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Ricorso proposto il 22 novembre 2010 - ADEDY e a. / Consiglio dell'Unione europea

(Causa T-541/10)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) (Atene, Grecia), Sp. Papaspiros (Atene, Grecia) e Il. Iliopoulos (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. M. Tsipra)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Consiglio 7 settembre 2010, 2010/486/CE, "che modifica la decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo" (GU L 241 del 14 settembre 2010, pag. 12);

annullare la decisione del Consiglio 8 giugno 2010, 2010/320/CE, "indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo" (GU L 145 dell'11 giugno 2010, pag. 6);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione del Consiglio dell'Unione europea 7 settembre 2010, 2010/486/CE, "che modifica la decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo" (GU L 241 del 14 settembre 2010, pag. 12) e l'annullamento della decisione del Consiglio 8 giugno 2010, 2010/320/CE, "indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo" (GU L 145 dell'11 giugno 2010, pag. 6).

A sostegno dei loro argomenti i ricorrenti deducono i seguenti motivi:

In primo luogo, i ricorrenti sostengono che le decisioni impugnate sono state adottate eccedendo le competenze attribuite dai Trattati alla Commissione europea e al Consiglio. In particolare, gli artt. 4 e 5 dei Trattati sanciscono i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Inoltre, l'art. 5, n. 2, dei Trattati, prevede espressamente che qualsiasi competenza non attribuita dagli Stati membri all'Unione appartiene agli Stati membri. Ai sensi degli artt. 126 e ss. dei Trattati, le misure che possono essere adottate dal Consiglio nell'ambito della procedura per disavanzo eccessivo e che possono essere contenute nelle sue decisioni, non possono essere specificamente, espressamente e rigorosamente previste laddove tale potere non sia attribuito dai Trattati al Consiglio.

In secondo luogo, i ricorrenti sottolineano che le decisioni impugnate sono state adottate in violazione delle competenze attribuite dai Trattati alla Commissione europea e al Consiglio e che sono, quanto al loro contenuto, contrarie ad esse. In particolare, le decisioni impugnate indicano come fondamento giuridico della loro adozione gli artt. 126, n. 9, e 136 del Trattato. Tuttavia, gli atti impugnati sono stati adottati eccedendo le competenze attribuite da tali articoli alla Commissione europea e al Consiglio, semplicemente come una misura di applicazione di un accordo bilaterale tra i quindici Stati membri della zona Euro che avevano deciso la concessione dei prestiti bilaterali e la Grecia. Tuttavia, una competenza del Consiglio ad adottare un simile atto non è né riconosciuta né prevista dai Trattati.

In terzo luogo, i ricorrenti sottolineano che le decisioni impugnate, introducendo tagli agli stipendi e alle pensioni, violano diritti quesiti patrimoniali dei ricorrenti e perciò sono state adottate in violazione dell'art. 1 del primo protocollo aggiuntivo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo.

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