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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Outokumpu OYJ e Outokumpu Copper Products OY contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 marzo 2004

(Causa T-122/04)

Lingua processuale: l'inglese

Il 29 marzo 2004, la Outokumpu OYJ e la Outokumpu Copper Products OY, con sede in Espoo (Finlandia), rappresentate dal sig. J. Ratliff, Barrister, e dai sigg. F. Distefano e J. Louostarinen, Lawyers, hanno proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

Annullare l'art. 2 della decisione della Commissione 16 dicembre 2003, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE (caso COMP/E-1/38.240-Industrial tubes) nella parte in cui impone un'ammenda di EUR 18 130 000 alle ricorrenti;

Ridurre l'ammenda così imposta alle ricorrenti nella decisione di cui sopra nell'ambito della competenza giurisdizionale riconosciuta a questo Tribunale ai sensi dell'art. 17 del regolamento del Consiglio n. 17/62 e dell'art. 230 del Trattato CE;

Condannare la Commissione alle spese di causa, comprese quelle sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro domanda, le ricorrenti deducono che la Commissione è incorsa in errore di diritto, laddove ha aumentato l'importo dell'ammenda a loro carico per recidiva, sulla base della decisione della Commissione 18 luglio 1990, relativa ai prodotti piatti di acciaio inossidabili laminati a freddo 1. Le ricorrenti deducono la violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 2, degli orientamenti del 1998 in materia di imposizione delle ammende 3, dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, e dell'obbligo di motivazione. Deducono altresì che la Commissione è incorsa in errore manifesto di valutazione.

Inoltre le ricorrenti deducono che la Commissione è incorsa in errore di diritto aumentando l'ammenda a fini dissuasivi. Secondo le ricorrenti, esse sono divenute di dimensioni maggiori delle altre società coinvolte, alla fine effettiva dell'infrazione o dopo di essa, e pertanto non avevano all'epoca le più ampie risorse o il maggiore potere economico che la Commissione afferma che le ricorrenti abbiano.

Le ricorrenti deducono altresì la violazione dei principi fondamentali che limitano il potere discrezionale della Commissione laddove ha considerato solo le cifre di affari all'atto della determinazione dell'effetto dissuasivo.

Infine le ricorrenti deducono che la Commissione è incorsa in errore di diritto prendendo in considerazione il prezzo pieno, comprensivo del prezzo per il metallo, e cioè, non solo il margine del produttore per il procedimento di conversione per la trasformazione del rame in rubi ad uso industriale, ma anche il sottostante fatturato per il rame, che non rientrava in alcun modo in un'illecita cooperazione.

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1 - Decisione della Commissione 18 luglio 1990, 90/417/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 65 del trattato CECA concernente l'accordo e le pratiche concordate, posti in essere dai produttori europei di prodotti piatti di acciaio inossidabili laminati a freddo (GU L 220, pag. 28).

2 - Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17/62: Primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU P 13 del 21.2.1962, pagg. 204-211).

3 - Comunicazione della Commissione - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA (GU C 9 del 14.1.1998 (pagg. 3-5).