Language of document : ECLI:EU:T:2015:783

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

2 ottobre 2015 (*)

«Ricorso di annullamento – REACH – Imposizione di un onere amministrativo per un errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa – Regime linguistico – Termine di ricorso – Irricevibilità»

Nella causa T‑540/13,

Société européenne des chaux et liants, con sede a Bourgoin-Jallieu (Francia), rappresentata da J. Dezarnaud, avvocato,

ricorrente,

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata da M. Heikkilä, A. Iber e C. Schultheiss, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione SME(2013) 1665 dell’ECHA, del 21 maggio 2013, nella parte in cui impone alla ricorrente un onere amministrativo,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, F. Dehousse (relatore) e A. M. Collins, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        Il 9 dicembre 2010, la Société européenne des chaux et liants, ricorrente, ha proceduto alla registrazione, presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), di due sostanze ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).

2        All’atto della procedura di registrazione, la ricorrente ha dichiarato all’ECHA di essere una «piccola» impresa, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124, pag. 36). Tale dichiarazione le ha permesso di beneficiare di una riduzione della tariffa dovuta per ogni domanda di registrazione, prevista all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006.

3        Il 13 febbraio 2013, l’ECHA ha chiesto alla ricorrente, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’ECHA a norma del regolamento n. 1907/2006 (GU L 107, pag. 6), di fornire una serie di documenti al fine di verificarne la dichiarazione di essere una piccola impresa.

4        Con lettera del 12 aprile 2013, la ricorrente ha risposto che la sua dichiarazione di essere una «piccola» impresa, ai sensi della raccomandazione 2003/361, era errata e di essere classificabile come «grande» impresa ai sensi della medesima raccomandazione.

5        Con messaggio di posta elettronica e lettera del 21 maggio 2013, l’ECHA ha notificato alla ricorrente la decisione SME(2013) 1665 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Nell’ambito di tale decisione, l’ECHA, in considerazione della lettera del 12 aprile 2013 e in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 340/2008, ha deciso che la ricorrente non avesse diritto alle riduzioni tariffarie applicabili alle «piccole» imprese e che le andava dunque inviata, oltre a due fatture per un importo pari alla differenza tra le tariffe inizialmente pagate e quelle dovute alla fine, una fattura di EUR 9 950 per il pagamento dell’onere amministrativo. La decisione impugnata conteneva un riferimento specifico alle modalità di ricorso offerte al suo destinatario.

6        L’ECHA ha dunque inviato alla ricorrente, mediante un messaggio di posta elettronica, una fattura datata 22 maggio 2013 per un importo di EUR 9 950, con riferimento all’onere amministrativo.

7        Con lettera del 15 luglio 2013, inviata all’ECHA e ricevuta da tale agenzia il 25 luglio 2013, la ricorrente ha contestato l’imposizione dell’onere amministrativo e presentato una domanda di sgravio.

8        Con messaggio di posta elettronica e lettera inviati alla ricorrente il 26 luglio 2013, l’ECHA ha indicato che, come menzionato nella decisione impugnata e conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006 e all’articolo 263 TFUE, era possibile proporre dinanzi al Tribunale un ricorso contro la decisione impugnata entro i due mesi successivi alla notifica di tale decisione. Essa ha aggiunto che, per questo motivo e nell’ipotesi che la ricorrente intendesse presentare un ricorso giuridico avverso la legittimità della decisione impugnata, la suddetta doveva esperire la propria azione presso il Tribunale.

9        Con lettera del 30 luglio 2013, pervenuta nella cancelleria del Tribunale il 5 agosto 2013 e contenente in allegato l’opposizione del 15 luglio 2013, la ricorrente, agendo tramite il suo amministratore, sig. M, ha inteso presentare un ricorso dinanzi al Tribunale.

