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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 29 agosto 2016 – F/ Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Causa C-473/16)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: F

Convenuta: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 4 della direttiva 2004/83/CE 1 debba essere interpretato, alla luce dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel senso che esso non osta a che, in relazione a richiedenti asilo appartenenti alla comunità LGBTI [lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali], si richieda e si valuti la perizia di uno psicologo forense, basata su test proiettivi della personalità, quando per la sua elaborazione non si pongano domande sui comportamenti sessuali del richiedente asilo, né tantomeno si sottoponga quest’ultimo a un esame fisico.

Qualora la perizia di cui alla questione sub 1) non possa essere utilizzata come elemento di prova, se l’articolo 4 della direttiva 2004/83 debba essere interpretato, alla luce dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel senso che, quando la domanda di asilo si fonda sulla persecuzione basata sull’orientamento sessuale, né le autorità amministrative nazionali, né quelle giurisdizionali possono esaminare, attraverso metodi peritali, la veridicità delle affermazioni del richiedente asilo, a prescindere dalle peculiarità di detti metodi.

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1     Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).