Language of document : ECLI:EU:T:2008:317

Causa T‑75/06

Bayer CropScience AG e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Direttiva 91/414/CEE — Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva endosulfan — Ritiro delle autorizzazioni di immissione in commercio — Procedimento di valutazione — Termini — Diritti della difesa — Principio di proporzionalità»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricorso contro una decisione della Commissione concernente la non iscrizione di una sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414

(Artt. 230 CE e 233, primo comma, CE; direttiva del Consiglio 91/414, artt. 6 e 8, n. 2)

2.      Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414

(Direttiva del Consiglio 91/414, art. 8, n. 2, e allegato I)

3.      Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414

(Direttiva del Consiglio 91/414, art. 8, n. 2, e allegato I)

4.      Diritto comunitario — Principi — Diritti della difesa — Portata

5.      Agricoltura — Politica agricola comune — Potere discrezionale delle istituzioni comunitarie — Portata — Sindacato giurisdizionale — Limiti

6.      Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414

(Direttiva del Consiglio 91/414, art. 5, n. 1)

1.      Nell’ambito di un ricorso di annullamento di una decisione concernente la non iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414 e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza, l’impossibilità della Commissione di adottare una nuova decisione sul fondamento dell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in esecuzione di un’eventuale sentenza di annullamento, non influisce sull’interesse ad agire dei ricorrenti. Infatti, conformemente all’art. 233, primo comma, CE, la Commissione è tenuta a prendere i provvedimenti che comporta l’esecuzione di una sentenza di annullamento. A fronte di un siffatto annullamento, con gli effetti retroattivi ad esso connessi, la Commissione dovrebbe nuovamente emanare una decisione sulla base del fascicolo notificato, interessato dall’annullamento, e pronunciarsi, collocandosi alla data della notificazione. Il fatto che si sia verificato un qualsiasi cambiamento nella normativa alla base della decisione impugnata successivamente all’adozione di quest’ultima non è quindi rilevante per emettere un giudizio sull’opportunità per le ricorrenti di far valere le loro censure circa il procedimento condotto ed il risultato ottenuto sotto la disciplina vigente all’epoca dei fatti.

(v. punto 63)

2.      Come emerge dai ‘considerando’ quinto, sesto e nono della direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, questa mira all’eliminazione degli ostacoli agli scambi intracomunitari di detti prodotti, mantenendo nel contempo un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana ed animale. In tale ambito dev’essere riconosciuto alla Commissione un ampio potere discrezionale affinché questa possa perseguire efficacemente l’obiettivo assegnatole e in considerazione delle complesse valutazioni tecniche che essa deve effettuare. Il potere di concedere una proroga di termini è molto simile ad un potere discrezionale il quale dipende dalle circostanze della fattispecie.

L’esercizio di tale potere non è tuttavia sottratto al sindacato giurisdizionale. Infatti, nell’ambito di tale sindacato, il giudice comunitario deve verificare l’osservanza delle norme di procedura, l’esattezza materiale dei fatti considerati dalla Commissione, l’insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o l’insussistenza di sviamento di potere.

In particolare, quando una parte invoca un errore manifesto di valutazione commesso dall’istituzione competente, il giudice comunitario deve valutare se tale istituzione abbia esaminato, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie sui quali si fondano le conclusioni che ne vengono tratte.

(v. punti 81-84)

3.      Nell’ambito di una decisione concernente l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, di una sostanza di cui alla procedura prevista all’art. 8, n. 2, della suddetta direttiva, si impone la moratoria se, da un lato, non è impossibile derogare ai termini procedurali fissati dalla normativa in parola e, dall’altro, le parti che hanno notificato la sostanza attiva si sono trovate in una situazione di forza maggiore che ha impedito loro di osservare i termini procedurali, circostanza che potrebbe sussistere se l’impossibilità di osservare i suddetti termini sia stata dovuta, almeno in parte, al comportamento contraddittorio delle autorità competenti. Considerazioni politiche o pratiche non costituiscono un motivo sufficiente per rifiutare una proroga dei termini in un caso particolare, nell’ipotesi in cui una proroga siffatta sarebbe necessaria al fine di garantire un procedimento di valutazione corretto ed equo.

