Language of document : ECLI:EU:T:2006:276

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

27 settembre 2006 (*)

«Aiuti di Stato − Aiuti concessi dalle autorità olandesi in favore di porti turistici non aventi scopo di lucro − Ricorso di annullamento − Ricevibilità»

Nella causa T‑117/04,

Vereniging Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke      Randmeren, con sede in Zeewolde (Paesi Bassi),

Jachthaven Zijl Zeewolde BV, con sede in Zeewolde,

Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Wolderwijd II      BV, con sede in Zeewolde,

Jachthaven Strand-Horst BV, con sede in Ermelo (Paesi Bassi),

Recreatiegebied Erkemederstrand vof, con sede in Zeewolde,

Jachthaven- en Campingbedrijf Nieuwboer BV, con sede in Bunschoten-Spakenburg (Paesi Bassi),

Jachthaven Naarden BV, con sede in Naarden (Paesi Bassi),

rappresentate dagli avv.ti T. Ottervanger, A. Bijleveld e A. van den Oord,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H. van Vliet, A. Bouquet e A. Nijenhuis, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra H. Sevenster e dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 29 ottobre 2003, 2004/114/CE, relativa alla misura d’aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di porti turistici non aventi scopo di lucro nei Paesi Bassi (GU L 34, pag. 63),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dalle sig.re I. Labucka e V. Trstenjak, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 maggio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti della controversia

1        Nel 1998 il Comune di Enkhuizen (Paesi Bassi) ha deciso di costruire un nuovo porto per piccole e grosse imbarcazioni da diporto. Per la costruzione di questo nuovo porto l’esistente accesso al circolo velico KNZ & RV ha dovuto essere chiuso. Come compensazione per questa chiusura il comune ha adottato tre misure:

–        in primo luogo, il comune ha provveduto ad approntare un nuovo ingresso al porticciolo del KNZ & RV in un luogo vicino;

–        in secondo luogo, poiché, a parere del comune, a causa del nuovo accesso le imbarcazioni di passaggio erano costrette a effettuare una deviazione per raggiungere il porticciolo del KNZ & RV, come compensazione, il comune ha dragato una parte delle acque vicine al porticciolo esistente per dare al circolo l’opportunità di costruire a proprie spese, successivamente, 105 punti di ormeggio;

–        in terzo luogo, il circolo velico KNZ & RV ha avuto l’opportunità di acquistare dal comune la superficie dragata (26 000 m2) per lo stesso prezzo al m2 che il comune aveva pagato allo Stato nel 1998 per tale zona.

2        Il Comune di Nijkerk (Paesi Bassi) era il proprietario di un porto turistico locale costruito nel 1966. Tale porto è stato privatizzato nel 2000 e venduto al locatario, il circolo velico locale De Zuidwal. Nel 1998 il porto era stato stimato da un esperto indipendente a EUR 417 477, sul presupposto che esso fosse affittato. In assenza di quest’ultima condizione la stima ammontava a EUR 521 847.

3        Nel contratto di compravendita del 27 marzo 2000 fra il comune e il circolo velico, quest’ultimo ha acconsentito ad assumersi tutti i costi per il risanamento dell’acqua e per i lavori di manutenzione necessari alle infrastrutture del porto, che erano già in ritardo. Nel 2000 il comune ha valutato tali costi di manutenzione in ritardo a EUR 272 268 e i costi di risanamento a EUR 145 201. Il comune ha sottratto tali costi dal valore stimato del porto, cosa che ha portato a un prezzo d’acquisto di EUR 0,45 per l’intero porto.

4        Nel 2000 il Comune di Wieringermeer (Paesi Bassi) ha venduto una superficie acquatica e un terreno alla società Jachtwerf Jongert BV (in prosieguo: la «Jongert») al prezzo di EUR 7 636 147. Il valore stimato delle aree interessate era di EUR 5 825 065 (di cui EUR 105 211 per la superficie acquatica ed EUR 5 719 854 per il terreno).

 Procedimento amministrativo

5        Con lettera del 1º marzo 2001 alla Commissione è pervenuta una denuncia da parte della Vereniging Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke Randmeren (Associazione – gruppo di lavoro dei porti turistici commerciali Zuidelijke Randmeren; in prosieguo: il «gruppo di lavoro») a nome dei suoi membri (le altre ricorrenti nella presente causa), relativa a un’eventuale distorsione della concorrenza fra taluni porti per imbarcazioni da diporto (porti turistici) nei Paesi Bassi. I porti turistici olandesi sono gestiti o da organizzazioni senza scopo di lucro (di solito circoli velici) o da imprese private. Secondo il gruppo di lavoro, parecchi porti turistici senza scopo di lucro avrebbero fruito di aiuti di Stato per la costruzione e la manutenzione di ormeggi. Grazie a ciò essi potrebbero, ad esempio, offrire in affitto ai turisti di passaggio posti di ormeggio per le loro imbarcazioni da diporto a prezzi inferiori.

