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Impugnazione proposta il 16 luglio 2014 da Desislava Kolarova avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 30 aprile 2014, causa F-88/13, Kolarova / REA

(causa T-533/14 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Desislava Kolarova (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Controinteressata nel procedimento: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–    annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 30 aprile 2014, causa F-88/13, sig.ra Desislava Kolarova contro Agenzia Esecutiva per la Ricerca, avente ad oggetto l'annullamento della decisione del PMO.1, notificata il 28 novembre 2012, con cui è stata respinta la domanda della ricorrente del 20 luglio 2012, riguardante l'assimilazione di sua madre, sig.ra Anna Borisova PETROVA, al figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello statuto, per il periodo che va dal 1 novembre 2012 al 31 ottobre 2013;

–    dichiarare ricevibile il ricorso del 17 settembre 2013 e accogliere le conclusioni della ricorrente formulate in primo grado;

–    conseguentemente, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;

–    statuire sulle spese e condannare la REA e/o la Commissione al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione e su una limitazione dei diritti della difesa della ricorrente, in quanto il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il “TFP”) si sarebbe ritenuto a torto sufficientemente edotto dai documenti prodotti dalle parti e avrebbe di conseguenza erroneamente considerato che non occorreva aprire la fase orale del procedimento.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP avrebbe considerato, a torto, che l'argomento della ricorrente, secondo cui un accordo come l'accordo di servizio “non elimina la responsabilità del delegante”, non tiene manifestamente conto del dettato dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 91 bis dello statuto.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente a un accesso effettivo a un tribunale.