Language of document : ECLI:EU:T:2013:408

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

6 settembre 2013 (*)

«Dumping – Importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia – Adeguamento richiesto della conversione valutaria – Onere della prova – Danno – Dazio antidumping definitivo»

Nella causa T‑6/12,

Godrej Industries Ltd, con sede in Mumbai (India),

VVF Ltd, con sede in Mumbai,

rappresentate da B. Servais, avocat,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J.-P. Hix, in qualità di agente, assistito da G. Berrisch e A. Polcyn, avocats,

convenuto,

sostenuto da

Sasol Olefins & Surfactants GmbH, con sede in Amburgo (Germania),

Sasol Germany GmbH, con sede in Amburgo,

rappresentate da V. Akritidis, avocat, e J. Beck, solicitor,

e da

Commissione europea, rappresentata da M. França e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti,

intervenienti

avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio, dell’8 novembre 2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia (GU L 293, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe e M. van der Woude (relatore), giudici,

cancelliere: S. Spryropoulos, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 aprile 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

(omissis)

 Procedimento e conclusioni delle parti

10      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 gennaio 2012, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

11      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 febbraio 2012, la Commissione ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

12      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 marzo 2012, la Sasol Olefins & Surfactants GmbH e la Sasol Germany GmbH (in prosieguo, congiuntamente: «Sasol») hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

13      Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del 19 aprile 2012, la Commissione è stata ammessa ad intervenire.

14      Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del 4 giugno 2012, è stato ammesso l’intervento di Sasol.

15      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento impugnato nella parte in cui le riguarda;

–        condannare il Consiglio alle spese.

16      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e da Sasol, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

(omissis)

 Sul secondo motivo, relativo all’introduzione delle vendite delle ricorrenti alla Cognis nel calcolo del margine di pregiudizio

59      A fondamento del secondo motivo, le ricorrenti deducono essenzialmente tre censure. In primo luogo, le ricorrenti invocano violazioni dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51, e – rettifica – GU 2010, L 7, pag. 22; in prosieguo: il «regolamento di base»). Esse sostengono che le loro vendite alla Cognis avrebbero dovuto essere escluse dall’analisi del danno e che il fatto che l’asserito pregiudizio fosse da qualificare come «autoinflitto» impediva, in ogni caso, di accertare l’esistenza, tra le importazioni oggetto di dumping e il danno, un nesso di causalità, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. Anche supponendo provato l’asserito pregiudizio, si sarebbe dovuto considerare come causato da «altri fattori», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, come è stato fatto in talune decisioni anteriori della Commissione e del Consiglio. Non si sarebbe dovuto tener conto di tali vendite nemmeno ai fini del calcolo del margine di pregiudizio. In secondo luogo, le ricorrenti invocano una violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Tenuto conto del fatto che le vendite alla Cognis non sarebbero state escluse dal nesso di causalità, la Commissione e il Consiglio non hanno proceduto a un esame obiettivo e non hanno nemmeno fondato la loro determinazione del pregiudizio su prove positive. In terzo luogo, le ricorrenti invocano del pari una violazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, in quanto il Consiglio non ha escluso le vendite del prodotto di cui trattasi alla Cognis e ha imposto un dazio antidumping senza valutare correttamente il margine del pregiudizio.

60      La Commissione critica il complesso degli argomenti delle ricorrenti.

 Sulle violazioni dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base

61      A tale riguardo si deve ricordare, innanzitutto, che dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di base, risulta che «[u]n dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nell’[Unione] causi un pregiudizio». Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento, l’accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo, in particolare del volume delle importazioni oggetto di dumping.

62      Dall’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base emerge che le istituzioni dell’Unione devono dimostrare che le importazioni oggetto di dumping causano un pregiudizio materiale all’industria comunitaria, tenuto conto del loro volume e del loro prezzo. Si tratta al riguardo della cosiddetta analisi di imputazione. Emerge inoltre dall’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base che tali istituzioni sono tenute, da un lato, ad esaminare tutti gli altri fattori noti che causano un pregiudizio all’industria comunitaria, contemporaneamente alle importazioni oggetto di dumping e, dall’altro lato, a evitare che il pregiudizio dovuto a questi altri fattori sia attribuito alle suddette importazioni. Si tratta della cosiddetta analisi di non imputazione.

63      L’obiettivo dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base è quindi di fare in modo che le istituzioni dell’Unione separino e distinguano il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping da quello determinato da altri fattori. Se le istituzioni omettessero di separare e distinguere l’impatto dei diversi fattori di pregiudizio, non potrebbero validamente concludere che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio all’industria comunitaria.

64      Inoltre, dalla giurisprudenza emerge che il Consiglio e la Commissione sono tenuti, al momento della determinazione del danno, a valutare se il pregiudizio che essi intendono prendere in considerazione derivi effettivamente dal comportamento stesso dei produttori dell’Unione (sentenza della Corte dell’11 giugno 1992, Extramet Industries/Consiglio, C‑358/89, Racc. pag. I‑3813, punto 16).

65      Infine, si deve ricordare che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base contiene la seguente definizione dell’industria comunitaria:

«[S]i intende per “industria comunitaria” il complesso dei produttori di prodotti simili nell’[Unione] o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della produzione [dell’Unione] totale di tali prodotti. Tuttavia:

a)      qualora i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto [asseritamente] oggetto di dumping, l’espressione “industria comunitaria” può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori».

66      È alla luce delle considerazioni che precedono che il secondo motivo deve essere esaminato.