10      Con lettera e fax del 14 agosto 2013, il cancelliere del Tribunale ha richiamato l’attenzione della ricorrente sul fatto che, al fine di proporre un ricorso che rientri nella competenza del Tribunale, un ricorrente deve essere rappresentato da un avvocato iscritto all’ordine forense di uno degli Stati membri, che un atto introduttivo non firmato da un avvocato non può essere registrato e, pertanto, che alla lettera del 30 luglio 2013 non poteva essere dato alcun seguito.

 Procedura

11      Con atto datato 27 settembre 2013 e depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° ottobre 2013, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

12      Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2014 a norma dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, l’ECHA ha eccepito l’irricevibilità del ricorso tenuto conto dei termini previsti.

13      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 marzo 2014, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità.

14      La fase scritta inerente all’eccezione di irricevibilità si è conclusa il 25 marzo 2014 in seguito alla regolarizzazione da parte della ricorrente del deposito delle sue osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità.

15      Il 9 gennaio 2015, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, le parti sono state invitate a presentare le loro osservazioni quanto all’eventuale pertinenza della sentenza del 2 ottobre 2014, Spraylat/ECHA (T‑177/12, Racc., EU:T:2014:849), in merito alla presente controversia e a rispondere a un quesito per il 12 febbraio 2015.

16      L’ECHA e la ricorrente hanno ottemperato a tale richiesta rispettivamente l’11 febbraio e il 23 febbraio 2015. Con decisione del Tribunale del 27 febbraio 2015, la risposta della ricorrente è stata inserita nel fascicolo di causa.

 Conclusioni delle parti

17      L’ECHA chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        condannare la ricorrente alle spese.

18      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere l’eccezione di irricevibilità;

–        condannare l’ECHA alle spese.

 In diritto

19      A norma dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, qualora il convenuto lo richieda, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità o sull’incompetenza senza affrontare il dibattito per quanto riguarda il merito. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide di statuire senza proseguire il procedimento.

 Argomenti delle parti

20      L’ECHA sostiene che il ricorso, depositato il 1° ottobre 2013, è irricevibile in quanto presentato in ritardo.

21      Il fatto che la decisione impugnata sia stata redatta in una lingua diversa da quella della ricorrente non può modificare tale conclusione.

22      Infatti, la ricorrente avrebbe presentato all’ECHA una domanda di registrazione in inglese. L’ECHA avrebbe risposto e dato seguito a tale domanda nella medesima lingua, in conformità all’articolo 2, seconda frase, del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU 1958, 17, pag. 385).

23      In ogni caso, la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza della decisione impugnata in tempo utile e l’avrebbe indiscutibilmente compresa.

24      Inoltre, in assenza di un obbligo generale di informare i destinatari degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie in merito ai ricorsi presentati contro tali atti, il fatto che la notifica relativa ai rimedi giurisdizionali sia stata redatta in inglese non può influire sulla scadenza per il deposito del ricorso di annullamento.

25      La ricorrente sostiene, relativamente al deposito in inglese della sua domanda di registrazione di sostanze chimiche, che la lettera di domanda di registrazione era una lettera prestampata in tale lingua e allegata alla corrispondenza dell’ECHA, di modo che non le era restato che inserire le informazioni d’ordine contabile e selezionare la casella corrispondente alle dimensioni dell’impresa.

26      In merito all’asserzione dell’ECHA secondo cui la ricorrente non sostiene di non aver compreso la decisione impugnata, la ricorrente, senza contestare tale asserzione, indica che la fattura allegata a tale decisione, redatta in francese, le era sufficiente per consentirle di dedurne di essere oggetto di una sanzione finanziaria.

27      La ricorrente ricorda di aver manifestato in due occasioni, vale a dire il 15 e il 30 luglio 2013, la volontà di contestare la decisione impugnata, «certamente in maniera non adeguata dal punto di vista formale tenuto conto, secondo essa, delle ambiguità contenute nella corrispondenza redatta dall’ECHA in una lingua che non era [la sua lingua nazionale]».

