Language of document : ECLI:EU:C:2023:672

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

14 settembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenze speciali – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Articolo 18, paragrafo 1 – Nozione di “altra parte del contratto” – Articolo 63 – Domicilio di una persona giuridica – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Scelta della legge applicabile – Articolo 3 – Libertà di scelta – Articolo 6 – Contratti conclusi da consumatori – Limiti – Contratto concluso con un consumatore e relativo a diritti di multiproprietà su alloggi turistici mediante un sistema di punti»

Nella causa C‑821/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Fuengirola (Tribunale di primo grado n. 2 di Fuengirola, Spagna), con decisione del 3 dicembre 2021, pervenuta in cancelleria il 24 dicembre 2021, nel procedimento

NM

contro

Club La Costa (UK) plc, sucursal en España,

CLC Resort Management Ltd,

Midmark 2 Ltd,

CLC Resort Development Ltd,

European Resorts & Hotels SL,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore) e J. Passer, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per NM, da P. Maciá García, abogada;

–        per la Midmark 2 Ltd, da M.-D. Gómez Dabic e J.M. Macías Castaño, abogados;

–        per la Club La Costa (UK) plc, sucursal en España, da J. Martínez-Echevarría Maldonado, abogado;

–        per il governo spagnolo, da A. Ballesteros Panizo, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da F. Castilla Contreras, S. Noë e W. Wils, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»), nonché dell’articolo 3 e dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma I»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra NM, da un lato, e le società Club La Costa (UK) plc, sucursal en España, CLC Resort Management Ltd, Midmark 2 Ltd, CLC Resort Development Ltd e European Resorts & Hotels SL, dall’altro, relativamente a una domanda diretta a ottenere la dichiarazione di nullità di un contratto di multiproprietà e la condanna al pagamento di una somma a titolo di restituzione.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Regolamento Bruxelles I bis

3        I considerando 15, 21 e 34 del regolamento Bruxelles I bis così recitano:

«(15)      È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(...)

(21)      Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due diversi Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (...)

(...)

(34)      È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione], il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1),] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della convenzione [suddetta] e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea».

4        L’articolo 7, punto 5, di detto regolamento è così redatto:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

5)      qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata».

5        L’articolo 17 del regolamento di cui trattasi dispone quanto segue:

«1.      Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

(...)

c)      in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

2.      Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio in quest’ultimo Stato membro.

(...)».

6        L’articolo 18, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell’altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore».

7        Ai sensi dell’articolo 19 del regolamento Bruxelles I bis:

«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

1)      posteriore al sorgere della controversia;

2)      che consenta al consumatore di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione; o

3)      che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, conferisca la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni».

8        L’articolo 24, punto 1, di tale regolamento così dispone:

«Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:

1)      in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

Tuttavia, in materia di contratti di locazione di immobili a uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché il conduttore sia una persona fisica e il locatore e il conduttore siano domiciliati nel medesimo Stato membro».

9        L’articolo 25, paragrafo 1, di detto regolamento stabilisce quanto segue:

«Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. (...)».

10      L’articolo 63 del medesimo regolamento è formulato nei termini seguenti:

«1.      Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:

a)      la sua sede statutaria;

b)      la sua amministrazione centrale; oppure

c)      il suo centro d’attività principale.

2.      Per quanto riguarda l’Irlanda, Cipro e il Regno Unito, per “sede statutaria” si intende il “registered office” o, se non esiste alcun “registered office”, il “place of incorporation” (luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la “formation” (costituzione).

(...)».

 Regolamento Roma I

11      Ai sensi dei considerando 6, 7, 23 e 27 del regolamento Roma I:

«(6)      Il corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito, onde favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze.

(7)      Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento [n. 44/2001] e con il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”) [(GU 2007, L 199, pag. 40)].

(...)

(23)      Per quanto riguarda i contratti conclusi da soggetti considerati deboli, è opportuno proteggere tali soggetti tramite regole di conflitto di leggi più favorevoli ai loro interessi di quanto non lo siano le norme generali.

(...)

(27)      È opportuno prevedere varie deroghe alla regola generale di conflitto di leggi per i contratti conclusi da consumatori. In virtù di una di tali deroghe, la norma generale non si dovrebbe applicare ai contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o l’affitto di un immobile, salvo che il contratto riguardi un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili ai sensi della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili [(GU 1994, L 280, pag. 83)]».

12      L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Campo d’applicazione materiale» stabilisce, al suo paragrafo 1, quanto segue:

«Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale.

Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative».

13      L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Carattere universale», così dispone:

«La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro».

14      L’articolo 3 del medesimo regolamento, intitolato «Libertà di scelta», prevede quanto segue:

«1.      Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.

2.      Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza per effetto di una scelta anteriore effettuata ai sensi del presente articolo o per effetto di altre disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non ne inficia la validità formale ai sensi dell’articolo 11 e non pregiudica i diritti dei terzi.