67      Al riguardo, si deve precisare che l’inclusione nella definizione di industria comunitaria di un produttore che sia esso stesso importatore del prodotto asseritamente oggetto di dumping non implica automaticamente che le sue importazioni non debbano più essere considerate quale «altro fattore» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base. Infatti, dalla giurisprudenza citata al punto 64 supra emerge che la Commissione e il Consiglio, alla luce della citata disposizione, sono tenuti a tener conto di tutti i fattori ulteriori rispetto alle importazioni oggetto di dumping che possono impedire l’accertamento di un nesso di causalità tra il dumping e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Orbene, la natura autoinflitta del pregiudizio che potrebbe eventualmente derivare dall’acquisto da parte di un produttore dell’Unione di prodotti oggetto di dumping provenienti dagli Stati coinvolti nell’indagine antidumping è un «altro fattore» che la Commissione e il Consiglio devono considerare nell’ambito dell’analisi del pregiudizio. Tuttavia, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, non emerge né dal regolamento di base né dalla giurisprudenza che importazioni effettuate da un produttore dell’Unione di prodotti oggetto di dumping provenienti dagli Stati coinvolti nell’indagine non possano mai essere prese in considerazione nell’ambito dell’analisi del danno.

68      Nel caso di specie, dal regolamento impugnato risulta che il Consiglio ha effettivamente analizzato, da una parte, al considerando 61 del regolamento impugnato, se si potesse considerare la Cognis come tuttora rientrante nell’ambito della definizione dell’industria comunitaria nonostante le sue importazioni provenienti dai paesi oggetto dell’indagine e, dall’altra, al considerando 69 del regolamento impugnato, se le vendite controverse dovessero essere escluse dall’analisi del pregiudizio e del calcolo del margine di pregiudizio, in quanto qualsiasi asserito danno relativo a tali acquisti sarebbe autoinflitto.

69      A tale proposito si deve confermare che il Consiglio non è incorso in alcun errore concludendo che non esisteva alcun motivo imperativo per escludere dall’analisi le vendite controverse.

70      Infatti, in primo luogo, è pacifico che tali vendite erano oggetto di dumping. Esse potevano quindi contribuire all’esistenza di un pregiudizio per l’industria comunitaria. Se anche si ritenesse che tale pregiudizio sia «autoinflitto» per quanto riguarda la Cognis, lo stesso non si può dire infatti per l’intera industria comunitaria, ossia per l’altro importatore. Il fatto che la Cognis abbia ritirato la sua denuncia non è, in tutti i casi, tale da rimettere in discussione tale constatazione.

71      In secondo luogo dal considerando 69 del regolamento impugnato emerge che, nel periodo in cui era in corso l’indagine, le importazioni della Cognis erano principalmente dovute alla chiusura temporanea di uno dei suoi siti produttivi. Tali acquisti oggetto di dumping rispondevano quindi principalmente a un vincolo congiunturale. Come sottolinea il Consiglio, siffatte importazioni indubbiamente possono inoltre mirare altresì a limitare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping.

72      Certamente, dal considerando 17 del regolamento impugnato emerge, come ricordano le ricorrenti, che la Cognis si riforniva presso le ricorrenti da alcuni anni. Tuttavia, le vendite controverse, che erano esigue nel periodo in cui era in corso l’indagine, risultavano ancor più modeste nel corso degli anni precedenti. Infatti, dalle cifre fornite dal Consiglio, senza che siano contestate dalle ricorrenti, risulta che, durante il periodo dell’indagine, le importazioni rappresentavano soltanto una quota oscillante tra il 9 e l’11% della produzione della Cognis, di cui esclusivamente una percentuale compresa tra il 4 e il 5% proveniva dall’India. A titolo d’esempio, nel 2007 e nel 2008, le importazioni provenienti dell’India hanno rappresentato meno dell’1% della produzione totale della Cognis e le importazioni provenienti da altri paesi terzi hanno rappresentato circa l’1%. Inoltre, nel 2009, le vendite delle ricorrenti alla Cognis hanno rappresentato soltanto una quota tra il 4,3 e il 5,3% rispettivamente dell’insieme delle importazioni in provenienza dall’India e di quelle degli altri due Stati oggetto dell’indagine. Le vendite delle ricorrenti alla Cognis durante il periodo dell’indagine erano quindi del tutto temporanee per la maggior parte.

73      In terzo luogo, quanto alle decisioni e ai regolamenti anteriori della Commissione e del Consiglio citati dalle ricorrenti a sostegno dei loro argomenti, è sufficiente constatare che, sia in tali fattispecie sia in quella in esame (v. punto 68 supra), il Consiglio e la Commissione hanno esaminato la questione se le importazioni dei produttori dell’Unione in quanto «altro fattore», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, ostassero all’accertamento del nesso di causalità.

74      Alla luce di quanto sopra, si devono respingere l’insieme degli argomenti delle ricorrenti volti a escludere le vendite controverse alla Cognis ai fini dell’esame del pregiudizio e del nesso di causalità. Dal momento che le ricorrenti non hanno presentato alcun argomento supplementare in merito all’esclusione di tali vendite dal calcolo del margine di pregiudizio, occorre respingere come infondati gli argomenti, complessivamente considerati, delle ricorrenti fondati sulle violazioni dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base.

(omissis)

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Godrej Industries Ltd e la VVF Ltd sopporteranno le spese del Consiglio dell’Unione europea nonché quelle della Sasol Olefins & Surfactants GmbH e della Sasol Germany GmbH, così come le proprie spese.

3)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

Pelikánová

Jürimäe

van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 settembre 2013.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.


1      Sono riprodotti esclusivamente i punti della presente sentenza di cui il Tribunale reputa utile la pubblicazione.