Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 maggio 2012 —
Nordmilch / UAMI — Lactimilk (MILRAM)
(causa T‑546/10)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo MILRAM — Marchi nazionali denominativi e figurativo anteriori RAM — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza dei prodotti e dei segni — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 24, 27‑28, 43, 51‑52, 71, 78, 83)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 15 settembre 2010 (procedimenti riuniti R 1041/2009‑4 e R 1053/2009‑4), relativa ad un’opposizione tra la Lactimilk SA e la Nordmilch AG. |
Dispositivo
2) | | La Nordmilch AG è condannata alle spese. |