Language of document : ECLI:EU:T:2013:408

Causa T‑6/12

(pubblicazione per estratto)

Godrej Industries Ltd

e

VVF Ltd

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Dumping – Importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia – Adeguamento richiesto della conversione valutaria – Onere della prova – Danno – Dazio antidumping definitivo»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 settembre 2013

1.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Danno – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Non imputazione del danno causato da tali fattori

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, §§ 6 e 7)

2.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Danno – Nozione di industria dell’Unione – Importazioni di un produttore dell’Unione di prodotti provenienti dagli Stati coinvolti in un’indagine antidumping – Inclusione – Valutazione di tali importazioni quali «altro fattore» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento n. 1225/2009 – Ammissibilità

[Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, § 7, e 4, § 1, a)]

1.      Dall’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009 emerge che le istituzioni dell’Unione devono dimostrare che le importazioni oggetto di dumping causano un pregiudizio materiale all’industria dell’Unione, tenuto conto del loro volume e del loro prezzo. Si tratta della cosiddetta analisi di imputazione. Emerge poi dall’articolo 3, paragrafo 7, di tale regolamento che dette istituzioni sono tenute, da un lato, ad esaminare tutti gli altri fattori noti che causano un pregiudizio all’industria dell’Unione, contemporaneamente alle importazioni oggetto di dumping e, dall’altro lato, a evitare che il pregiudizio dovuto a questi altri fattori sia attribuito alle suddette importazioni. Si tratta della cosiddetta analisi di non imputazione.

L’obiettivo dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento n. 1225/2009 è quindi di fare in modo che le istituzioni dell’Unione separino e distinguano il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping da quello determinato da altri fattori. Se le istituzioni omettessero di separare e distinguere l’impatto dei diversi fattori di pregiudizio, non potrebbero validamente concludere che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio all’industria dell’Unione. Inoltre, al momento della determinazione del danno, le istituzioni sono tenute a valutare se il pregiudizio che essi intendono prendere in considerazione derivi effettivamente dal comportamento stesso dei produttori dell’Unione.

(v. punti 62-64)

2.      La nozione di industria dell’Unione è contenuta nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento antidumping di base n. 1225/2009. Orbene, l’inclusione nella definizione di industria dell’Unione di un produttore che sia esso stesso importatore del prodotto asseritamente oggetto di dumping non implica automaticamente che le sue importazioni non debbano più essere considerate quale «altro fattore» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, di detto regolamento. In tal senso, la natura autoinflitta del pregiudizio che potrebbe eventualmente derivare dall’acquisto da parte di un produttore dell’Unione di prodotti oggetto di dumping provenienti dagli Stati coinvolti nell’indagine antidumping è un «altro fattore» che le istituzioni devono considerare nell’ambito dell’analisi del pregiudizio. Tuttavia, non emerge né dal regolamento n. 1225/2009 né dalla giurisprudenza che importazioni effettuate da un produttore dell’Unione di prodotti oggetto di dumping provenienti dagli Stati coinvolti nell’indagine antidumping non possano mai essere prese in considerazione nell’ambito dell’analisi del danno.

(v. punti 65, 67)