Language of document : ECLI:EU:T:2009:317

Causa T‑301/04

Clearstream Banking AG

e

Clearstream International SA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Servizi finanziari — Decisione che constata un’infrazione all’art. 82 CE — Diniego di fornitura di servizi transfrontalieri di compensazione e di regolamento — Prezzi discriminatori — Mercato pertinente — Imputabilità del comportamento illecito»

Massime della sentenza

1.      Concorrenza — Posizione dominante — Mercato rilevante — Delimitazione — Valutazione economica complessa — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Limiti

(Art. 82 CE)

2.      Concorrenza — Posizione dominante — Mercato rilevante — Delimitazione — Criteri

(Art. 82 CE)

3.      Concorrenza — Posizione dominante — Mercato rilevante — Delimitazione — Criteri — Sostituibilità dei prodotti o dei servizi sotto il profilo dell’offerta e sotto il profilo della domanda

(Art. 82 CE; comunicazione della Commissione 97/C 372/03)

4.      Concorrenza — Posizione dominante — Mercato rilevante — Delimitazione — Incidenza della precedente prassi decisionale della Commissione – Insussistenza

(Art. 82 CE)

5.      Concorrenza — Posizione dominante — Mercato rilevante — Delimitazione — Criteri — Assenza totale di concorrenza da parte di altri servizi parzialmente intercambiabili — Presupposto non necessario

(Art. 82 CE)

6.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione — Decisione che necessita di una valutazione economica o tecnica complessa — Sindacato giurisdizionale — Limiti

(Artt. 81 CE e 82 CE)

7.      Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Obblighi incombenti all’impresa dominante — Possibilità per l’impresa in posizione dominante di preservare i suoi interessi commerciali a patto di non rafforzare la sua posizione dominante e di non abusarne

(Art. 82 CE)

8.      Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Nozione — Assenza di illecito — Incidenza dell’obiettivo dei comportamenti illeciti

(Art. 82 CE)

9.      Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Nozione — Comportamenti aventi l’effetto o l’oggetto di ostacolare la conservazione o lo sviluppo della concorrenza

(Art. 82 CE)

10.    Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Rifiuto discriminatorio di accesso ai servizi di compensazione e di regolamento primari per valori mobiliari emessi secondo il diritto tedesco

(Art. 82 CE)

11.    Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Applicazione di prezzi discriminatori

(Art. 82 CE)

12.    Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Applicazione di condizioni difformi per prestazioni equivalenti — Necessità della prova di un’effettiva distorsione della concorrenza — Insussistenza

[Artt. 3, n. 1, lett. g), CE e 82, secondo comma, lett. c), CE]

13.    Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazione commessa da una controllata — Imputazione alla società controllante — Presupposti

14.    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione — Identificazione delle infrazioni sanzionate

(Artt. 81 CE e 82 CE)

15.    Procedura — Provvedimenti istruttori — Audizione di testimoni — Potere discrezionale del Tribunale

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 68, n. 1)

1.      Poiché la definizione del mercato in causa ai fini del diritto comunitario in materia di concorrenza implica valutazioni economiche complesse da parte della Commissione, essa può essere soggetta solo ad un controllo limitato da parte del giudice comunitario. Tuttavia quest’ultimo non può astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte della Commissione, di dati di natura economica. Al riguardo, detto giudice è tenuto a verificare se la valutazione della Commissione si basi su elementi di prova esatti, attendibili e coerenti, che costituiscano l’insieme dei dati rilevanti da prendere in considerazione per valutare una situazione complessa e che siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte.

(v. punto 47)

2.      Ai fini della valutazione della posizione, eventualmente dominante, di un’impresa su un mercato settoriale determinato, le possibilità di concorrenza devono essere valutate nell’ambito del mercato comprendente tutti i prodotti o servizi che, in ragione delle loro caratteristiche, sono particolarmente idonei a soddisfare esigenze costanti, e non sono facilmente intercambiabili con altri prodotti o servizi.

Inoltre, considerato che la determinazione del mercato di cui trattasi serve a valutare se l’impresa interessata sia in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva e di tenere comportamenti sensibilmente indipendenti nei confronti dei propri concorrenti e dei propri clienti, non ci si può, a tale scopo, limitare all’esame delle sole caratteristiche obiettive dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, ma bisogna anche prendere in considerazione le condizioni di concorrenza e la struttura della domanda e dell’offerta sul mercato.

