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Ricorso presentato il 27 febbraio 2006 - Bayer CropScience e a. / Commissione

(Causa T-75/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Bayer CropScience AG (Monheim am Rhein, Germania), Makhteshim-Agan Holding BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Teko AE (Atene, Grecia) e Aragonesas Agro SA (Madrid, Spagna) [Rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

l'annullamento della decisione della Commissione 2 dicembre 2005, 2005/864/CE1, concernente la non iscrizione dell'endosulfan nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE2, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (conosciuta come "direttiva sui prodotti fitosanitari") prevede che gli Stati membri non possono autorizzare un prodotto a meno che esso non sia iscritto nell'allegato I della direttiva. I ricorrenti, che sono produttori di endosulfan, chiedono l'annullamento della decisione contestata, con cui è stata rifiutata l'inclusione dell'endosulfan in tale allegato.

A sostegno del loro ricorso, essi invocano, in primo luogo, talune asserite irregolarità nel procedimento; vale a dire: che la valutazione della decisione contestata è basata su criteri diversi da quelli specificati nella direttiva 91/414, è incompleta e fa un uso solo selettivo dei dati forniti dai ricorrenti; che nuovi orientamenti e criteri stabiliti dalla Commissione sono stati applicati retroattivamente, dopo la notifica e la fornitura dei dati dei ricorrenti; e che la Commissione si è rifiutata di consultarsi con le ricorrenti in relazione alla modifica dei criteri e della politica di valutazione.

I ricorrenti sostengono inoltre che, dal punto di vista della legge sostanziale, la decisione contestata viola gli artt. 95, n. 3, CE e 51, n. 1, della direttiva 91/414. Essi ritengono che la Commissione non abbia adempiuto all'obbligo ad essa incombente in virtù di tali disposizioni di determinare le sostanze attive e di includerle nell'allegato I alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali fatti salvi solo i requisiti elencati all'art. 5.

Essi invocano, inoltre, la violazione di taluni principi generali del diritto comunitario, in particolare: il principio di proporzionalità, il principio di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, il dovere di effettuare una valutazione diligente ed imparziale, il diritto ad un processo equo (diritti della difesa e diritto di essere sentito), il principio di eccellenza e indipendenza della consulenza scientifica, il principio della parità di trattamento, il principio secondo cui una legge speciale prevale sulle disposizioni più generali e infine il principio dell'"estoppel".

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1 - GU L 317, del 31.12.2005, pag. 25

2 - GU L 230, del 19.08.1991, pag. 1