28      Ciò posto, secondo la ricorrente, il fatto che essa abbia effettivamente contestato tale sanzione finanziaria non significherebbe che la medesima abbia compreso esattamente il fascicolo della domanda di registrazione originariamente ricevuto. Non sussisterebbero infatti dubbi sul fatto che la scelta linguistica effettuata dall’ECHA abbia favorito un errore di interpretazione del fascicolo di registrazione, in quanto nella sua domanda di registrazione la ricorrente si sarebbe limitata a indicare le informazioni finanziarie che la riguardavano, e non quelle dell’impresa associata partecipante al suo capitale.

 Giudizio del Tribunale

29      Per quanto riguarda, in primo luogo, il regime applicabile ai termini di ricorso, va ricordato che i termini di ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE sono d’ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne (ordinanza del 15 novembre 2012, Städter/BCE, C‑102/12 P, EU:C:2012:723, punto 13).

30      Si deve altresì ricordare che la rigorosa applicazione delle norme di procedura risponde all’esigenza della certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v. ordinanza del 29 gennaio 2014, Gbagbo/Consiglio, C‑397/13 P, EU:C:2014:46, punto 7 e giurisprudenza citata).

31      Conformemente all’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte, si può derogare ai termini di procedura solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore (v. ordinanza Gbagbo/Consiglio, punto 30 supra, EU:C:2014:46, punto 8 e giurisprudenza citata).

32      Inoltre, per quanto riguarda i termini di ricorso, la nozione di errore scusabile deve essere interpretata in maniera rigorosa e può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, segnatamente, l’istituzione considerata abbia tenuto un comportamento idoneo, da solo o in misura determinante, a generare una confusione ammissibile in un singolo in buona fede e che ha dato prova di tutta la diligenza richiesta ad una persona normalmente accorta (v. sentenza del 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI, C‑426/10 P, Racc., EU:C:2011:612, punto 19 e giurisprudenza citata).

33      Nel caso di specie, la decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente il 21 maggio 2013. In applicazione del combinato disposto dell’articolo 263, sesto comma, TFUE e dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il termine per la presentazione di un ricorso contro tale decisione è scaduto mercoledì 31 luglio 2013 a mezzanotte.

34      Per quanto riguarda, in secondo luogo, il regime linguistico dell’Unione, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1, i testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali e la risposta è redatta nella medesima lingua.

35      Peraltro, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 1, i testi, diretti dalle istituzioni a uno Stato membro o a una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato.

36      L’articolo 104 del regolamento n. 1907/2006 dispone che il regolamento n. 1 è applicabile all’ECHA.

37      Nel caso di specie, non sussistono dubbi sul fatto che la ricorrente abbia depositato la domanda di registrazione in inglese.

38      È altresì pacifico che la decisione impugnata sia stata notificata in inglese, accompagnata da una fattura, relativa all’onere amministrativo contestato, redatta in parte in inglese e in parte in francese.

39      Non sussistono peraltro dubbi sul fatto che l’opposizione inviata dalla ricorrente all’ECHA il 15 luglio 2013 fosse stata redatta in francese e che, il 26 luglio 2013, l’ECHA abbia risposto a tale opposizione con un messaggio di posta elettronica nella medesima lingua.

40      Nelle sue osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità, la ricorrente, benché l’ECHA osservi che essa ha compreso la decisione impugnata, non presenta alcun argomento preciso e non afferma di non aver compreso tale decisione, che le impone, in inglese, un onere amministrativo. Segnatamente e per quanto riguarda più in particolare la questione dei termini di ricorso, il cui rispetto viene contestato nell’ambito della presente eccezione di irricevibilità, la ricorrente non sostiene di non aver compreso le informazioni contenute in tale decisione e relative alle modalità e ai termini di ricorso.

41      La ricorrente si limita, nel merito, ad asserire che l’utilizzo dell’inglese e di un lessico tecnico nella procedura seguita per la registrazione delle sue due sostanze chimiche avrebbe favorito l’errore commesso nella dichiarazione sulle dimensioni della propria impresa, cosa che a suo parere giustificherebbe uno sgravio dell’onere amministrativo.