3.      Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l’applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente.

4.      Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti fa salva l’applicazione delle disposizioni di diritto comunitario, se del caso, come applicate nello Stato membro del foro, alle quali non è permesso derogare convenzionalmente.

5.      L’esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile sono disciplinate dagli articoli 10, 11 e 13».

15      Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento Roma I, intitolato «Legge applicabile in mancanza di scelta»:

«1.      In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue:

(...)

b)      il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;

c)      il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l’immobile è situato;

d)      in deroga alla lettera c), la locazione di un immobile conclus[a] per uso privato temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dalla legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese;

(...)

2.      Se il contratto non è coperto dal paragrafo 1 o se gli elementi del contratto sono contemplati da più di una delle lettere da a) ad h), del paragrafo 1, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale.

3.      Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese.

4.      Se la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi 1 o 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto».

16      L’articolo 6 di detto regolamento così recita:

«1.      Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale (“il consumatore”) con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale (“il professionista”) è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:

a)      svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o

b)      diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo;

e il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

2.      In deroga al paragrafo 1, le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del paragrafo 1 in conformità dell’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1.

3.      Se i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b) non sono soddisfatti, la legge applicabile a un contratto tra un consumatore e un professionista è determinata a norma degli articoli 3 e 4.

4.      I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contratti seguenti:

a)      ai contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente;

(...)

c)      ai contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile diversi dai contratti riguardanti un diritto di godimento a tempo parziale ai sensi della direttiva [94/47];

(...)».

17      L’articolo 9 di detto regolamento, intitolato «Norme di applicazione necessaria», è così formulato:

«1.      Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.

2.      Le disposizioni del presente regolamento non ostano all’applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.

3.      Può essere data efficacia anche alle norme di applicazione necessaria del paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illecito l’adempimento del contratto. Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve tenere conto della loro natura e della loro finalità nonché delle conseguenze derivanti dal fatto che siano applicate, o meno».

18      L’articolo 24 del medesimo regolamento, intitolato «Relazioni con la convenzione di Roma», prevede quanto segue:

«1.      Il presente regolamento sostituisce la [C]onvenzione di Roma negli Stati membri, salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e ai quali il presente regolamento non è applicabile a norma dell’articolo 299 [CE].

2.      Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce le disposizioni della [C]onvenzione di Roma, ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento».

19      L’articolo 28 del regolamento Roma I, intitolato «Applicazione nel tempo», così dispone:

«Il presente regolamento si applica ai contratti conclusi a decorrere dal 17 dicembre 2009».

 Direttiva 93/13/CEE

20      Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29):

«1.      Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

2.      Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l’applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione.

Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l’onere della prova.

3.      L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».

 Diritto spagnolo

21      La Ley 42/1998 sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias (legge 42/1998, relativa ai diritti di multiproprietà su immobili ad uso turistico e alle norme tributarie), del 15 dicembre 1998 (BOE n. 300, del 16 dicembre 1998, pag. 42076), è applicabile alla controversia di cui al procedimento principale.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

22      Il 6 ottobre 2018 NM, consumatore britannico residente nel Regno Unito, ha concluso, tramite la succursale in Spagna della Club La Costa (UK), società che ha sede nel Regno Unito (in prosieguo: la «Club La Costa»), un contratto relativo a diritti di multiproprietà su alloggi turistici (in prosieguo: il «contratto controverso»), il quale, secondo quanto affermato dal giudice del rinvio, non ha per oggetto né un diritto reale immobiliare né un diritto di locazione.

23      NM ha citato in giudizio detta società e altre società appartenenti al medesimo gruppo, alle quali era parimenti legato contrattualmente, ma che erano estranee a detto contratto.

24      Tutte le società convenute nel procedimento principale hanno sede nel Regno Unito, ad eccezione della European Resorts & Hotels, che ha sede in Spagna. Inoltre, il giudice del rinvio precisa che la Club La Costa dirige le sue attività commerciali o professionali non solo verso la Spagna, ma anche verso altri paesi, in particolare il Regno Unito.

25      Il contratto controverso contiene una clausola che prevede, in particolare, che esso rientra nella competenza esclusiva degli organi giurisdizionali dell’Inghilterra e del Galles e che è applicabile il diritto dell’Inghilterra e del Galles.

26      Il giudice del rinvio ritiene che l’interpretazione del diritto dell’Unione sia pertinente al fine di determinare, nell’ambito della controversia di cui è investito, vertente sulla validità o sulla nullità di tale contratto, se i giudici spagnoli siano competenti a conoscere di tale controversia e, in caso affermativo, il diritto alla luce del quale occorre valutare la validità o la nullità di detto contratto.

27      Orbene, per quanto riguarda contratti quali il contratto controverso, i giudici spagnoli adotterebbero approcci divergenti.

