Language of document : ECLI:EU:T:2018:761

Causa T‑544/13 RENV

Dyson Ltd

contro

Commissione europea

«Direttiva 2010/30/UE – Indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti – Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva – Etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere – Elemento essenziale di un atto abilitativo»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’8 novembre 2018

1.      Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla Commissione per l’adozione di atti delegati – Obbligo di non modificare elementi essenziali dell’atto legislativo di base – Requisito, che costituisce un elemento essenziale della direttiva 2010/30, di fornire ai consumatori informazioni che riflettano il consumo energetico degli aspirapolvere – Necessità di prevedere nell’atto delegato, un metodo di calcolo che permetta di misurare il rendimento energetico in condizioni effettive di utilizzo

[Art. 290, TFUE; regolamento della Commissione n. 665/2013, art. 5; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2010/30, considerando 5 e art. 5, b)]

2.      Ricorso di annullamento – Oggetto – Annullamento parziale – Presupposto – Separabilità delle disposizioni contestate – Presupposto non soddisfatto

(Art. 263 TFUE)

1.      La Commissione ha l’obbligo, al fine di non violare un elemento essenziale della direttiva 2010/30, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, di accogliere, nell’ambito del regolamento delegato n. 665/2013 che integra la direttiva 2010/30 per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolveri, un metodo di calcolo che permette di misurare il rendimento energetico degli aspirapolvere in condizioni più vicine possibile alle condizioni effettive di utilizzo, il quale impone che il contenitore per la raccolta della polvere dell’aspirapolvere sia pieno fino a un certo livello, tenuto conto tuttavia delle esigenze connesse alla validità scientifica dei risultati ottenuti e all’esattezza delle informazioni fornite ai consumatori quali quelle contemplate, in particolare al considerando 5 e all’articolo 5, lettera b), di tale direttiva.

Pertanto, per far sì che il metodo accolto dalla Commissione sia in linea con gli elementi essenziali della direttiva 2010/30, devono essere soddisfatte due condizioni cumulative. Da un lato, per misurare il rendimento energetico degli aspirapolvere in condizioni più vicine possibili alle condizioni effettive di utilizzo, il contenitore per la raccolta della polvere dell’aspirapolvere deve essere riempito fino a un certo livello. Dall’altro lato, il metodo accolto deve soddisfare alcune esigenze connesse alla validità scientifica dei risultati ottenuti e all’esattezza delle informazioni fornite ai consumatori.

(v. punti 68‑71)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 78‑82)