Language of document : ECLI:EU:T:2015:836

Causa T‑544/13

Dyson Ltd

contro

Commissione europea

«Direttiva 2010/30/UE – Indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti – Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 – Competenza della Commissione – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’11 novembre 2015

1.      Energia – Indicazione del consumo di energia dei prodotti connessi all’energia – Direttiva 2010/30 – Potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Consumatori non indotti in errore riguardo al consumo energetico degli aspirapolvere

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2010/30)

2.      Energia – Indicazione del consumo di energia dei prodotti connessi all’energia – Etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere – Regolamento nº 665/2013 – Obbligo per i fabbricanti di provvedere al miglioramento dell’efficienza energetica

(Regolamento della Commissione n. 665/2013)

3.      Energia – Indicazione del consumo di energia dei prodotti connessi all’energia – Direttiva 2010/30 e regolamento n. 665/2013 – Metodi di misurazione dell’efficienza energetica – Competenza della Commissione – Aspirapolvere con sacco e aspirapolvere senza sacco – Trattamento uniforme di situazioni diverse giustificato da ragioni obiettive – Parità di trattamento – Violazione – Insussistenza

(Regolamento della Commissione 665/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2010/30);

4.      Energia – Indicazione del consumo di energia dei prodotti connessi all’energia – Etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere – Regolamento nº 665/2013 – Atto di natura regolamentare e di portata generale – Motivazione – Obbligo – Portata – Ammissibilità di una motivazione che si limita ad indicare la situazione complessiva che ha condotto all’adozione dell’atto e gli obiettivi generali che esso si prefigge

(Regolamento della Commissione n. 665/2013)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 38, 39, 47, 53)

2.      L’articolo 7 del regolamento n. 665/2013, che integra la direttiva 2010/30 per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere, prevede che la Commissione procederà al riesame di tale regolamento alla luce del progresso tecnologico entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e che tale riesame si incentrerà in particolare sulla fattibilità dell’utilizzo di metodi di misurazione che impiegano un contenitore per la raccolta della polvere parzialmente riempito anziché vuoto. Pertanto, alla luce di tale disposizione, i fabbricanti di aspirapolvere con sacco dovranno considerare possibili evoluzioni future. Di conseguenza, non si può sostenere che tale regolamento non incentiverà i fabbricanti di aspirapolvere a fare la migliore scelta di progettazione, nel senso di un miglioramento dell’efficienza energetica.

(v. punti 62-64)

3.      La Commissione, nell’esercitare il suo potere discrezionale ai fini dell’adozione del regolamento n. 665/2013, che integra la direttiva 2010/30 per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere, deve fondare la sua scelta relativa ai metodi di misurazione dell’efficienza energetica su criteri obiettivi, conformemente alle finalità perseguite dalla direttiva 2010/30, ossia quelle consistenti nel fornire un’informazione affidabile e uniforme ai consumatori affinché possano scegliere prodotti più efficienti. L’applicazione di un metodo uniforme, indipendentemente dalle sue modalità, per misurare l’efficacia pulente degli aspirapolvere con sacco, senza sacco e che utilizzano la tecnologia «ciclonica», previsto da tale regolamento, non viola il principio della parità di trattamento poiché verifiche diverse da quelle applicate dalla Commissione, suggerite da fabbricanti di aspirapolvere senza sacco, non sono a loro volta state oggetto di verifiche «circolari» tra laboratori e non soddisfano quindi contemporaneamente i criteri di affidabilità, di accuratezza e di riproducibilità. Una siffatta circostanza, infatti, costituisce una ragione obiettiva che giustifica un trattamento uniforme di aspirapolvere che utilizzano tecnologie differenti, come avviene per gli aspirapolvere con sacco e per gli aspirapolvere senza sacco.

(v. punti 86, 93, 94, 102, 103, 108-110)

4.      Ove si tratti di un atto di natura regolamentare, la motivazione può limitarsi ad indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e, dall’altro, gli obiettivi generali che esso si prefigge. D’altronde, se un atto di portata generale evidenzia nella sua essenza lo scopo perseguito dall’istituzione, sarebbe eccessivo pretendere una motivazione specifica per le diverse scelte d’indole tecnica operate.

In tali circostanze, la Commissione ha sufficientemente motivato il regolamento n. 665/2013, che integra la direttiva 2010/30 per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere, per quanto attiene alla sua scelta dei metodi di misurazione in esso adottati. Infatti, potrebbe risultare dall’articolo 7, letto in combinato disposto con l’articolo 5, il considerando 4 e il punto 1 dell’allegato VI di tale regolamento, che la Commissione abbia adottato metodi di misurazione basati su verifiche condotte con un contenitore per la raccolta della polvere vuoto anziché su verifiche condotte con un contenitore per la raccolta della polvere pieno, a motivo dell’inesistenza, alla luce dello stato delle conoscenze tecnologiche, di metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misura più avanzati generalmente riconosciuti per procedere a misurazioni basate su verifiche condotte con un contenitore per la raccolta della polvere pieno, senza tuttavia imporre espressamente una verifica rispetto a un’altra. Per gli stessi motivi, la Commissione non è tenuta a spiegare più ampiamente perché, a motivo dello stato del progresso tecnologico, essa ha, all’articolo 7 del regolamento impugnato, rinviato a cinque anni l’esame di verifiche di efficienza energetica e di efficacia pulente dell’aspirapolvere con un contenitore per la raccolta della polvere pieno.

La motivazione di detto regolamento permette così agli interessati di conoscere il ragionamento della Commissione, in modo da consentire loro di apprendere le motivazioni del provvedimento adottato e di permettere al Tribunale di esercitare il proprio sindacato.

(v. punti 122, 123, 127-130)