28      Il giudice del rinvio ritiene, da un lato, che la competenza esclusiva prevista all’articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis non possa trovare applicazione, dato che la configurazione specifica dell’oggetto del contratto controverso esclude la costituzione di un diritto reale immobiliare o l’esistenza di una locazione di un immobile e, dall’altro, che tale contratto deve essere qualificato come «contratto concluso da consumatori» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento. Esso ne deduce che è possibile applicare la norma sulla competenza prevista all’articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento, la quale offre al consumatore la possibilità di adire, oltre all’autorità giurisdizionale del luogo del suo domicilio, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata «l’altra parte del contratto».

29      A tale riguardo, nella giurisprudenza spagnola esistono altresì interpretazioni divergenti non solo relativamente alla nozione di «altra parte del contratto», ma anche relativamente alla determinazione del luogo del suo domicilio, conformemente all’articolo 62 del regolamento Bruxelles I bis, che rinvia alla legge nazionale dell’autorità giurisdizionale adita, o, se l’«altra parte del contratto» è una persona giuridica, conformemente all’articolo 63 di tale regolamento, che definisce il domicilio come il luogo in cui si trova la sede statutaria, l’amministrazione centrale oppure il centro d’attività principale di detta persona giuridica. Più specificamente, per quanto riguarda il Regno Unito, per «sede statutaria» occorre intendere il «registered office» o, in mancanza, il «place of incorporation» (luogo di acquisizione della personalità giuridica), o ancora, in mancanza, il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la «formation» (costituzione).

30      In base a una prima corrente giurisprudenziale, nonostante la scelta del foro competente che il consumatore può esercitare in forza dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, è impossibile riconoscergli il potere di ampliare tale scelta intentando un’azione contro un soggetto che non è parte del contratto dinanzi ad un foro a lui confacente. Di conseguenza, occorre escludere la competenza internazionale delle autorità giurisdizionali spagnole quando il consumatore non è domiciliato in Spagna e tutte le persone giuridiche convenute sono domiciliate nel Regno Unito. Lo stesso vale quando talune società sono domiciliate in Spagna, ma sono estranee al contratto di cui trattasi o quando detta azione riguarda società domiciliate in Spagna che hanno concluso contratti accessori a quello di cui si deduce la nullità.

31      Per contro, in base a una seconda corrente giurisprudenziale, non si tiene conto della questione di stabilire chi sia «l’altra parte del contratto» e come determinare il suo domicilio. Secondo tale corrente giurisprudenziale, l’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I bis crea una presunzione di fatto, cosicché spetta all’«altra parte del contratto» dimostrare che il suo centro d’attività corrisponda alla sua sede statutaria, dato che, in caso contrario, ove sia accertato che il gruppo di società al quale appartiene «l’altra parte del contratto» esercita talune attività in Spagna, la competenza internazionale delle autorità giurisdizionali spagnole è giustificata.

32      Orbene, secondo il giudice del rinvio, una siffatta interpretazione è contraria non solo al tenore letterale dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, ma anche alla finalità o all’impianto sistematico di tale disposizione, che consente, certamente, al consumatore di non applicare il foro generale del domicilio del convenuto, senza tuttavia spingersi fino a consentirgli di configurare il domicilio del convenuto in modo tale che la nozione di domicilio possa essere elusa qualora detto domicilio coincida con quello dell’attore.

33      Per quanto riguarda la legge applicabile, tale giudice ricorda che, conformemente alle disposizioni generali del regolamento Roma I, ossia l’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultimo, i contratti sono disciplinati dalla legge scelta dalle parti o, in mancanza di scelta, da quella determinata in base ai diversi criteri enunciati all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento, integrati, se del caso, da quello previsto da tale articolo 4, paragrafo 4, che fa riferimento alla legge del paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto. Oltre alle summenzionate disposizioni generali, detto regolamento contiene disposizioni particolari, segnatamente quelle applicabili ai contratti conclusi da consumatori.

34      Secondo detto giudice, l’articolo 6 del regolamento Roma I stabilisce il seguente regime: le parti possono scegliere la legge applicabile al contratto di cui trattasi, a condizione che tale scelta non valga a privare il consumatore interessato della protezione assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile, vale a dire della legge del paese in cui il consumatore ha la residenza abituale, purché l’altra parte del contratto soddisfi determinati requisiti relativi alle modalità di esercizio delle sue attività. In caso contrario, si applicano i criteri generali enunciati agli articoli 3 e 4 del regolamento in parola.

35      Il medesimo giudice ritiene che non si possa concludere che una clausola di un contratto che prevede l’applicazione del diritto dell’Inghilterra e del Galles miri ad aggirare una qualsiasi norma di tutela del regime che sarebbe applicabile in assenza di tale clausola, poiché detto regime rientra anch’esso nel summenzionato diritto.