6        Inizialmente la denuncia riguardava un solo progetto ad Enkhuizen. Con lettera dell’11 aprile 2001 la Commissione ha chiesto alle autorità olandesi chiarimenti in merito al caso, cui esse hanno risposto con lettera del 24 maggio 2001.

7        Informato della suddetta corrispondenza, nel corso del 2001 il gruppo di lavoro ha trasmesso più volte ulteriori informazioni sul progetto di Enkhuizen e su altri sei casi. Con lettera dell’11 febbraio 2002 la Commissione ha chiesto alle autorità olandesi informazioni dettagliate in merito a questi setti casi.

8        Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha esaminato i sette casi in questione e ha comunicato i risultati della sua analisi al gruppo di lavoro con lettera dell’8 agosto 2002. In tale lettera la Commissione ha operato una distinzione fra tre casi che potevano configurare un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, e altri quattro casi che la Commissione non ha considerato aiuti di Stato ai sensi di tale articolo. Con lettera del 3 settembre 2002 il gruppo di lavoro ha espresso il proprio accordo sull’analisi della Commissione e ha fornito informazioni supplementari sui tre casi restanti (i porti turistici di Enkhuizen, di Nijkerk e di Wieringermeer).

9        Con lettera del 5 febbraio 2003 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE in merito ai tre casi restanti. Con lettera del 22 aprile 2003 le autorità olandesi hanno trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni e altre informazioni.

10      La decisione di avviare il procedimento è stata pubblicata il 22 marzo 2003 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU C 69, pag. 4). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito.

11      Con lettera del 16 aprile 2003 la Commissione ha ricevuto una risposta da parte del gruppo di lavoro, che non conteneva alcuna informazione nuova o fatti aggiuntivi rilevanti. In relazione all’avvio del procedimento formale d’esame la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione da terzi.

12      Il 29 ottobre 2003 la Commissione ha adottato la decisione 2004/114/CE, relativa alla misura d’aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di porti turistici non aventi scopo di lucro nei Paesi Bassi (GU L 34, pag. 63; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

13      Il dispositivo di tale decisione così recita:

«Articolo 1

Le misure alle quali i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore dei porti turistici senza scopo di lucro di Enkhuizen, Nijkerk e Wieringermeer non costituiscono un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione».

 Procedimento

14      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 marzo 2004 i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

15      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 agosto 2004 il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto di intervenire, in conformità all’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, nella presente controversia a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con ordinanza 7 ottobre 2004 il presidente della Prima Sezione ha accolto tale istanza.

16      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale ed ha invitato le parti a presentare in udienza le loro osservazioni relative alla ricevibilità del presente ricorso, considerata la giurisprudenza pertinente in materia di aiuti di Stato.

17      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale all’udienza del 3 maggio 2006.

 Conclusioni delle parti

18      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata e dichiarare illegittimi gli aiuti concessi a talune imprese;

–        condannare la Commissione alle spese.

19      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile e, in ogni caso, respingerlo in quanto infondato;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

20      Il Regno dei Paesi Bassi sostiene le conclusioni della Commissione.

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

21      La Commissione contesta la ricevibilità del ricorso, senza tuttavia sollevare un’eccezione di irricevibilità formale ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura.

22      Essa dubita, in primo luogo, che i membri del gruppo di lavoro siano individualmente interessati dalla decisione impugnata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. In secondo luogo, essa si interroga sulla legittimazione ad agire del gruppo di lavoro.

23      Con riferimento alla legittimazione ad agire dei membri del gruppo di lavoro, la Commissione considera che, se essi sono interessati dalla decisione impugnata, lo sono allo stesso titolo di tutti gli altri porti turistici commerciali.

