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Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 - Trade-Stomil / Commissione

(Causa T-53/07)1

("Concorrenza - Intese - Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE - Partecipazione al cartello - Imputabilità del comportamento illecito - Ammende - Gravità e durata dell'infrazione - Circostanze attenuanti")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Trade-Stomil sp. z o.o. (Łódź, Polonia) (rappresentante: F. Carlin, barrister e E. Batchelor, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente X. Lewis e V. Bottka, poi V. Bottka e V. Di Bucci, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a ottenere l'annullamento, per quanto riguarda la Trade-Stomil sp. z o.o., della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C (2006) 5700 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 - Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione), o, in subordine, l'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflitta alla Trade Stomil

Dispositivo

La decisione della Commissione 29 novembre 2006, C (2006) 5700 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 - Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione) è annullata nella parte in cui riguarda la Trade-Stomil sp. z o.o.

La Commissione europea è condannata alle spese.

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1 - GU C 95 del 28.4.2007