36      Tuttavia, taluni giudici nazionali ritengono che una siffatta clausola sul diritto applicabile sia nulla, dal momento che si tratta di una clausola pre-formulata contenuta in condizioni generali il cui tenore letterale indica che essa è stata imposta dal professionista che ha formulato la clausola e che essa non risulta da un accordo liberamente convenuto tra le parti. Orbene, né le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Roma I, né la giurisprudenza della Corte osterebbero all’esistenza di clausole più o meno standardizzate nelle condizioni generali di contratto.

37      Inoltre, suddetti giudici nazionali ritengono che, poiché l’obiettivo dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I è quello di tutelare i consumatori e non le altre parti del contratto, queste ultime non possano invocare l’applicazione di tale disposizione qualora il consumatore si astenga dal farlo e che occorra quindi applicare l’articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento, che rinvia alle norme generali stabilite agli articoli 3 e 4 del regolamento in parola.

38      Orbene, secondo il giudice del rinvio, una siffatta interpretazione disattenderebbe la giurisprudenza della Corte in forza della quale le nozioni giuridiche previste dal diritto dell’Unione sono nozioni autonome che devono essere interpretate secondo i principi propri di tale diritto.

39      È in tale contesto che lo Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Fuengirola (Tribunale di primo grado n. 2 di Fuengirola, Spagna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Nel caso di contratti conclusi da consumatori ai quali si applica l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I [bis], se sia conforme a tale regolamento interpretare l’espressione “l’altra parte del contratto” utilizzata in tale disposizione nel senso che essa comprende esclusivamente chi ha firmato il contratto, cosicché non può includere persone, fisiche o giuridiche, diverse da quelle che lo hanno effettivamente firmato.

2)      Nel caso in cui l’espressione “l’altra parte del contratto” sia interpretata nel senso che comprende solo chi ha effettivamente firmato il contratto, qualora tanto il consumatore quanto “l’altra parte del contratto” siano domiciliati fuori dalla Spagna, se sia conforme all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I [bis], l’interpretazione secondo cui la competenza internazionale delle autorità giurisdizionali spagnole non può essere determinata dal fatto che il gruppo di società a cui appartiene “l’altra parte del contratto” comprende società domiciliate in Spagna che non hanno partecipato alla firma del contratto o che hanno firmato contratti diversi da quello di cui si chiede l’annullamento.

3)      Qualora “l’altra parte del contratto” di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I [bis] dimostri di essere domiciliata nel Regno Unito ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 2, dello stesso regolamento, se sia conforme alla disposizione in parola l’interpretazione secondo cui il domicilio così determinato limita la facoltà di scelta offerta dall’articolo 18, paragrafo 1. E, inoltre, se sia conforme a tale [articolo 63, paragrafo 2] l’interpretazione secondo cui ess[o] non si limita a stabilire una mera “presunzione di fatto”, né che detta presunzione sia superata qualora “l’altra parte del contratto” svolga attività al di fuori della giurisdizione [in cui si trova il] suo domicilio, né che sia onere dell’“altra parte del contratto” dimostrare che il suo domicilio stabilito conformemente a suddett[o articolo 63, paragrafo 2,] corrisponde al luogo in cui svolge la sua attività.

Con riferimento al [regolamento Roma I]:

4)      Nel caso di contratti conclusi da consumatori ai quali si applica il regolamento Roma I, se sia conforme all’articolo 3 di tale regolamento interpretare come valide ed applicabili le clausole sulla determinazione della legge applicabile che sono inserite nelle “condizioni generali” del contratto firmato dalle parti o che siano incluse in un documento separato al quale il contratto faccia espressamente rinvio e la cui avvenuta consegna al consumatore sia dimostrata.

5)      Nel caso di contratti conclusi da consumatori ai quali si applica il regolamento Roma I, se sia conforme all’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento l’interpretazione secondo cui tale articolo può essere invocato tanto dal consumatore quanto dall’altra parte del contratto.

6)      Nel caso di contratti conclusi da consumatori ai quali si applica il regolamento Roma I, se sia conforme all’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento l’interpretazione secondo cui, laddove siano soddisfatti i requisiti da esso previsti, la legge indicata in tale disposizione si applica in ogni caso in via prioritaria rispetto alla legge indicata all’articolo 6, paragrafo 3, anche se quest’ultima potrebbe essere più favorevole al consumatore nella fattispecie specifica».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni prima e seconda

40      Con le sue questioni prima e seconda, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che l’espressione «altra parte del contratto», contenuta nella disposizione in parola, deve essere intesa come riferita unicamente alla persona, fisica o giuridica, parte del contratto di cui trattasi o se essa si riferisca altresì ad altri soggetti, estranei a tale contratto, ma legati a detta persona.