24      La Commissione ha indicato all’udienza, con riferimento al ruolo svolto dai membri del gruppo di lavoro, che il mero fatto che le ricorrenti abbiano depositato una denuncia che ha avuto esito nella decisione impugnata non è sufficiente perché le ricorrenti possano essere considerate individualmente interessate da tale decisione. Anche se esse hanno depositato una denuncia che è all’origine dell’avvio del procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE, esse sarebbero interessate, in quanto concorrenti, soltanto nei limiti in cui la loro posizione sul mercato fosse sostanzialmente compromessa. La Commissione, basandosi sugli elementi che la Corte e il Tribunale hanno preso in considerazione nella loro rispettiva giurisprudenza, sostiene di poter dimostrare che la posizione sul mercato delle ricorrenti non è stata sostanzialmente compromessa dagli asseriti aiuti.

25      Nella fattispecie, la Commissione osserva che, considerato che le ricorrenti sono soltanto sei tra i numerosi porti turistici che operano sul mercato nazionale e regionale, non è dimostrato che i loro interessi siano lesi specificamente da tale asserito aiuto.

26      In particolare, le ricorrenti non avrebbero in alcun modo dimostrato che un vantaggio di circa 200 000 EUR, nel caso del porto turistico di Enkhuizen, ha sostanzialmente compromesso la loro posizione sul mercato ed ha causato loro un reale pregiudizio.

27      Con riferimento alla legittimazione ad agire del gruppo di lavoro, la Commissione ricorda, in primo luogo, che l’art. 230 CE dispone che, per poter proporre ricorso, occorre essere dotati di personalità giuridica. Secondo il codice civile olandese (in prosieguo: il «BW»), un gruppo di lavoro, come quello di cui si tratta nella fattispecie, che non ha adottato uno statuto con atto notarile e che non è neppure iscritto nel registro di commercio, non ha che una personalità giuridica assai limitata. Per quanto riguarda la capacità processuale, soltanto le associazioni che possiedono la personalità giuridica completa possono agire in giudizio per i loro membri. Pertanto, la Commissione ritiene che il gruppo di lavoro non debba essere considerato persona giuridica ai sensi dell’art. 230 CE.

28      In secondo luogo, essa si riferisce, quanto al pregiudizio individuale del gruppo di lavoro, alla sentenza del Tribunale 5 dicembre 2002, causa T-114/00, Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum/Commissione (Racc. pag. II-5121), nella quale il Tribunale avrebbe ricordato, al punto 52, il principio secondo cui un’associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti non può considerarsi individualmente interessata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, da un atto che pregiudichi gli interessi generali della categoria stessa e, di conseguenza, non è legittimata a presentare un ricorso di annullamento in nome dei suoi membri qualora questi ultimi non lo siano a titolo individuale. L’associazione di cui si trattava in tale controversia era individualmente interessata in quanto aveva agito come negoziatrice e si trattava di un’associazione registrata.

29      Il Regno dei Paesi Bassi ha presentatato all’udienza osservazioni complementari all’argomentazione svolta dalla Commissione.

30      Per quanto riguarda la legittimazione ad agire dei membri del gruppo di lavoro, il Regno dei Paesi Bassi ricorda, in primo luogo, che le ricorrenti costituiscono soltanto una parte minima dell’insieme dei porti commerciali della regione e una parte ancora meno importante su scala nazionale o europea. Nel solo Comune di Enkhuizen, una piccola città, sarebbero attivi almeno due porti commerciali oltre al porto gestito dall’associazione velica di cui trattasi. Nessuna delle società che gestiscono questi due porti figura tra le ricorrenti. Apparentemente, nessun pregiudizio avrebbe colpito tali porti situati nelle immediate vicinanze di un porto turistico senza scopo di lucro che si asserisce si sia avvalso di un aiuto.

31      Inoltre, il numero di porti nei Paesi Bassi censiti dalla Commissione nella sua decisione e all’udienza, circa 1 200, sarebbe successivamente ancora aumentato. Dato che le ricorrenti rappresenterebbero soltanto una parte minima dei porti che potrebbero essere potenzialmente interessati, la loro posizione sul mercato non sarebbe sostanzialmente pregiudicata.

32      In secondo luogo, il Regno dei Paesi Bassi contesta il fatto che la posizione concorrenziale delle ricorrenti possa essere, in un modo o nell’altro, compromessa. Per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’asserito aiuto concesso ai detti tre porti avrebbe avuto conseguenze sulle tariffe, costringendo i porti commerciali ad abbassare le proprie, il Regno dei Paesi Bassi considera che numerose ragioni possono spiegare il fatto che le tariffe applicate nei porti turistici senza scopo di lucro risultino più basse di quelle praticate nei porti commerciali. Ad esempio, l’offerta di infrastrutture supplementari come ristoranti ed attività annesse e connesse, l’impiego di volontari, che fa sì che i costi delle retribuzioni siano meno elevati, possono giustificare tale differenza. In altri termini, le società che gestiscono porti senza scopo di lucro esercitano le loro attività in funzione di criteri e di dati diversi da quelli utilizzati dalle società che gestiscono i porti commerciali e i costi di esercizio dei primi sono evidentemente ben inferiori a quelli dei secondi.

