repubblica ellenica

Procedura anteriore all’adozione degli atti impugnati

Atti impugnati

– Decisione 2010/320/UE

– Decisione 2010/486/UE

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sulla legittimazione ad agire dei ricorrenti

Sugli effetti diretti sui ricorrenti dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), dell’atto di base, dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dell’atto di base e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), dell’atto di base, come modificato dalla decisione 2010/486

– Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), dell’atto di base

– Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dell’atto di base

– Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), dell’atto di base, come modificato dalla decisione 2010/486

Sugli effetti diretti sui ricorrenti delle rimanenti disposizioni degli atti impugnati

Sulla tutela giurisdizionale effettiva dei ricorrenti

Sulle spese


* Lingua processuale: il greco.