41      Preliminarmente, occorre ricordare che, nei limiti in cui dal considerando 34 del regolamento Bruxelles I bis risulta che tale regolamento abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001, il quale, a sua volta, ha sostituito la convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione, l’interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di questi ultimi strumenti giuridici vale anche per il regolamento Bruxelles I bis quando tali disposizioni possono essere qualificate come «equivalenti» (sentenza del 20 maggio 2021, CNP, C‑913/19, EU:C:2021:399, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

42      Occorre altresì ricordare che le norme sulla competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori, contenute negli articoli da 17 a 19 del regolamento Bruxelles I bis, consentono al consumatore di scegliere se intentare la propria azione davanti all’autorità giurisdizionale del luogo del suo domicilio, oppure davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata l’altra parte del contratto (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, punto 54).

43      Tali norme sono dirette a garantire un’adeguata protezione del consumatore in quanto parte contrattuale ritenuta economicamente più debole e giuridicamente meno esperta della sua controparte professionale, affinché il consumatore non sia scoraggiato dall’agire in giudizio vedendosi obbligato a proporre l’azione davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata la sua controparte (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

44      A tale riguardo, l’articolo 17 del regolamento Bruxelles I bis subordina l’applicazione di dette norme alla condizione che il contratto sia stato concluso dal consumatore per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché tale contratto rientri nell’ambito di dette attività.

45      Poiché le medesime norme costituiscono una deroga tanto alla regola generale di competenza giurisdizionale sancita dall’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, quanto alla regola di competenza giurisdizionale speciale in materia di contratti, dettata dall’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, esse devono necessariamente essere oggetto di un’interpretazione restrittiva e non possono andare oltre le ipotesi prese in considerazione da queste ultime (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, punto 22, nonché del 26 marzo 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

46      Inoltre, le nozioni cui fa ricorso il regolamento Bruxelles I bis, e segnatamente quelle di cui all’articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento, devono essere interpretate in maniera autonoma, facendo principalmente riferimento al sistema e alle finalità del regolamento medesimo, al fine di garantirne l’uniforme applicazione in tutti gli Stati membri (sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 22).

47      Nel caso di specie, l’interrogativo del giudice del rinvio verte sulla questione se le condizioni menzionate al punto 44 della presente sentenza possano essere considerate soddisfatte in relazione a un soggetto che, pur essendo estraneo al contratto concluso dal consumatore interessato, è legato a quest’ultimo in altro modo.

48      Al riguardo, ai fini dell’applicazione delle norme sulla competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori, di cui agli articoli da 17 a 19 del regolamento Bruxelles I bis, è determinante che le parti della controversia siano anche le parti del contratto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, punto 58).

49      Detti articoli da 17 a 19 fanno espressamente riferimento ai «contratti conclusi [dal] (...) consumatore», alla «controparte del consumatore», all’«altra parte del contratto» concluso dal consumatore, o, ancora, ad una convenzione sul foro stipulata «tra il consumatore e la sua controparte» (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, punto 59).

50      Tali riferimenti depongono a favore di un’interpretazione secondo cui, ai fini dell’applicazione di detti articoli da 17 a 19, un ricorso proposto da un consumatore può essere diretto solo contro la sua controparte (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, punto 60).

51      In tal senso, la Corte ha dichiarato che le norme sulla competenza dettate, in materia di contratti conclusi dai consumatori, dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis si applicano, in conformità del tenore letterale di tale disposizione, soltanto all’azione proposta dal consumatore contro l’altra parte del contratto, il che presuppone necessariamente la conclusione di un contratto da parte del consumatore con il professionista in questione (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

52      Un’interpretazione secondo cui le norme sulla competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori, stabilite agli articoli da 17 a 19 del regolamento Bruxelles I bis, si applicherebbero altresì in caso di insussistenza di un contratto tra il consumatore e il professionista non sarebbe conforme all’obiettivo, esposto al considerando 15 di tale regolamento, consistente nel garantire un alto grado di prevedibilità riguardo all’attribuzione della competenza giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, punto 62).

53      Infatti, la possibilità, per il consumatore, di convenire il professionista dinanzi all’autorità giurisdizionale nella cui circoscrizione è situato il domicilio di tale consumatore è controbilanciata dal requisito della conclusione di un contratto fra di essi, da cui discende detta prevedibilità per il convenuto (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, punto 63).

54      Inoltre, sebbene la Corte abbia già dichiarato che la nozione di «altra parte del contratto», di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, deve essere interpretata nel senso che essa designa anche la controparte contrattuale dell’operatore con cui il consumatore ha stipulato tale contratto e che ha la propria sede nel territorio dello Stato membro del domicilio del consumatore in parola (sentenza del 14 novembre 2013, Maletic, C‑478/12, EU:C:2013:735, punto 32), detta interpretazione poggiava tuttavia su circostanze specifiche in cui il consumatore era sin dall’inizio contrattualmente legato, in maniera inscindibile, a due controparti contrattuali (sentenza del 26 marzo 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

55      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il contratto controverso, di cui il ricorrente nel procedimento principale chiede la dichiarazione di nullità, è stato concluso con un’unica società, vale a dire la Club La Costa, mentre le altre società convenute nel procedimento principale sono parti di altri contratti conclusi con detta ricorrente, cosicché esse non possono rientrare nella nozione di «altra parte del contratto», ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis.