33      In terzo luogo, il Regno dei Paesi Bassi fa valere che le ricorrenti non hanno chiaramente dimostrato l’impatto negativo che esse avrebbero subito in materia di tariffazione. Così, ad esempio, nel porto commerciale di Naarden, gestito da uno dei membri del gruppo di lavoro, non soltanto la tariffa di un ormeggio permanente per un’imbarcazione di dieci metri di lunghezza si collocherebbe al di sopra della tariffa media nei Paesi Bassi per tale tipo di ormeggio, ma risulterebbe anche dai conti annui di tale membro del gruppo di lavoro che esso avrebbe potuto, in questi ultimi anni, distribuire utili. In tale porto, sarebbe stata redatta anche una lista d’attesa. Inoltre, almeno una società che gestisce uno dei porti commerciali in causa, la Jachthaven Strand-Horst ad Ermelo, avrebbe aumentato le sue tariffe ogni anno nel corso degli ultimi tre anni.

34      Per quanto riguarda la legittimazione ad agire del gruppo di lavoro, il Regno dei Paesi Bassi osserva, in primo luogo, che, dato che gli aiuti non hanno avuto incidenza sulla posizione dei membri del gruppo di lavoro sul mercato, non si può ritenere che il gruppo di lavoro abbia uno status particolare ai sensi della sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 197).

35      Il Regno dei Paesi Bassi fa valere, poi, che si tratta di un’associazione informale che non è stata costituita in virtù di un regolare atto notarile. Di conseguenza, sulla base del BW, essa non può intraprendere un ricorso collettivo nei Paesi Bassi.

36      Le ricorrenti ribattono, quanto alla legittimazione ad agire dei membri del gruppo di lavoro, che essi sono individualmente interessati ai sensi dell’art. 230 CE. A loro avviso, finora non è mai stato considerato necessario tenere conto della posizione delle concorrenti sul mercato per risolvere la questione se esse siano individualmente interessate. Esse fanno al riguardo riferimento alla sentenza del Tribunale 13 gennaio 2004, causa T-158/99, Thermenhotel Stoiser Franz e a./Commissione (Racc. pag. II‑1).

37      I membri del gruppo di lavoro sono in concorrenza, in particolare, con i porti turistici di Enkhuizen e di Nijkerk e, potenzialmente, anche con quello di Wieringermeer per quanto riguarda l’offerta di ormeggi permanenti o giornalieri fatta a proprietari o a locatari di imbarcazioni da diporto. Grazie all’aiuto, i porti turistici in causa sarebbero in grado di offrire ormeggi a miglior mercato, il che ostacolerebbe le possibilità concorrenziali dei membri del gruppo di lavoro. Le ricorrenti ritengono che la decisione impugnata comporti la conseguenza di lasciar sussistere una situazione che falsa il gioco della concorrenza.

38      All’udienza, le ricorrenti hanno affermato che le tariffe meno elevate, come quelle in vigore nei porti turistici senza scopo di lucro, comportano la conseguenza che i margini di profitto delle società che gestiscono i porti commerciali divengono insignificanti e che, per questo motivo, talune di esse hanno dovuto abbandonare la loro attività. Le ricorrenti hanno indicato che la buona gestione di un porto commerciale presuppone una redditività del capitale totale compresa almeno tra il 7 e il 10%. Attualmente essa si attesterebbe intorno al 4%.

39      Quanto al ruolo dei membri del gruppo di lavoro, le ricorrenti affermano di avere svolto un ruolo attivo nell’ambito del procedimento amministrativo. Non soltanto esse avrebbero fornito informazioni complementari e risposto ai quesiti della Commissione, ma avrebbero anche, su richiesta della Commissione, presentato le loro osservazioni sullo scambio di corrispondenza svoltosi tra le autorità olandesi e la Commissione.

