Language of document : ECLI:EU:T:2011:671





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 16 novembre 2011 – Groupe Gascogne / Commissione

(causa T‑72/06)

«Concorrenza – Intese – Mercato dei sacchi industriali in plastica – Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE – Imputabilità del comportamento illecito – Ammende – Limite massimo del 10% del fatturato – Proporzionalità»

1.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento di una decisione della Commissione che constata un’infrazione alle regole di concorrenza – Effetti nei confronti dei destinatari che non hanno proposto ricorso – Insussistenza (Artt. 81 CE, 230 CE e 249 CE) (v. punto 20)

2.                     Procedura – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa – Entrata in vigore del Trattato di Lisbona – Fatto nuovo che giustifica la proposizione tardiva di una censura vertente sulla violazione del principio della presunzione d’innocenza – Esclusione [Art. 6 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48; Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c), e 48, n. 2] (v. punti 27‑30)

3.                     Concorrenza – Regole comunitarie – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Oneri probatori della società che intende superare tale presunzione (Art. 81, n. 1, CE) (v. punti 66‑71, 92)

4.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Importo massimo – Calcolo – Fatturato rilevante – Fatturato cumulato dell’insieme di società costitutive dell’entità economica che agisce come impresa – Obbligo per la Commissione di dimostrare l’assenza di autonomia di ciascuna delle società controllate del gruppo – Insussistenza (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2) (v. punti 106‑115)

5.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Fissazione dell’ammenda in proporzione agli elementi di valutazione della gravità dell’infrazione (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 128, 130‑131)

Oggetto

Domanda di parziale annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 81 (CE) (caso COMP/F/38.354 – Sacchi industriali), riguardante un’intesa sul mercato dei sacchi industriali in plastica, nonché domanda di riforma di tale decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Groupe Gascogne SA è condannata alle spese.