56      Per quanto riguarda la questione del giudice del rinvio relativa all’incidenza del fatto che l’«altra parte del contratto» appartenga a un gruppo di società sull’esistenza di una competenza giurisdizionale ai sensi delle disposizioni del regolamento Bruxelles I bis relative alla competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori, va rilevato che, ad eccezione dell’articolo 17, paragrafo 2, di tale regolamento, che prevede un criterio di collegamento alternativo qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro, ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, gli articoli da 17 a 19 di detto regolamento non contengono alcun elemento che consenta di ritenere che esista un criterio di collegamento fondato sull’appartenenza a un gruppo di società.

57      Inoltre, un’interpretazione di tali articoli da 17 a 19 che consenta di tener conto dell’appartenenza della controparte di un consumatore a un gruppo di società autorizzando detto consumatore a proporre un’azione davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata ogni società appartenente a suddetto gruppo sarebbe manifestamente contraria agli obiettivi di prevedibilità delle norme sulla competenza previste dal regolamento Bruxelles I bis e sarebbe, pertanto, incompatibile con il principio di certezza del diritto.

58      Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis deve essere interpretato nel senso che l’espressione «altra parte del contratto», contenuta in tale disposizione, deve essere intesa come riferita unicamente alla persona, fisica o giuridica, parte del contratto di cui trattasi e non ad altri soggetti, estranei a tale contratto, anche se essi sono legati a detta persona.

 Sulla terza questione

59      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 63, paragrafi 1 e 2, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che la determinazione, conformemente a tale disposizione, del domicilio dell’«altra parte del contratto», ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento, limita la scelta che può essere esercitata dal consumatore ai sensi di tale articolo 18, paragrafo 1. Inoltre, esso si interroga sull’onere della prova ai fini della determinazione di detto domicilio.

60      In via preliminare, occorre sottolineare che, a differenza del domicilio delle persone fisiche, riguardo al quale l’articolo 62 del regolamento Bruxelles I bis indica espressamente che esso deve essere determinato alla luce della legge nazionale dell’autorità giurisdizionale adita, la determinazione del domicilio delle società e delle persone giuridiche è effettuata, in mancanza di una siffatta precisazione, secondo un’interpretazione autonoma del diritto dell’Unione.

61      Dal considerando 15 di tale regolamento risulta infatti che per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

62      In tal senso, l’articolo 63, paragrafo 1, lettere da a) a c), di detto regolamento enuncia tre criteri che consentono di determinare il domicilio delle società e delle persone giuridiche, vale a dire il luogo in cui si trova la loro sede statutaria, la loro amministrazione centrale o il loro centro d’attività principale.

63      Dato che detto articolo 63 non stabilisce alcuna gerarchia tra i tre criteri in parola, spetta al consumatore scegliere tra questi ultimi ai fini della determinazione dell’autorità giurisdizionale competente ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis.

64      In considerazione dell’obiettivo perseguito dalle norme sulla competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori previste da tale regolamento, come ricordato al punto 43 della presente sentenza, consistente nel garantire un’adeguata protezione del consumatore in quanto parte contrattuale ritenuta economicamente più debole e giuridicamente meno esperta, la determinazione del luogo del domicilio delle società e delle persone giuridiche in forza dell’articolo 63 di detto regolamento non può essere considerata costitutiva di una limitazione dei due fori competenti a disposizione del consumatore conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

65      Inoltre, per quanto concerne la nozione di «sede statutaria» di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I bis, il paragrafo 2 dell’articolo summenzionato fornisce precisazioni riguardanti tale nozione, vale a dire che, per quanto riguarda l’Irlanda, Cipro e il Regno Unito, per «sede statutaria» si deve intendere il «registered office» o, in mancanza, il «place of incorporation» (luogo di acquisizione della personalità giuridica), o ancora, in mancanza, il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la «formation» (costituzione).

66      Tenuto conto della circostanza che l’articolo 63 del regolamento Bruxelles I bis è inteso a fornire una definizione autonoma del luogo del domicilio delle società e delle persone giuridiche, al fine di aumentare la trasparenza delle norme comuni e di garantirne l’uniforme applicazione in tutti gli Stati membri, non si può neppure ammettere che le precisazioni di cui a detto articolo 63, paragrafo 2, costituiscano unicamente semplici presunzioni di fatto tali da poter essere rovesciate dalla prova contraria, salvo pregiudicare l’obiettivo della prevedibilità delle norme sulla competenza previste dal regolamento in parola.