40      Quanto alla capacità processuale del gruppo di lavoro, le ricorrenti precisano che la costituzione del gruppo di lavoro in data 15 marzo 2000 aveva l’obiettivo essenziale di difendere gli interessi dei porti turistici commerciali e di lottare contro la concorrenza sleale. Nel diritto olandese, il gruppo di lavoro è qualificato come associazione ai sensi dell’art. 26 del secondo libro del BW e, a questo titolo, possiede la personalità giuridica, laddove una sua costituzione per atto notarile o mediante immatricolazione nel registro di commercio non è, a tal fine, necessaria. Il fatto che esso goda soltanto di una capacità giuridica limitata nel diritto olandese e che, pertanto, non possa ad esempio intraprendere un’azione collettiva specifica sulla base dell’art. 305a del terzo libro del BW non sarebbe rilevante nella fattispecie.

41      Quanto al fatto che l’atto impugnato riguardi il gruppo di lavoro individualmente, le ricorrenti ricordano che il Tribunale ha concluso, ai punti 65 e 66 della citata sentenza Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum/Commissione, che il ricorso proposto da un’associazione era ricevibile sulla base del semplice fatto che essa aveva partecipato attivamente al procedimento formale, nonché alle discussioni informali che avevano preceduto l’adozione della decisione (in particolare presentando relazioni e costituendo una fonte di informazioni interessante).

42      All’udienza, le ricorrenti hanno aggiunto che, in conformità alle sentenze del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite T-447/93, T-448/93 e T-449/93, AITEC e a./Commissione (Racc. pag. II-1971), e Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum/Commissione, citata, un’associazione che, sulla base delle sue finalità e delle sue attività, rappresenta e difende gli interessi dei suoi membri può proporre ricorso in luogo e per conto dei suoi membri.

43      Le ricorrenti concludono che, dato che i membri del gruppo di lavoro possono essere considerati direttamente e individualmente interessati dalla decisione impugnata ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, altrettanto si può dire del gruppo di lavoro.

44      Inoltre, fin dall’inizio del procedimento, la Commissione avrebbe accettato il gruppo di lavoro come interlocutore. In più le ricorrenti fanno valere che, per evitare qualsiasi discussione quanto alla ricevibilità di un ricorso proposto dal gruppo di lavoro, l’atto introduttivo è firmato congiuntamente dai suoi diversi membri.

45      In risposta, la Commissione sottolinea che, invocando la citata sentenza Thermenhotel Stoiser Franz e a./Commissione, le ricorrenti ignorano una differenza essenziale tra quella controversia e la presente, cioè che vi è stato nella fattispecie l’avvio di un esame formale (art. 88, n. 2, CE), mentre ciò non è avvenuto nella causa Thermenhotel Stoiser Franz e a./Commissione. Proprio come la giurisprudenza Cook e Matra (sentenze della Corte 19 maggio 1993, causa C‑198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I-2487, e 15 giugno 1993, causa C‑225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203), la citata sentenza Thermenhotel Stoiser Franz e a./Commissione, che rinvia ad esse, non viene dunque in aiuto nella fattispecie, in quanto, nella presente causa, le ricorrenti hanno avuto la possibilità di far valere i loro argomenti nel corso del procedimento amministrativo.

46      Per quanto riguarda l’affermazione delle ricorrenti secondo cui la loro capacità giuridica limitata non costituisce un elemento rilevante nella fattispecie, la Commissione ribatte che le ricorrenti dimenticano che la limitazione della competenza delle associazioni non costituite mediante atto notarile si riflette sulla loro capacità processuale. L’art. 305a del terzo libro del BW è pertinente in quanto stabilisce che soltanto le associazioni dotate di piena personalità giuridica possono agire in giudizio a nome dei loro membri, il che esclude dunque il gruppo di lavoro. È proprio a causa di tale restrizione che la personalità giuridica del gruppo di lavoro è insufficiente perché possa vedersi riconoscere la legittimazione ad agire. Secondo la Commissione, la circostanza che un’associazione di fatto abbia presentato denuncia o partecipato al procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione non riveste alcuna importanza.

47      Inoltre, la Commissione insiste che è contrario al corretto svolgimento della procedura riconoscere la legittimazione ad agire ad associazioni il cui status giuridico non è chiaramente definito, come un «gruppo di lavoro».

48      Per quanto riguarda il riferimento alla citata sentenza Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum/Commissione, la Commissione ha affermato all’udienza che la Corte, in sede di impugnazione, ha constatato nella sentenza 13 dicembre 2005, causa C-78/03 P, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (Racc. pag. I-10737), che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto dichiarando che l’associazione in causa era individualmente interessata.

