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Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2015 – Italia / Commissione

(Causa T-44/11) 1

(«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Aiuti alla produzione del latte scremato in polvere – Irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Principio del ne bis in idem – Termine ragionevole»)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da L. Ventrella e G. Fiengo, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e D. Nardi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2010/668/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 288, pag. 24), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 80 del 12.3.2011.