La nozione di mercato di cui trattasi implica che vi possa essere concorrenza effettiva tra i prodotti o i servizi che ne fanno parte, il che presuppone un sufficiente grado di intercambiabilità per lo stesso uso fra tutti i prodotti o servizi che fanno parte dello stesso mercato.

(v. punti 48-49)

3.      Come stabilito dalla comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, «un mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati». La sostituibilità sul versante dell’offerta può essere anch’essa presa in considerazione ai fini della definizione del mercato rilevante nell’ambito delle operazioni in cui tale sostituibilità abbia effetti equivalenti, in termini di efficacia e di immediatezza, a quelli della sostituibilità sul versante della domanda. A tal fine occorre che i fornitori possano riorientare la loro produzione verso i prodotti di cui trattasi e immetterli sul mercato in breve tempo, senza dover sostenere significativi costi aggiuntivi o affrontare rischi eccessivi, in risposta a variazioni lievi ma durature dei relativi prezzi.

A tale proposito, la Commissione non incorre in un manifesto errore di valutazione laddove ravvisa l’esistenza di un mercato specifico dei servizi di compensazione e di regolamento primari per i valori mobiliari emessi secondo il diritto tedesco, distinto dal mercato dei servizi secondari, poiché, in considerazione del fatto che un’impresa detiene su tale mercato un monopolio di fatto e costituisce quindi un partner commerciale ineludibile per i detti servizi primari, non vi è sostituibilità sul versante della domanda né su quello dell’offerta di detti servizi.

Infatti, un sottomercato che abbia caratteristiche specifiche dal punto di vista della domanda e dell’offerta e che offra prodotti o servizi aventi una collocazione indispensabile e non intercambiabile nel mercato più generale di cui fa parte dev’essere considerato un mercato di prodotti o di servizi distinto. In tale contesto, è sufficiente che un mercato potenziale, o addirittura ipotetico, possa essere identificato, il che avviene nel caso in cui taluni prodotti o servizi siano indispensabili per esercitare una determinata attività ed esista, per i medesimi, una domanda effettiva da parte di imprese che intendano esercitare tale attività. È quindi determinante che possano essere individuate due fasi di produzione differenti, connesse in quanto il prodotto a monte costituisce un elemento indispensabile per la fornitura del prodotto a valle.

(v. punti 50-51, 57, 62, 64-68, 73)

4.      Nell’ambito del suo potere decisionale in materia di concorrenza, la Commissione è tenuta a procedere ad un’analisi individualizzata delle circostanze specifiche di ciascun caso, senza essere vincolata da decisioni anteriori. Ne consegue che le parti interessate da una decisione di applicazione dell’art. 82 CE della Commissione non possono legittimamente contestare gli accertamenti di quest’ultima in quanto questi differiscono da quelli operati precedentemente in una diversa controversia, anche ammesso che i mercati di cui trattasi in entrambi i casi siano simili o addirittura identici.

(v. punto 55)

5.      Sebbene l’esistenza di un rapporto di concorrenza tra due servizi non presupponga l’assoluta intercambiabilità per un uso determinato, la constatazione di una posizione dominante riguardo ad un dato servizio non postula l’assenza totale di concorrenza di altri servizi parzialmente intercambiabili, quando questa concorrenza non compromette il potere dell’impresa di influenzare in misura notevole le condizioni in cui questa concorrenza si svilupperà e, comunque, di comportarsi in larga misura senza doverne tenere conto e senza peraltro che tale atteggiamento le arrechi danno.

(v. punto 64)

6.      Se è pur vero che il giudice comunitario esercita, in via generale, un sindacato pieno sulla sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione delle norme sulla concorrenza, il sindacato che esso esercita sulle valutazioni economiche complesse effettuate dalla Commissione deve tuttavia limitarsi alla verifica dell’osservanza delle regole di procedura e di motivazione, nonché dell’esattezza materiale dei fatti, dell’insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere.

Parimenti, laddove una decisione della Commissione sia il risultato di valutazioni tecniche complesse, queste ultime, in linea di principio, sono soggette ad un sindacato giurisdizionale limitato, il quale implica che il giudice comunitario non può sostituire la sua valutazione degli elementi di fatto a quella della Commissione.