 Giudizio del Tribunale

49      Occorre ricordare che, in conformità all’art. 230, quarto comma, CE, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di un’altra persona soltanto se la detta decisione la riguarda direttamente e individualmente. Poiché la decisione impugnata è stata presa nei confronti del Regno dei Paesi Bassi, si deve valutare se le ricorrenti soddisfano le due dette condizioni.

50      Occorre esaminare, in primo luogo, la legittimazione ad agire dei membri del gruppo di lavoro e, in secondo luogo, quella del gruppo di lavoro.

 Sulla legittimazione ad agire dei membri del gruppo di lavoro

51      Per quanto riguarda la questione se i membri del gruppo di lavoro siano individualmente interessati dalla decisione impugnata, il Tribunale ricorda che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li identifica in modo analogo ai destinatari (sentenze della Corte Plaumann/Commissione, citata, in particolare pag. 220, e 23 maggio 2000, causa C-106/98 P, Comité d’entreprise de la Société française de production e a./Commissione, Racc. pag. I-3659, punto 39; sentenza del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-435/93, ASPEC e a./Commissione, Racc. pag. II-1281, punto 62).

52      Poiché la decisione impugnata è stata adottata in esito al procedimento formale di esame di cui all’art. 88, n. 2, CE, va ricordato come dalla giurisprudenza risulti anche che una decisione siffatta riguarda individualmente le imprese all’origine della denuncia che ha dato luogo a tale procedimento, le quali hanno presentato osservazioni che hanno poi influito sul corso del procedimento, qualora tuttavia il provvedimento che costituisce oggetto della detta decisione abbia sostanzialmente inciso sulla loro posizione sul mercato (sentenza della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, COFAZ e a./Commissione, Racc. pag. 391, punti 24 e 25, e sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-11/95, BP Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-3235, punto 72).

53      Non costituisce una siffatta incidenza sostanziale la semplice circostanza che la decisione impugnata possa influire sui rapporti di concorrenza nel mercato rilevante e che l’impresa interessata si trovi in qualche modo in concorrenza con il beneficiario della decisione (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68, Eridania e a./Commissione, Racc. pag. 459, punto 7). Un’impresa non può quindi avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria della misura in questione, ma deve provare inoltre l’entità della lesione della sua posizione sul mercato (v., in tal senso, citata sentenza Comité d’entreprise de la Société française de production e a./Commissione, punti 40 e 41).

54      Nella fattispecie, occorre valutare in quale misura la partecipazione delle ricorrenti al procedimento avviato a norma dell’art. 88, n. 2, CE e il pregiudizio subito dalla loro posizione sul mercato sono in grado di identificarle, in conformità all’art. 230 CE.

55      In primo luogo, è pacifico che il gruppo di lavoro ha avviato a nome dei suoi membri il procedimento amministrativo che si è svolto dinanzi alla Commissione. A tal fine, esso ha fornito in più occasioni informazioni complementari su diversi porti turistici senza scopo di lucro che, a suo avviso, hanno beneficiato di aiuti di Stato. Orbene, in seguito all’avvio di tale procedimento, esso ha inviato soltanto una lettera che non conteneva né informazioni nuove né fatti complementari importanti.

56      In secondo luogo, quanto all’entità della lesione della posizione delle ricorrenti sul mercato, va ricordato, in limine, che, come emerge dal punto 28 della precitata sentenza COFAZ e a./Commissione, non è compito del giudice comunitario, nella fase dell’esame della ricevibilità, pronunciarsi definitivamente sui rapporti di concorrenza fra le ricorrenti e le imprese beneficiarie degli aiuti. In tale ambito, incombe soltanto alle ricorrenti l’onere di indicare adeguatamente le ragioni per le quali la decisione della Commissione può ledere i loro legittimi interessi, incidendo sostanzialmente sulla loro posizione sul mercato di cui trattasi.

57      Con riferimento alla fattispecie, va constatato che le ricorrenti non hanno addotto alcun elemento in grado di dimostrare la specificità della loro situazione sul mercato dei porti turistici.

58      Al contrario, l’argomento invocato dalle ricorrenti, lungi dall’andare nel senso di’ un’identificazione, dimostra che esse sarebbero eventualmente interessate allo stesso modo di tutti gli altri concorrenti. Infatti, le ricorrenti asseriscono che la loro redditività è stata pregiudicata dalle misure di aiuto controverse, in quanto le società che gestiscono i porti turistici senza scopo di lucro in causa potevano, grazie a tali misure, dare in locazione gli ormeggi ai turisti di passaggio a prezzi meno elevati di quelli applicabili nei porti turistici commerciali.

