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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Ungheria) – F / Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Causa C-473/16)1

(Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 7 – Rispetto della vita privata e familiare – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Timore di persecuzione a causa dell’orientamento sessuale – Articolo 4 – Esame dei fatti e delle circostanze – Ricorso a una perizia – Test psicologici)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: F

Resistente: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Dispositivo

L’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che non osta a che l’autorità competente per l’esame delle domande di protezione internazionale o i giudici eventualmente aditi con un ricorso contro una decisione di tale autorità, dispongano una perizia nell’ambito dell’esame dei fatti e delle circostanze riguardanti l’asserito orientamento sessuale di un richiedente, purché le modalità di tale perizia siano conformi ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, detta autorità e tali giudici non fondino la loro decisione esclusivamente sulle conclusioni contenute nella relazione peritale e non siano vincolati da tali conclusioni nella valutazione delle dichiarazioni di tale richiedente relative al suo orientamento sessuale.

2)    L’articolo 4 della direttiva 2011/95, letto alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, dev’essere interpretato nel senso che osta all’esecuzione e all’utilizzo, al fine di valutare la veridicità dell’orientamento sessuale dichiarato da un richiedente protezione internazionale, di una perizia psicologica, come quella oggetto del procedimento principale, che ha per scopo, sulla base di test proiettivi della personalità, di fornire un’immagine dell’orientamento sessuale di tale richiedente.

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1 GU C 419 del 14.11.2016.