Tuttavia, se il giudice comunitario riconosce alla Commissione un potere discrezionale in materia economica o tecnica, ciò non implica che egli debba astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte della Commissione, di dati di tale natura. Infatti, il detto giudice è tenuto, in particolare, non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se essi siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte.

(v. punti 93-95)

7.      Sebbene la constatazione dell’esistenza di una posizione dominante non implichi, di per sé, alcuna contestazione a carico dell’impresa considerata, a quest’ultima incombe, indipendentemente dalle cause di tale posizione, la particolare responsabilità di non compromettere con il suo comportamento lo svolgimento di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato comune. Parimenti, sebbene l’esistenza di una posizione dominante non privi un’impresa che si trovi in questa posizione del diritto di tutelare i propri interessi commerciali, qualora questi siano insidiati, e la detta impresa abbia la facoltà, entro limiti ragionevoli, di compiere gli atti che essa ritenga opportuni per la protezione di tali interessi, non è però ammissibile un comportamento del genere qualora abbia lo scopo di rafforzare la posizione dominante e di farne abuso.

Dalla natura degli obblighi imposti dall’art. 82 CE risulta che, in circostanze specifiche, le imprese in posizione dominante possono dunque essere private del diritto di adottare comportamenti, o di compiere atti, che non sono di per sé abusivi e che sarebbero persino non condannabili se fossero adottati, o compiuti, da imprese non dominanti.

Costituisce, sotto tale profilo, un comportamento abusivo il fatto che un’impresa che detiene una posizione dominante sul mercato della fornitura di servizi di compensazione e di regolamento primari su i valori mobiliari emessi secondo il diritto tedesco ritardi l’accesso diretto di un’altra impresa al sistema informatico necessario per i detti servizi.

(v. punti 132-133, 136)

8.      La nozione di sfruttamento abusivo è una nozione oggettiva che riguarda il comportamento di un’impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già indebolito e a produrre l’effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza. Conseguentemente, il comportamento di un’impresa in posizione dominante può essere considerato abusivo, ai sensi dell’art. 82 CE, anche in assenza di colpa. Pertanto, la circostanza che un’impresa in posizione dominante non abbia perseguito alcuno scopo anticoncorrenziale risulta irrilevante ai fini della qualificazione giuridica dei fatti. In tale contesto, l’accertamento dell’obiettivo dei comportamenti controversi di detta impresa in posizione dominante può suffragare la conclusione dell’esistenza di un abuso di posizione dominante, ma non ne costituisce un requisito.

(v. punti 140-142)

9.      Al fine di accertare una violazione dell’art. 82 CE è sufficiente dimostrare che il comportamento abusivo dell’impresa in posizione dominante mira a restringere la concorrenza o, in altri termini, che è tale da produrre o da poter produrre un simile effetto.

(v. punto 144)

10.    Per poter ritenere sussistente un abuso ai sensi dell’art. 82 CE in un caso di diniego del servizio occorre che tale diniego sia atto a eliminare qualsiasi concorrenza sul mercato da parte del richiedente del servizio, che non sia obiettivamente giustificabile e che il servizio medesimo sia, di per sé, indispensabile all’esercizio dell’attività del richiedente. Un prodotto o un servizio può considerarsi essenziale o indispensabile solo se non esistono sostituti reali o potenziali. Inoltre, il criterio dell’eliminazione di qualsiasi concorrenza non richiede che la Commissione dimostri l’eliminazione di qualsiasi presenza concorrenziale sul mercato, bensì unicamente un rischio di eliminazione di qualsiasi concorrenza effettiva su quest’ultimo.

Costituisce, sotto tale profilo, un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE la circostanza che un’impresa in posizione dominante sul mercato della fornitura di servizi di compensazione e di regolamento primari su valori mobiliari emessi secondo il diritto tedesco, che detenga un monopolio di fatto su detto mercato e rappresenti quindi un partner commerciale ineludibile in materia di fornitura di detti servizi, rifiuti in maniera discriminatoria ad un’altra impresa l’accesso a tali servizi, allorché quest’ultimo è indispensabile per la fornitura di servizi transfrontalieri di compensazione e di regolamento secondari di titoli, nocendo in tal modo, senza un’oggettiva giustificazione, all’innovazione e alla concorrenza nella fornitura di detti servizi transfrontalieri e, in ultima analisi, ai consumatori nel mercato unico.