59      Orbene, è necessario constatare che le ricorrenti non hanno dimostrato, attraverso elementi concreti, come fatturati realizzati prima e dopo l’adozione delle misure in causa, che tali misure potevano pregiudicare sostanzialmente la loro posizione sul mercato di cui trattasi.

60      Per giunta, all’udienza, la Commissione e il Regno dei Paesi Bassi hanno ricordato che le ricorrenti rappresentano soltanto sei dei circa 1 200 porti turistici che operano nei Paesi Bassi (v. punto 49 della decisione impugnata). Tali cifre non sono state contestate dalle ricorrenti. Esse non rappresentano, pertanto, che una parte minima dei porti potenzialmente interessati dagli aiuti di cui trattasi. In simile situazione, ciascuna delle ricorrenti doveva dimostrare in che modo un aiuto concesso a tale o talaltro porto poteva pregiudicare le sue attività, ad esempio, rischiando di comportare una perdita di clientela o una riduzione del margine di utili.

61      Inoltre, il Regno dei Paesi Bassi ha indicato, all’udienza, senza essere contestato dalle ricorrenti, che la tariffazione nei porti commerciali di Naarden e di Ermelo non è stata pregiudicata dalle misure di aiuto controverse. Infatti, per quanto riguarda il porto commerciale di Naarden, va osservato, in primo luogo, che la tariffa di un ormeggio permanente di un’imbarcazione di dieci metri di lunghezza è superiore alla tariffa media rilevata nei Paesi Bassi per questo tipo di ormeggio (v. il rapporto del Waterrecreatie Advies comunicato dalle autorità olandesi alla Commissione nell’ambito del procedimento amministrativo). In secondo luogo, secondo i conti annui di tale porto commerciale, la società che lo gestisce avrebbe potuto distribuire utili in questi ultimi anni. Infine, in tale porto sarebbe stata redatta una lista d’attesa. Con riferimento al porto commerciale di Ermelo, il Regno dei Paesi Bassi asserisce, senza essere contestato dalle ricorrenti, che tale porto ha aumentato le proprie tariffe nell’arco degli ultimi tre anni. Tali dati non sono in grado di corroborare l’affermazione delle ricorrenti secondo cui la loro redditività sarebbe stata compromessa dalle misure di aiuto controverse.

62      Il riferimento delle ricorrenti alla citata sentenza Thermenhotel Stoiser Franz e a./Commissione secondo cui il ricorso proposto da un’associazione è ricevibile anche se soltanto alcuni dei suoi membri sono concorrenti diretti del beneficiario dell’aiuto controverso è inconferente, dato che la decisione su cui verteva tale causa era stata adottata in esito ad un esame meramente preliminare (art. 88, n. 3, CE). Nel caso di specie le ricorrenti non possono quindi affatto avvalersi della giurisprudenza secondo cui, quando la Commissione, senza avviare il procedimento formale di esame, constati nell’ambito di un esame preliminare che un aiuto concesso da uno Stato è compatibile con il mercato comune, occorre considerare che la decisione recante tale constatazione riguarda individualmente gli interessati, ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, beneficiari delle garanzie del procedimento formale di esame allorché esso viene attuato (v., in tal senso, sentenza BP Chemicals/Commissione, cit., punti 82 e 89).

63      Risulta da quanto precede che le ricorrenti non hanno dimostrato che la decisione impugnata le riguarda individualmente, cioè che quest’ultima le lede in maniera particolare rispetto agli altri operatori economici, come se esse fossero destinatarie di tale decisione.

64      Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile con riferimento ai membri del gruppo di lavoro, senza che sia necessario valutare se la decisione impugnata li riguardi direttamente.

 Sulla legittimazione ad agire del gruppo di lavoro

65      Il Tribunale ricorda che un ricorso di annullamento proposto da un’associazione di imprese che non è la destinataria dell’atto impugnato è ricevibile in due sole ipotesi. In primo luogo, quando l’associazione, presentando il ricorso, si sia sostituita ad uno o più dei membri da essa rappresentati, purché questi ultimi fossero in grado di proporre un ricorso ricevibile. In secondo luogo, in base a circostanze particolari, quali il ruolo che essa può aver svolto nell’ambito del procedimento conclusosi con l’adozione dell’atto di cui si chiede l’annullamento (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-380/94, AIUFFASS e AKT/Commissione, Racc. pag. II‑2169, punto 50, e 11 febbraio 1999, causa T-86/96, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag-Lloyd/Commissione, Racc. pag. II‑179, punti 56 e 57, e giurisprudenza ivi richiamata).

