Language of document : ECLI:EU:C:2023:944


 


 



Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 27 novembre 2023 –
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(causa C310/23)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Articolo 267 TFUE – Interpretazione di una precedente sentenza della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamenti (CE) n. 864/2007 e (CE) n. 593/2008 – Incidente causato da un veicolo trainante un semirimorchio – Veicolo e semirimorchio assicurati presso assicuratori diversi – Incidente verificatosi in uno Stato membro diverso da quello della conclusione dei contratti di assicurazione – Azione di regresso tra gli assicuratori – Legge applicabile»

1.      Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Atti delle istituzioni – Interpretazione della motivazione di una precedente sentenza della Corte – Inclusione

[Art. 267, comma 1, b), TFUE]

(v. punti 18, 19, dispositivo 1)

2.      Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Regolamento n. 593/2008 – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – Regolamento n. 864/2007 – Incidente causato da una motrice con un semirimorchio trainato, veicoli assicurati ciascuno presso assicuratori diversi – Azione di regresso tra gli assicuratori – Ripartizione dell’obbligo di risarcimento – Possibilità per l’assicuratore della motrice di esercitare i diritti della vittima contro l’assicuratore del semirimorchio – Legge applicabile

(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593/2008, art. 7, e n. 864/2007, artt. 4 e seguenti)

(v. punti 21, 22, dispositivo 2)

Dispositivo

1)

L’articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, il quale nutra dei dubbi in merito all’interpretazione della motivazione di una sentenza pregiudiziale della Corte pronunciata a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un altro giudice nazionale, può sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione di tale motivazione.

2)

Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), e il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»),

devono essere interpretati nel senso che:

nell’ambito di un’azione di regresso proposta dall’assicuratore di una motrice, il quale ha indennizzato la vittima di un incidente causato dal conducente di tale veicolo, nei confronti dell’assicuratore di un semirimorchio, che, al momento del verificarsi di tale incidente, era agganciato a detto veicolo, in un primo momento occorre stabilire, conformemente alla legge applicabile determinata ai sensi degli articoli 4 e seguenti del regolamento n. 864/2007, se e in quale misura il risarcimento da pagare a tale vittima debba essere ripartito, se del caso in parti uguali, tra, da un lato, il conducente e il detentore della motrice di cui trattasi e, dall’altro, il detentore del semirimorchio che era agganciato a quest’ultimo, e quindi tra i rispettivi assicuratori di tale veicolo e di tale semirimorchio. In un secondo momento occorre stabilire se, conformemente alla legge applicabile al contratto di assicurazione di cui trattasi in forza dell’articolo 7 del regolamento n. 593/2008, l’assicuratore di detta motrice, che ha indennizzato detta vittima, possa, in via surrogatoria, esercitare i diritti di quest’ultima nei confronti dell’assicuratore di detto semirimorchio, quali riconosciuti dalla legge applicabile in forza degli articoli 4 e seguenti del regolamento n. 864/2007.