(v. points145-150)

11.    La pratica dell’applicazione, da parte di un’impresa in posizione dominante, di prezzi discriminatori è vietata dall’art. 82, secondo comma, lett. c), CE. Un’impresa non può quindi praticare differenze artificiose di prezzo atte a determinare uno svantaggio per i propri clienti ed a falsare la concorrenza.

(v. punti 169-170)

12.    Lo specifico divieto di discriminazione sancito dall’art. 82, secondo comma, lett. c), CE si colloca nel regime che garantisce, conformemente all’art. 3, n. 1, lett. g), CE, che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno. Il comportamento commerciale dell’impresa in posizione dominante non deve falsare la concorrenza sul mercato situato a monte o a valle, vale a dire la concorrenza tra fornitori o tra clienti della detta impresa. Le controparti commerciali dell’impresa medesima non devono essere favorite o sfavorite sul terreno della concorrenza che praticano reciprocamente. Conseguentemente, perché ricorrano le condizioni di applicazione dell’art. 82, secondo comma, lett. c), CE occorre constatare che il comportamento dell’impresa in posizione dominante su un mercato non soltanto sia discriminatorio, ma anche che esso tenda a falsare tale relazione concorrenziale, vale a dire ad ostacolare la posizione concorrenziale di una parte delle controparti commerciali di tale impresa rispetto alle altre.

A tal riguardo, nulla osta a che la discriminazione di controparti commerciali che si trovino in una relazione concorrenziale possa essere considerata abusiva dal momento in cui il comportamento dell’impresa in posizione dominante tenda a condurre, alla luce dell’insieme delle circostanze della fattispecie, ad una distorsione della concorrenza fra tali controparti commerciali. In una simile situazione, non si può esigere che venga parimenti fornita la prova di un deterioramento effettivo quantificabile della posizione concorrenziale delle dette controparti commerciali individualmente considerate.

(v. punti 192-193)

13.    Il comportamento anticoncorrenziale di un’impresa può essere imputato ad un’altra quando essa non abbia deciso in modo autonomo quale debba essere il proprio comportamento sul mercato, ma abbia applicato, in sostanza, le direttive impartitele da quest’ultima, alla luce, in particolare, dei vincoli economici e giuridici tra di esse intercorrenti. In tal senso, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante quando la controllata non decida in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento sul mercato, ma applichi, in sostanza, le direttive impartitele dalla società controllante.

Nell’ipotesi particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della sua controllata, autrice del comportamento illecito, sussiste una presunzione semplice secondo la quale detta società controllante esercita un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata, ed esse costituiscono quindi una sola impresa ai sensi del diritto della concorrenza. Spetta, quindi, alla società controllante che impugna dinanzi al giudice comunitario una decisione della Commissione di infliggerle un’ammenda per un comportamento commesso dalla sua controllata invertire tale presunzione, fornendo elementi di prova idonei a dimostrare l’autonomia di quest’ultima.

(v. punti 198-199)

14.    È mediante il dispositivo delle sue decisioni che la Commissione indica la natura e la portata delle infrazioni delle regole di concorrenza accertate e sanzionate. In linea di principio, proprio per quanto riguarda la portata e la natura delle infrazioni, è il dispositivo che rileva, e non la motivazione. Solo nell’ipotesi di mancanza di chiarezza dei termini utilizzati nel dispositivo occorre interpretare quest’ultimo alla luce della motivazione. A questo proposito, non presenta alcuna ambiguità il dispositivo di una decisione che precisi la natura, la durata e gli autori di comportamenti che costituiscono infrazioni delle regole di concorrenza e ingiunga a questi ultimi di astenersi in futuro dal reiterare tali comportamenti.

(v. punti 210-212)

15.    Il Tribunale di primo grado è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Ancorché una domanda di audizione di testimoni, formulata nel ricorso, indichi con precisione i fatti sui quali il testimone o i testimoni devono essere sentiti e i motivi che ne giustificano l’audizione, spetta al Tribunale valutare la pertinenza della domanda rispetto all’oggetto della lite e alla necessità di procedere all’audizione dei testimoni citati. Quindi, se il Tribunale ritiene di potersi utilmente pronunciare sulla base delle conclusioni, dei motivi e degli argomenti sviluppati nell’ambito tanto della fase scritta quanto di quella orale del procedimento, esso può respingere la domanda di audizione di un testimone.

(v. punti 216-218)