66      Nella fattispecie, il Tribunale ha già constatato, al punto 63, che la decisione impugnata non riguardava individualmente i membri del gruppo di lavoro. Conseguentemente, non si può affermare che il gruppo di lavoro si sia validamente sostituito ad uno o più dei suoi membri.

67      Occorre pertanto esaminare se esso possa fondare la sua legittimazione ad agire su circostanze specifiche.

68      Il Tribunale considera che, sebbene il gruppo di lavoro abbia effettivamente partecipato al procedimento conclusosi con la decisione 29 ottobre 2003, tale mera partecipazione non è sufficiente a conferirgli la legittimazione ad agire ai sensi della giurisprudenza Van der Kooy e CIRFS (sentenze della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, e 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I‑1125). Come il Tribunale ha dichiarato nella sentenza 5 giugno 1996, causa T-398/94, Kahn Scheepvaart/Commissione (Racc. pag. II-477, punto 42), il semplice fatto che la ricorrente abbia presentato una denuncia presso la Commissione nonché il fatto che essa abbia avuto uno scambio di corrispondenza ed alcuni colloqui a tale proposito con quest’ultima non possono costituire circostanze specifiche sufficienti a caratterizzare la posizione della ricorrente rispetto a qualsiasi altra persona e a conferirle così la legittimazione ad agire contro un regime generale di aiuti.

69      Il fatto che un’associazione intervenga presso la Commissione durante il procedimento ai sensi delle disposizioni del Trattato sugli aiuti di Stato allo scopo di difendere gli interessi collettivi dei propri membri non è di per sé sufficiente a determinare la legittimazione ad agire di un’associazione ai sensi della suddetta giurisprudenza (sentenza Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag-Lloyd/Commissione, cit., punto 60).

70      Il ruolo avuto dai ricorrenti nelle citate cause Van der Kooy e a./Commissione e CIRFS e a./Commissione, nel procedimento che ha condotto all’adozione dei provvedimenti impugnati in tali casi, era peraltro sostanzialmente più significativo rispetto alla semplice partecipazione del gruppo di lavoro nella controversia in esame.

71      Nella causa Van der Kooy e a./Commissione, cit., la Corte di giustizia ha osservato che il Landbouwschap, nella sua qualità di negoziatore delle tariffe del gas, aveva partecipato attivamente al procedimento a norma dell’art. 88, n. 2, CE presentando memorie alla Commissione e mantenendosi in contatto stretto con gli uffici competenti durante l’intero procedimento. Esso rientrava tra i firmatari dell’accordo che aveva fissato la tariffa non autorizzata dalla Commissione e per questo motivo era stato nominato ripetutamente nella decisione della Commissione.

72      Il ruolo del ricorrente nella causa CIRFS e a./Commissione, cit., è stato anch’esso molto significativo. Il CIRFS era un’associazione di cui facevano parte i principali produttori internazionali di fibre sintetiche. Esso aveva intrapreso, nell’interesse di questi ultimi, varie iniziative a proposito della politica di ristrutturazione di tale settore, definita dalla Commissione. In particolare, era stato l’interlocutore della Commissione per quanto riguarda l’istituzione di una disciplina applicata al settore, nonché la proroga e l’adeguamento della stessa, e aveva portato avanti i negoziati con la Commissione, in particolare presentandole osservazioni scritte e tenendosi in stretto contatto con gli uffici competenti.

73      Ciò non accade nel caso del gruppo di lavoro di cui trattasi nella fattispecie. Va constatato che il suo ruolo, che non supera l’esercizio dei diritti procedurali conferiti agli interessati dall’art. 88, n. 2, CE, non può essere assimilato a quello del Landbouwschap o del CIRFS nelle controversie summenzionate (v., per analogia, sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit., punti 55-59).

74      Date le circostanze, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile anche con riferimento al gruppo di lavoro.

75      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il ricorso è interamente irricevibile.

76      Per quanto riguarda l’argomento della Commissione che concerne la capacità processuale del gruppo di lavoro, il Tribunale considera che non occorre pronunciarsi al riguardo, atteso che i membri del gruppo di lavoro non sono individualmente interessati e che il gruppo di lavoro non ha dimostrato la sua legittimazione ad agire in ragione di circostanze specifiche.

 Sulle spese

77      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

78      Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese, conformemente all’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è irricevibile.

2)      Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione. Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.

García-Valdecasas

Labucka

Trstenjak

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 settembre 2006.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      R. García-Valdecasas


* Lingua processuale: l'olandese.