42      Più in generale, dunque, la ricorrente non fornisce, nell’atto introduttivo o nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, alcuna spiegazione tale da poter giustificare, alla luce della giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 31 e 32, il fatto che il deposito dell’atto abbia avuto luogo soltanto il 1° ottobre 2013.

43      Tutt’al più, nel ricorso la ricorrente riferisce di aver manifestato in due occasioni, vale a dire il 15 e il 30 luglio 2013, la volontà di contestare la decisione impugnata, «certamente in maniera non adeguata dal punto di vista formale tenuto conto delle ambiguità contenute nella corrispondenza redatta dall’ECHA in una lingua che non era [la sua lingua nazionale]».

44      Anche se tale considerazione, che non menziona i termini ma solamente la forma delle contestazioni del 15 e del 30 luglio 2013, dovesse nondimeno essere interpretata nel senso che concerne anche la questione della tardività del ricorso, essa dovrebbe essere respinta.

45      Si deve infatti necessariamente rilevare che, per quanto riguarda, perlomeno, la parte della decisione impugnata relativa alle modalità e ai termini di ricorso, il riferimento a delle «ambiguità» è manifestamente non pertinente.

46      Da un lato, la suddetta parte della decisione impugnata relativa alle modalità e ai termini di ricorso appare, nella sua formulazione inglese, priva di qualsiasi ambiguità nella descrizione di tali modalità e termini.

47      Dall’altro, la semplice invocazione di una presunta ambiguità presuppone logicamente la sua previa individuazione e dunque, necessariamente, una conoscenza sufficiente, ai fini di tale individuazione, della lingua del testo che si suppone ambiguo. Orbene, la ricorrente, pur facendo vagamente riferimento a delle ambiguità, non le indica specificamente.

48      Ne consegue che, anche supponendo che la considerazione di cui al precedente punto 43 sia da interpretarsi come riguardante altresì la questione dei termini di ricorso, essa non sarebbe tale da spiegare, o ancor meno giustificare, il deposito dell’atto introduttivo di ricorso soltanto il 1° ottobre 2013.

49      Occorre inoltre ricordare, a titolo aggiuntivo, che in risposta all’opposizione in francese del 15 luglio da essa ricevuta il 25 luglio 2013, l’ECHA, con un messaggio di posta elettronica datato 26 luglio 2013, ha comunicato alla ricorrente, nella medesima lingua, che il ricorso doveva essere presentato dinanzi al Tribunale entro due mesi dalla decisione impugnata, e le ha segnalato l’indirizzo del sito Internet della Corte di giustizia.

50      Pertanto, l’invocazione da parte della ricorrente di presunte ambiguità, già sufficientemente contraddetta dalle considerazioni riportate ai precedenti punti da 42 a 47, viene ulteriormente confutata dalla reiterazione in francese, da parte dell’ECHA, delle informazioni contenute nella decisione impugnata in merito alle modalità e ai termini di ricorso.

51      Orbene, dopo aver ricevuto le informazioni contenute nella decisione impugnata e a seguito della loro reiterazione da parte dell’ECHA il 26 luglio 2013, la ricorrente, anziché far depositare il proprio atto introduttivo firmato da un avvocato entro il termine previsto, si è accontentata di spedirlo al Tribunale, sotto forma di una lettera impostata alla vigilia della scadenza di tale termine e firmata da un amministratore. Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, un atto introduttivo non firmato da un avvocato è viziato da un difetto atto a comportare l’irricevibilità del ricorso alla scadenza dei termini di procedura e non può essere oggetto di regolarizzazione (sentenza Bell & Ross/UAMI, EU:C:2011:612, punto 32 supra, punto 42).

52      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che, alla luce dei fatti del caso di specie e in assenza di circostanze come quelle menzionate ai precedenti punti 31 e 32, occorre accogliere l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’ECHA e respingere il presente ricorso in quanto tardivo.

 Sulle spese

53      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, la stessa dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’ECHA.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Société européenne des chaux et liants sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

Lussemburgo, 2 ottobre 2015.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       S. Frimodt Nielsen


* Lingua processuale: il francese.