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Sentenza del Tribunale del 19 novembre 2015 – North Drilling / Consiglio

(Causa T-539/14) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei fondi – Errore di valutazione – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: North Drilling Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. Iriarte Ángel, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A.  de Elera-San Miguel Hurtado e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2014/222/PESC del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 119, pag. 65), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 397/2014 del Consiglio, del 16 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 119, pag. 1), nella parte in cui riguardano la ricorrente.

Dispositivo

L’articolo 1 della decisione 2014/222/PESC del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, e l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 397/2014 del Consiglio, del 16 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, sono annullati nella parte in cui riguardano la North Drilling Co.

Gli effetti dell’articolo 1 della decisione 2014/222 e dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 397/2014 sono mantenuti nei confronti della North Drilling fino allo scadere del termine per l’impugnazione di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, o, se entro tale termine viene proposta impugnazione, fino al rigetto della stessa.

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

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1 GU C 303 dell’8.9.2014.