(v. punti 89, 91)

4.      Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e idoneo a sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario che dev’essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma disciplinante la procedura. Tale principio impone che i destinatari di decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista. Un’irregolarità può tuttavia condurre all’annullamento di una decisione solo in quanto sia tale da influire concretamente sui diritti della difesa e, di conseguenza, sul contenuto della decisione. Orbene, l’esistenza di un disaccordo nel merito circa le conseguenze da trarre da un determinato studio non costituisce una prova dell’assenza di possibilità di far conoscere il proprio punto di vista e non può essere definita una violazione dei diritti della difesa.

(v. punti 130-132, 203)

5.      Le istituzioni comunitarie dispongono, in materia di politica agricola comune, di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la definizione degli scopi perseguiti e la scelta degli opportuni strumenti d’azione. In tale contesto il sindacato del giudice comunitario relativamente al merito deve limitarsi a verificare se l’esercizio di siffatto potere discrezionale non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere, oppure se le istituzioni comunitarie non abbiano palesemente oltrepassato i limiti del loro potere discrezionale. Allorché un’autorità comunitaria è chiamata, nell’esercizio delle sue attribuzioni, a compiere valutazioni complesse, il potere discrezionale di cui gode si applica parimenti, in una determinata misura, alla constatazione degli elementi di fatto alla base della sua azione. Ne deriva, in un caso di specie nell’ambito del quale spetta alle istituzioni comunitarie procedere ad una valutazione scientifica dei rischi e stimare elementi fattuali di ordine scientifico e tecnico altamente complessi, che il controllo giurisdizionale relativo all’assolvimento di tale compito da parte delle istituzioni comunitarie dev’essere limitato. In tali circostanze il giudice comunitario non può, infatti, sostituire il suo apprezzamento degli elementi di fatto a quello delle istituzioni comunitarie, alle quali il Trattato ha conferito tale compito in via esclusiva. Egli deve invece limitarsi a verificare se l’esercizio da parte delle istituzioni comunitarie del loro potere discrezionale in tale ambito non sia inficiato da errore manifesto o da sviamento di potere, oppure se le istituzioni comunitarie non abbiano manifestamente oltrepassato i limiti del proprio potere discrezionale.

(v. punto 141)

6.      Nell’ambito del sindacato giurisdizionale sulle condizioni di attuazione del principio di proporzionalità, alla luce dell’ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione nell’adottare decisioni relative all’iscrizione di sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari, solo il carattere manifestamente sproporzionato di una misura, in relazione allo scopo che intende perseguire, può inficiarne la validità.

Orbene, poiché la direttiva 91/414 ha per obiettivo, da una parte, l’eliminazione degli ostacoli agli scambi intracomunitari di prodotti fitosanitari nonché il miglioramento della produzione vegetale e, dall’altra, la protezione della salute dell’uomo e degli animali nonché dell’ambiente, la decisione di non iscrizione di una sostanza nel suo allegato I non è sproporzionata, quando si fonda sulla mancanza di informazioni sufficienti che permettano di concludere per l’assenza di rischi, come quelli definiti all’art. 5, n. 1, della stessa direttiva. Infatti, da una parte, gli obiettivi di protezione della salute dell’uomo e degli animali nonché dell’ambiente ostano ad un rinvio della decisione di iscrizione o meno della sostanza attiva in parola nell’allegato I lasciato alla discrezione dei produttori di tale sostanza e, dall’altra, i suddetti produttori hanno comunque la possibilità di far riesaminare la sostanza attiva attraverso la procedura prevista all’art. 6, n. 2, della stessa direttiva.

(v. punti 224-225, 228)