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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della easyJet Airline Company Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 luglio 2004.

(Causa T-300/04)

Lingua processuale: l'inglese

Il 15 luglio 2004 la easyJet Airline Company Limited, con sede in Luton (Regno Unito), rappresentata dal sig J. Cook e dalla sig.ra L. Mills, solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della Commissione 7 aprile 2004, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'art. 81 CE (Caso COMP/38.284/D2 Societé Air France/Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A.) (Air France/KLM).

-    condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Con la decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato le disposizioni dell'art. 81, n. 1, CE inapplicabili all'accordo di cooperazione tra le compagnie aeree Air France e Alitalia per il periodo dal 12 novembre 2001 all'11 novembre 2007, a condizione che siano rispettati gli impegni fissati nell'allegato di tale decisione.

La ricorrente, che è anch'essa una compagnia aerea, chiede l'annullamento della detta decisione. Essa afferma che l'accordo di cooperazione rappresenta una fusione delle attività delle parti sulle rotte tra la Francia e l'Italia e, in quanto tale, avrebbe dovuto essere valutato alla luce del regolamento del Consiglio n. 4064/891. Essa sostiene inoltre che la Commissione non ha individuato correttamente i mercati pertinenti, non considerando la posizione delle parti dell'accordo quali acquirenti di servizi aeroportuali e concludendo erroneamente che i due aeroporti di Parigi sono sostituibili e che i vettori a basso costo non sono una possibile alternativa per i passeggeri particolarmente sensibili al fattore tempo sulle rotte tra la Francia e l'Italia.

La ricorrente sostiene poi che la Commissione non ha applicato correttamente l'art. 81, n. 1, CE, in quanto non ha svolto una valutazione adeguata della concorrenza potenziale tra le parti dell'accordo e non ha valutato correttamente se l'accordo soddisfi le quattro condizioni di cui al n. 3 di tale articolo, fondando le proprie conclusioni su manifesti errori di diritto e di valutazione. Quanto agli impegni contenuti nella decisione, essa afferma che la Commissione non ha verificato adeguatamente la loro effettività e idoneità a ripristinare la concorrenza. Infine, essa lamenta che la decisione impugnata non contiene un'adeguata motivazione poiché la Commissione non ha considerato né la posizione dominante delle parti su alcun mercato, né l'applicabilità dell'art. 82 CE al loro accordo.

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1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 257/90, pag. 13).