Language of document : ECLI:EU:T:2004:373

Causa T‑303/04 R II

European Dynamics SA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara comunitaria — Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Urgenza — Nuova domanda — Fatti nuovi — Assenza»

Massime dell’ordinanza

1.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris» — Carattere cumulativo — Carattere provvisorio del provvedimento — Ponderazione di tutti gli interessi in causa — Discrezionalità del giudice del procedimento sommario

(Artt. 225, n. 1, CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

2.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Modifica o revoca — Presupposto — Mutamento delle circostanze — Modifica o revoca al momento del rigetto della domanda — Esclusione

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 108)

3.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Rigetto della domanda — Possibilità di proporre un’altra domanda — Presupposto — Fatti nuovi — Nozione

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 109)

1.      Le domande di provvedimenti provvisori devono specificare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione dei provvedimenti provvisori richiesti. Tali condizioni sono cumulative, cosicché le dette domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora una di esse non sussista. I provvedimenti richiesti devono inoltre essere provvisori, nel senso di non pregiudicare la soluzione dei punti di diritto o di fatto controversi né anticipare le conseguenze della decisione che verrà pronunciata più avanti nella causa principale.

Nell’ambito di questo esame complessivo, il giudice del procedimento sommario procede, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco. Egli dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria.

(v. punti 29‑31)

2.      L’art. 108 del regolamento di procedura del Tribunale, ai sensi del quale, su richiesta di una delle parti, un’ordinanza di un procedimento sommario può, in qualsiasi momento, essere modificata o revocata in seguito a mutamento delle circostanze, si applica nei casi in cui un’ordinanza abbia prescritto provvedimenti provvisori. Esso non può trovare applicazione nel caso in cui una domanda di provvedimenti provvisori sia stata respinta, ipotesi disciplinata dall’art. 109 del citato regolamento.

(v. punto 54)

3.      Ai sensi dell’art. 109 del regolamento di procedura del Tribunale, il rigetto della domanda relativa a provvedimenti provvisori non impedisce alla parte richiedente di presentare una nuova domanda basata su fatti nuovi. Incombe al richiedente provare che le condizioni che autorizzano il deposito di una nuova domanda, stabilite dall’art. 109 del regolamento di procedura, siano soddisfatte. Per «fatti nuovi», ai sensi di tale norma, si devono intendere fatti che si manifestano successivamente alla pronuncia dell’ordinanza che ha respinto la prima domanda o nel corso del procedimento conclusosi con la prima ordinanza, o che il richiedente non ha potuto invocare nella sua prima domanda e che sono rilevanti per valutare il caso di specie.

(v. punti 55, 57, 60)