67      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 63, paragrafi 1 e 2, del regolamento Bruxelles I bis deve essere interpretato nel senso che la determinazione, conformemente a tale disposizione, del domicilio dell’«altra parte del contratto», ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento, non costituisce una limitazione della scelta che può essere esercitata dal consumatore ai sensi del summenzionato articolo 18, paragrafo 1. Al riguardo, le precisazioni fornite da detto articolo 63, paragrafo 2, relative alla nozione di «sede statutaria», costituiscono definizioni autonome.

 Sulla quarta questione

68      Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3 del regolamento Roma I debba essere interpretato nel senso che esso osta a che una clausola di scelta della legge applicabile sia contenuta nelle condizioni generali di un contratto o in un documento separato al quale tale contratto rinvia e che sia stato consegnato al consumatore.

69      A tale riguardo, occorre ricordare che il regolamento Roma I prevede, al suo capo II, regole uniformi che sanciscono il principio secondo cui è data priorità alla volontà delle parti.

70      A questo proposito, conformemente alla regola generale stabilita all’articolo 3 del regolamento Roma I, il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. Il paragrafo 1 di tale articolo impone tuttavia che detta scelta sia espressa o risulti chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso.

71      Per quanto concerne clausole di scelta della legge applicabile, il consumatore beneficia di una tutela particolare, attuata dalla direttiva 93/13 e fondata sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione d’inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni redatte preventivamente dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2015, Van Hove, C‑96/14, EU:C:2015:262, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

72      In tale contesto, la Corte ha già dichiarato che una clausola di scelta della legge applicabile contenuta nelle condizioni generali di vendita di un professionista e che non sia stata oggetto di negoziato individuale, secondo la quale la legge dello Stato membro in cui ha sede il professionista di cui trattasi è applicabile al contratto in questione, è abusiva, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, quando induce in errore il consumatore di cui trattasi, dandogli l’impressione che soltanto tale legge si applichi a detto contratto, senza informarlo del fatto che egli dispone inoltre, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I, della protezione assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in assenza di siffatta clausola (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, Verein für Konsumenteninformation, C‑191/15, EU:C:2016:612, punto 71), vale a dire quelle della legge del paese nel quale egli ha la residenza abituale.

73      A tale riguardo, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I dispone, infatti, che, in un contratto concluso da un consumatore con un professionista, le parti possono scegliere la legge applicabile a tale contratto, precisando tuttavia che tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, il quale prevede che tale contratto sia disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2022, ShareWood Switzerland, C‑595/20, EU:C:2022:86, punti 15 e 16).

74      Di conseguenza, una clausola di scelta della legge applicabile che non sia stata oggetto di negoziato individuale è valida solo purché essa non induca in errore il consumatore di cui trattasi, dandogli l’impressione che soltanto tale legge si applichi al contratto di cui trattasi, senza informarlo del fatto che egli dispone inoltre, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I, della protezione assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in assenza di siffatta clausola, vale a dire quelle della legge del paese nel quale egli ha la residenza abituale.

75      Nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che il contratto controverso stabilisce, mediante una clausola pre-formulata, che la legge dell’Inghilterra e del Galles è applicabile, il che sembra pertanto coincidere con la legge del paese in cui il ricorrente nel procedimento principale ha la residenza abituale, che è del pari la legge dell’Inghilterra e del Galles.

76      In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 3 del regolamento Roma I deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una clausola di scelta della legge applicabile contenuta nelle condizioni generali di un contratto o in un documento separato al quale tale contratto rinvia e che sia stato consegnato al consumatore, a condizione che tale clausola informi il consumatore del fatto che egli dispone, in ogni caso, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I, della protezione assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale egli ha la residenza abituale.

 Sulle questioni quinta e sesta

77      Con le sue questioni quinta e sesta, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I debba essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui una clausola di scelta della legge applicabile a un contratto concluso da un consumatore fosse dichiarata invalida, da un lato, le due parti del contratto in parola, compreso il professionista, possono invocare tale disposizione per determinare la legge applicabile a detto contratto e, dall’altro, la legge in tal modo determinata si applica anche se la legge indicata nel summenzionato articolo 6, paragrafo 3, ossia la legge applicabile al medesimo contratto a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento, può essere più favorevole al consumatore.

78      Al riguardo, va constatato che l’articolo 6 del regolamento Roma I riveste un carattere non solo specifico, ma anche esaustivo, cosicché le regole di conflitto di leggi previste da tale articolo non possono essere modificate o integrate da altre regole di conflitto di leggi stabilite in tale regolamento, a meno che una disposizione particolare contenuta in detto articolo non operi un rinvio espresso a queste ultime (v., per analogia, sentenza del 20 ottobre 2022, ROI Land Investments, C‑604/20, EU:C:2022:807, punti 40 e 41).

