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Ricorso proposto il 24 novembre 2010 - Regno di Spagna / Commissione europea

(Causa T-540/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, Abogado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 2010, C (2010) 6154, recante riduzione del concorso finanziario del Fondo di coesione alle fasi di progetti

"Linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma). Sottotratto IX-A " (CCI N. 2001.ES.16.C.PT.005)

"Linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma). Sottotratto X-B (Avinyonet del Penedés-Sant Sadurní d'Anoia) " (CCI N. 2001.ES.16.C.PT.008)

"Linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma). Sottotratti XI-A y XI-B (Sant Sadurní d'Anoia-Gelida) " (CCI N. 2001.ES.16.C.PT.009) e

"Linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma). Sottotratto IX-C " (CCI N. 2001.ES.16.C.PT.010)

In subordine, annullamento parziale, nella parte in cui si riferisce alle correzioni applicate alle modifiche derivanti dal superamento dei limiti di rumorosità (sottotratto IX-A.), del cambiamento del PGOU dell'Ayuntamiento de Santa Oliva (Sottotratto IX-A) e delle differenze nelle condizioni geotecniche (sottotratti X-B, XI-A y XI-B y IX-C), con riduzione dell'importo della correzione a EUR 2.348.201,96.

In ogni caso, condanna della convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, la Commissione ha ridotto l'aiuto del Fondo di coesione inizialmente concesso nella fase dei progetti sopra menzionati, per asserite irregolarità nell'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.

Secondo il Regno di Spagna, occorre dichiarare la nullità della decisione sulla base di tre diversi motivi:

Violazione dell'art. H, n. 2, dell'allegato II al regolamento 1164/941, in quanto la Commissione ha emanato la decisione senza rispettare il termine di tre mesi a far data dall'udienza.

Violazione dell'art. 20, n. 2, lett. f), della direttiva 93/38 2, poiché la Commissione non ha correttamente applicato tale disposizione, atteso che l'aggiudicazione di prestazioni complementari costituisce un'operazione concettualmente distinta dalla modifica di un appalto in fase di esecuzione prevista dalla normativa spagnola sui pubblici appalti, sicché tale modifica non ricade nella sfera di applicazione della direttiva 93/38.

In subordine, violazione dell'art. 20, n. 2, lett. f), della menzionata direttiva 93/38 in quanto ricorrono tutti i requisiti che consentono alle autorità spagnole di aggiudicare, secondo la procedura negoziata senza pubblicità, i lavori aggiuntivi effettuati nelle quattro fasi del progetto su cui incide la correzione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 maggio 1994, n. 1164, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130, pag. 1).

2 - Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 82, pag. 40).