Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 ottobre 2013 –
Andechser Molkerei Scheitz / Commissione
(causa T‑13/12)
«Ricorso d’annullamento e per risarcimento danni – Sanità pubblica – Elenco di additivi alimentari autorizzati nei prodotti alimentari – Glicosidi steviolici – Ricorso irricevibile o manifestamente infondato»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Insussistenza – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 30-32, 41)
2. Ricorso per carenza – Diffida nei confronti dell’istituzione – Insussistenza – Irricevibilità (Art. 265 TFUE) (v. punti 42, 43)
3. Ricorso per risarcimento danni – Autonomia rispetto ai ricorsi di annullamento e per carenza – Portata (v. punti 46-49, 51-54)
4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punti
56, 57)
5. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto al risarcimento dei danni causati da un’istituzione dell’Unione [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 58)
6. Ricorso per risarcimento danni – Danni imminenti e prevedibili – Accertamento della responsabilità dell’Unione – Cognizione del Tribunale – Ammissibilità (Art. 340 TFUE) (v. punto 59)
7. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Danno certo ed effettivo – Onere della prova – Ricorso che non contiene elementi di prova e neppure offerte di prova – Ricorso manifestamente infondato in diritto [Art. 340, comma 2, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c) ed e)] (v. punti 59, 62, 65-69)
Oggetto
| Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 1131/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i glicosidi steviolici (GU L 295, pag. 205), nella parte in cui si autorizza l’utilizzo di glicosidi steviolici estratti dalle foglie della pianta Stevia rebaudiana Bertoni solo come additivi alimentari e non come ingredienti vegetali di origine agricola o come preparazioni aromatiche, nonché domanda di risarcimento danni. |
Dispositivo
2) | | L’Andechser Molkerei Scheitz GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. |