79      Come risulta dal considerando 23 del regolamento Roma I, occorre proteggere le parti del contratto considerate deboli tramite regole di conflitto di leggi più favorevoli ai loro interessi di quanto non lo siano le norme generali.

80      Peraltro, e in considerazione del fatto che le regole di cui all’articolo 6 di tale regolamento sono intese a tutelare il consumatore, la questione di stabilire quale delle due parti del contratto di cui trattasi le invochi è irrilevante, cosicché dette regole possono essere parimenti invocate dal professionista.

81      In tal senso, l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I dispone che un contratto concluso da un consumatore con un professionista è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui a detta disposizione.

82      Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I prevede espressamente che le parti possono, conformemente all’articolo 3 del regolamento in parola, scegliere la legge applicabile a un siffatto contratto, purché tale scelta non valga a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

83      È solo nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento Roma I che l’articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento precisa che la legge applicabile al contratto in parola è determinata a norma degli articoli 3 e 4 del summenzionato regolamento, nel qual caso, l’autorità giurisdizionale adita può, in particolare, determinare tale legge tenendo conto del paese con il quale detto contratto presenta il collegamento più stretto.

84      Ne consegue che, qualora un contratto concluso da un consumatore soddisfi detti requisiti e in mancanza di una scelta valida relativa alla legge applicabile a tale contratto effettuata dalle parti, detta legge deve essere determinata conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I.

85      In considerazione del carattere specifico ed esaustivo delle regole sulla determinazione della legge applicabile stabilite in detto articolo 6, non è possibile scegliere nessun’altra legge, anche qualora tale altra legge, determinata in particolare in base ai criteri di collegamento previsti all’articolo 4 di detto regolamento, sia più favorevole al consumatore.

86      Un’interpretazione contraria, in forza della quale sarebbe possibile derogare alle regole di conflitto di leggi previste dal regolamento Roma I per determinare la legge applicabile a un contratto concluso da un consumatore, per il motivo che un’altra legge sarebbe più favorevole al consumatore, arrecherebbe necessariamente un pregiudizio considerevole alla generale esigenza di prevedibilità della legge applicabile e, pertanto, al principio di certezza del diritto nei rapporti contrattuali che coinvolgono consumatori (v., per analogia, sentenza del 12 settembre 2013, Schlecker, C‑64/12, EU:C:2013:551, punto 35).

87      Infatti, designando come applicabile la legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che tale legge offra un’adeguata protezione al consumatore, senza che una simile designazione debba tuttavia necessariamente condurre all’applicazione in tutti i casi della legge più favorevole al consumatore (v., per analogia, sentenza del 12 settembre 2013, Schlecker, C‑64/12, EU:C:2013:551, punto 34).

88      Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alle questioni quinta e sesta dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I deve essere interpretato nel senso che, qualora un contratto concluso da un consumatore soddisfi i requisiti di cui alla disposizione in parola e in mancanza di valida scelta della legge applicabile al contratto di cui trattasi, tale legge deve essere determinata conformemente a detta disposizione, la quale può essere invocata da entrambe le parti di detto contratto, compreso il professionista, e ciò nonostante la circostanza che la legge applicabile al medesimo contratto a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento possa essere più favorevole al consumatore.

 Sulle spese

89      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

deve essere interpretato nel senso che:

l’espressione «altra parte del contratto», contenuta in tale disposizione, deve essere intesa come riferita unicamente alla persona, fisica o giuridica, parte del contratto di cui trattasi e non ad altri soggetti, estranei a tale contratto, anche se essi sono legati a detta persona.

2)      L’articolo 63, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1215/2012

deve essere interpretato nel senso che:

la determinazione, conformemente a tale disposizione, del domicilio dell’«altra parte del contratto», ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento, non costituisce una limitazione della scelta che può essere esercitata dal consumatore ai sensi del summenzionato articolo 18, paragrafo 1. Al riguardo, le precisazioni fornite da detto articolo 63, paragrafo 2, relative alla nozione di «sede statutaria», costituiscono definizioni autonome.

3)      L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I),

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una clausola di scelta della legge applicabile contenuta nelle condizioni generali di un contratto o in un documento separato al quale tale contratto rinvia e che sia stato consegnato al consumatore, a condizione che tale clausola informi il consumatore del fatto che egli dispone, in ogni caso, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento, della protezione assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale egli ha la residenza abituale.

4)      L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008

deve essere interpretato nel senso che:

qualora un contratto concluso da un consumatore soddisfi i requisiti di cui alla disposizione in parola e in mancanza di valida scelta della legge applicabile al contratto di cui trattasi, tale legge deve essere determinata conformemente a detta disposizione, la quale può essere invocata da entrambe le parti di detto contratto, compreso il professionista, e ciò nonostante la circostanza che la legge applicabile al medesimo contratto a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento possa essere più favorevole al consumatore.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.